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Legge regionale 24 luglio 2020, n. 72

Sostegno a singole società di gestione di infrastrutture per il trasferimento tecnologico e a società di servizi per il trasferimento tecnologico. Modifiche alla l.r. 57/2019 .

Bollettino Ufficiale n. 73, parte prima, del 29 luglio 2020





PREAMBOLO


Il Consiglio regionale


Visto l’articolo 117, commi terzo e quarto, della Costituzione;


Visto l'articolo 4, comma 1, lettera n), dello Statuto;


Vista la legge regionale 6 agosto 2019, n. 57 (Sostegno al processo di razionalizzazione del sistema di gestione delle infrastrutture per il trasferimento tecnologico);


Considerato quanto segue:


1. È necessario ampliare la portata dell’intervento originariamente previsto a sostegno della razionalizzazione del sistema di gestione delle infrastrutture per il trasferimento tecnologico, prevedendo anche la possibilità di concedere a singole società di gestione delle infrastrutture per il trasferimento tecnologico, nonché a società che erogano servizi a favore delle imprese per il trasferimento tecnologico, le agevolazioni del fondo costituito ai sensi della l.r. 57/2019 , tenuto conto che il ruolo di dette società, quali attori del trasferimento tecnologico, è meritevole del sostegno pubblico. Le società in questione, potenziali beneficiarie dell’agevolazione, non sono solo quelle già indicate dalla l.r. 57/2019 ai fini del processo di razionalizzazione, ma sono anche le società di gestione di infrastrutture per il trasferimento tecnologico operanti in Toscana, in modo esclusivo o prevalente, indipendentemente dalla partecipazione pubblica, nonché le società, partecipate anche parzialmente o indirettamente da amministrazioni pubbliche, operanti in Toscana, in modo esclusivo o prevalente, che prestano servizi a favore delle imprese per il trasferimento tecnologico;


2. È necessario confermare che le agevolazioni possono essere concesse dal fondo nella forma dell’assunzione di partecipazioni, oppure nella forma del prestito, oppure del contributo a fondo perduto;


3. È necessario modificare in parte la natura delle risorse assegnate al fondo per il trasferimento tecnologico le quali, per la quota dedicabile alla concessione del contributo a fondo perduto, passano da conto capitale a parte corrente, al fine di consentire flessibilità nelle modalità di intervento del fondo in funzione delle diverse finalità ammissibili al contributo stesso. Si rileva, infatti, come i potenziali destinatari degli interventi abbiano esigenze varie meritevoli di sostegno: non solo afferenti a progetti di investimento, ma anche al miglioramento gestionale;


4. Al fine di consentire la rapida attivazione degli interventi previsti dalla presente legge, è necessario disporre l’entrata in vigore il giorno successivo alla data di pubblicazione sul Bollettino ufficiale della Regione Toscana;


Approva la presente legge



Il presente testo non ha valore legale ed ufficiale.
Solo i testi pubblicati sul Bollettino Ufficiale della Regione Toscana hanno valore legale.