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Legge regionale 27 luglio 2020, n. 73

Disposizioni in materia di occupazioni del demanio idrico da parte dei gestori del servizio idrico integrato e in materia di geotermia.

Bollettino Ufficiale n. 73, parte prima, del 29 luglio 2020





PREAMBOLO


Il Consiglio regionale


Visto l’articolo 117, commi terzo e quarto, e l’articolo 119, commi primo e secondo, della Costituzione;


Visto l’articolo 4, comma 1, lettera l), dello Statuto;


Visto il regio decreto 25 luglio 1904, n. 523 (Testo unico delle disposizioni di legge intorno alle opere idrauliche delle diverse categorie);


Visto il Sito esternodecreto legislativo 3 marzo 1998, n. 112 (Conferimento di funzioni e compiti amministrativi dello Stato alle regioni e agli enti locali in attuazione Sito esternodel capo I della legge 15 marzo 1997, n. 59 );


Visto il Sito esternodecreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152 (Norme in materia ambientale);


Vista la legge regionale 30 dicembre 1971, n. 2 (Istituzione dei tributi propri della Regione);


Vista la legge regionale 28 dicembre 2015, n. 80 (Norme in materia di difesa del suolo, tutela delle risorse idriche e tutela della costa e degli abitati costieri);


Vista la legge regionale 28 dicembre 2015, n. 81 (Legge di stabilità per l'anno 2016);


Vista la legge regionale 5 agosto 2016, n. 55 (Riapertura termini per la regolarizzazione agevolata dell’imposta regionale sulle concessioni sui beni demaniali e patrimoniali indisponibili dello Stato. Modifiche alla l.r. 81/2015 );


Vista la legge regionale 4 ottobre 2016, n. 68 (Interventi normativi relativi alla seconda variazione al bilancio 2016. Modifiche alle leggi regionali 42/1998, 32/2002, 21/2010, 66/2011, 77/2012, 77/2013, 86/2014, 70/2015, 81/2015);


Vista la legge regionale 11 novembre 2016, n. 77 (Disposizioni urgenti in materia di concessioni del demanio idrico);


Vista la legge regionale 13 ottobre 2017, n. 57 (Disposizioni in materia di canoni per l’uso del demanio idrico e per l’utilizzazione delle acque. Modifiche alla l.r. 77/2016 );


Vista la deliberazione del Consiglio regionale 7 luglio 2020, n. 41 (Modifica del Piano ambientale ed energetico regionale (PAER) ai fini della definizione delle aree non idonee per l’installazione di impianti di produzione di energia geotermica in Toscana. Adozione ai sensi dell’articolo 19 della l.r. 65/2014 );


Considerato quanto segue:


1. Si rende necessario dettare disposizioni normative, nelle more del completamento del processo di ricognizione e accertamento delle occupazioni del demanio idrico da parte degli impianti e delle reti per l’approvvigionamento idropotabile, gestite dai gestori del servizio idrico integrato, per individuare un percorso volto alla gestione tecnico-amministrativa delle occupazioni in essere, oltre che le modalità di pagamento degli indennizzi e delle occupazioni pregresse nelle more del rilascio del titolo concessorio;


2. Si rende necessario individuare il termine del 30 novembre 2020 per la sottoscrizione degli accordi volti alla semplificazione della procedura di rilascio delle relative concessioni;


3. Ai fini dell’approvazione degli accordi con i gestori del servizio idrico integrato, con legge regionale è necessario determinare l’indennizzo suddiviso per ciascun gestore sulla base del numero degli scarichi, morfologia del territorio, minimizzazione degli impatti per i cittadini, oltre al contenuto degli accordi medesimi;


4. È necessario, inoltre, in seguito all’individuazione delle aree non idonee per l’installazione di impianti di produzione di energia geotermica in Toscana, effettuata mediante la del. c.r. 41/2020, disporre che tale individuazione abbia immediata efficacia e che si applichi anche ai procedimenti in corso alla data di entrata in vigore della presente legge;


5. Al fine di consentire una rapida attivazione degli interventi previsti nella presente legge, è necessario disporre la sua entrata in vigore il giorno successivo alla data di pubblicazione sul Bollettino ufficiale della Regione Toscana.


Approva la presente legge

CAPO I
Disposizioni generali
Art.1
Oggetto
1. In via transitoria, in attesa del completamento del processo di ricognizione delle interferenze tra le reti e gli impianti e i corpi idrici e le relative aree del demanio idrico, i soggetti gestori del servizio idrico integrato possono sottoscrivere, entro il termine del 30 giugno 2021 (1)

Parole così sostituite con l.r. 29 dicembre 2020, n. 98, art. 36.

, specifici accordi con la competente direzione regionale volti alla semplificazione della procedura di rilascio delle relative concessioni e alla regolarizzazione dei pagamenti per l'occupazione pregressa.
2. I soggetti di cui al comma 1 sono tenuti al pagamento in via forfettaria di un indennizzo suddiviso per ciascun gestore sulla base del numero degli scarichi, morfologia del territorio, minimizzazione degli impatti per i cittadini, così come definito negli accordi di cui al comma 1.
3. Ai fini dell’approvazione degli accordi di cui al comma 1, con legge regionale è determinato l’importo dell’indennizzo di cui al comma 2 e il contenuto dei medesimi accordi.
4. Fino alla sottoscrizione degli accordi e comunque non oltre il termine di cui al comma 1, sono interrotti i termini degli eventuali procedimenti avviati per la regolarizzazione delle somme pregresse.
CAPO II
Disposizioni in materia di geotermia
Art. 2
1. L’individuazione delle aree non idonee per l’installazione di impianti di produzione di energia geotermica in Toscana effettuata mediante la deliberazione del Consiglio regionale 7 luglio 2020, n. 41 (Modifica del Piano ambientale ed energetico regionale (PAER ai fini della definizione delle aree non idonee per l’installazione di impianti di produzione di energia geotermica in Toscana. Adozione ai sensi dell’articolo 19 della l.r. 65/2014 ) è immediatamente efficace e si applica anche ai procedimenti in corso alla data di entrata in vigore della presente legge.
Art. 3
Norma finanziaria
1. Dalla presente legge non derivano nuovi o maggiori oneri a carico del bilancio regionale.
Art. 4
Entrata in vigore
1. La presente legge entra in vigore il giorno successivo alla data di pubblicazione sul Bollettino ufficiale della Regione Toscana.

Note del Redattore:

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Parole così sostituite con l.r. 29 dicembre 2020, n. 98, art. 36 .

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La Corte costituzionale con Sito esternosentenza n. 11 del 2022 si è espressa dichiarando non fondate le questioni di legittimità costituzionale dell’art. 2 della legge della Regione Toscana 27 luglio 2020, n. 73.

Il presente testo non ha valore legale ed ufficiale.
Solo i testi pubblicati sul Bollettino Ufficiale della Regione Toscana hanno valore legale.