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Legge regionale 24 luglio 2020, n. 72

Sostegno a singole società di gestione di infrastrutture per il trasferimento tecnologico e a società di servizi per il trasferimento tecnologico. Modifiche alla l.r. 57/2019 .

Bollettino Ufficiale n. 73, parte prima, del 29 luglio 2020

Art. 8
Norma finanziaria. Sostituzione dell’articolo 6 della l.r. 57/2019
1. L’articolo 6 della l.r. 57/2019 è sostituito dal seguente:
Art. 6 - Norma finanziaria
1. Per la costituzione del fondo di cui all’articolo 2, comma 1, nonché ai fini della sua operatività secondo quanto stabilito dall’articolo 2 bis, è autorizzata la spesa massima complessiva di euro 256.000,00 per l’anno 2020, cui si fa fronte, per l’importo di euro 200.000,00, con gli stanziamenti della Missione 14 “Sviluppo economico e competitività”, Programma 03 “Ricerca e innovazione”, Titolo 1 “Spese correnti” e, per l’importo di euro 56.000,00, con gli stanziamenti della Missione 14 “Sviluppo economico e competitività”, Programma 03 “Ricerca e innovazione”, Titolo 2 “Spese in conto capitale” del bilancio di previsione 2020 – 2022, annualità 2020.
2. Ai fini della copertura della spesa di cui al comma 1, al bilancio di previsione 2020 – 2022, annualità 2020, sono apportate le seguenti variazioni di uguale importo per competenza e cassa:
anno 2020
- in diminuzione, Missione di spesa 14 “Sviluppo economico e competitività”, Programma 03 “Ricerca e innovazione”, Titolo 2 “Spese in conto capitale”, per euro 200.000,00.
- in aumento, Missione di spesa 14 “Sviluppo economico e competitività”, Programma 03 “Ricerca e innovazione”, Titolo 1 “Spese correnti”, per euro 200.000,00.
3. Gli oneri di gestione del fondo di cui all’articolo 2, comma 1, e all’articolo 2 bis, sono stimati in euro 5.000,00 annui per ciascuno degli anni 2020, 2021 e 2022, cui si fa fronte con gli stanziamenti della Missione 14 “Sviluppo economico e competitività”, Programma 03 “Ricerca e
innovazione”, Titolo 1 “Spese correnti” del bilancio di previsione 2020 – 2022.
4. Agli oneri connessi alle spese di gestione di cui al comma 3, per gli anni successivi si fa fronte con legge di bilancio.
”.

Il presente testo non ha valore legale ed ufficiale.
Solo i testi pubblicati sul Bollettino Ufficiale della Regione Toscana hanno valore legale.