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Legge regionale 24 luglio 2020, n. 71

Governo collaborativo dei beni comuni e del territorio, per la promozione della sussidiarietà sociale in attuazione degli articoli 4, 58 e 59 dello Statuto. (1)

Regolamento regionale 10 dicembre 2021, n. 48/r.

Bollettino Ufficiale n. 73, parte prima, del 29 luglio 2020

CAPO II
Promozione dell’autonomia civica
Art. 7
1. Il regolamento di cui all’articolo 3, comma 2, prevede:
a) la costituzione di gruppi di lavoro per l'istruttoria e la valutazione delle proposte di collaborazione aventi ad oggetto beni comuni, nonché per le azioni di supporto e facilitazione relative alla conclusione di patti di collaborazione tra cittadini attivi e soggetti privati;
b) il dettaglio delle attività di cui all’articolo 2, comma 1, lettere b), c) e d);
c) la disciplina delle procedure per la definizione e la stipulazione del patto di collaborazione di cui all’articolo 8, con previsione di tempi certi;
d) procedure di consultazione pubblica sia per l’individuazione dei beni, sia per la scelta dei soggetti affidatari;
e) criteri di scelta dei soggetti affidatari, con obbligo di motivazione;
f) criteri e modalità di fruizione pubblica del bene comune affidato;
g) casi e motivi di revoca e interruzione delle collaborazioni attivate;
h) criteri e modalità di identificazione degli immobili ed edifici in stato di abbandono;
i) i rapporti con le realtà sociali, associative e istituzionali;
l) la rendicontazione pubblica circa l'uso delle risorse finanziarie eventualmente ricevute dalle pubbliche amministrazioni o da altri soggetti privati.
2. La Regione adotta il regolamento di cui al comma 1, entro centoventi giorni dall’entrata in vigore della presente legge; gli enti regionali adottano il proprio regolamento nei sessanta giorni successivi.
Art. 8
Patti di collaborazione
1. Il patto di collaborazione è l’accordo con il quale i cittadini attivi, i proprietari dei beni comuni e gli enti pubblici organizzano, in maniera cooperativa e senza fine di lucro, gli interessi relativi alle utilità generate dal bene comune, programmando e progettando insieme le attività di cura, gestione collaborativa e rigenerazione. Il patto di collaborazione è sottoscritto dai soggetti singoli, associati o, comunque, riuniti in formazioni sociali anche informali. In tale ultima ipotesi, le persone che sottoscrivono il patto di collaborazione rappresentano, nei rapporti con l’ente, la formazione sociale interessata.
2. Gli enti pubblici possono assegnare in uso beni comuni di cui sono proprietari ovvero promuoverne l’assegnazione in uso da parte dei soggetti privati proprietari.
3. Il patto definisce in particolare:
a) gli obiettivi che la collaborazione persegue e le azioni di cura, gestione condivisa e rigenerazione;
b) la durata della collaborazione, di regola non inferiore a due anni e non superiore a nove anni;
c) le modalità di azione, il ruolo ed i reciproci impegni, anche economici, dei soggetti coinvolti, i requisiti ed i limiti di intervento;
d) le modalità di uso pubblico e fruizione collettiva dei beni comuni oggetto del patto;
e) l'eventuale definizione di strumenti di coordinamento, governo e partecipazione;
f) le forme assicurative contro gli infortuni e per la responsabilità civile verso terzi;
g) le forme di sostegno messe a disposizione dagli enti pubblici, compresi casi e modi di eventuale utilizzo dei pubblici dipendenti, modulate in relazione al valore generativo che la collaborazione potenzialmente riveste;
h) le misure di pubblicità del patto, di documentazione delle azioni realizzate, di monitoraggio periodico e valutazione, di rendicontazione delle risorse utilizzate e di misurazione dei risultati prodotti;
i) l’eventuale comodato d'uso gratuito dei beni strumentali e dei materiali di consumo necessari per lo svolgimento delle attività di cura e gestione collaborativa, con modalità tali da favorirne il riuso;
l) le modalità di soluzione informale delle controversie che possano insorgere durante la vita del patto;
m) i casi e i motivi di risoluzione o sospensione del patto, comprese le penalità per l'inosservanza delle clausole in esso contenute;
n) i casi e le modalità di recesso unilaterale;
o) le modalità di modifica del patto;
p) forme e modalità di pubblicità e comunicazione di azioni o interventi realizzati grazie ad atti di mecenatismo, esclusa ogni forma di sponsorizzazione;
q) l’eventuale svolgimento di attività economiche di carattere accessorio e senza fine di lucro, per l'autofinanziamento delle azioni e degli interventi previsti dal patto;
r) le eventuali forme di pubblicità come l'installazione di targhe informative, menzioni speciali, spazi dedicati negli strumenti informativi, senza che ciò costituisca in alcun modo una forma di corrispettivo delle azioni realizzate.
4. Il monitoraggio e la valutazione di cui al comma 3, lettera h), del devono contenere informazioni relative a:
a) obiettivi, indirizzi e priorità di intervento;
b) azioni e servizi resi;
c) risultati raggiunti, evidenziando la generazione di impatti positivi sulla comunità locale e sui beni comuni oggetto del patto e sulla cultura della cura condivisa dei beni comuni;
d) risorse disponibili ed utilizzate.
5. Il patto di collaborazione:
a) può prevedere l'uso a titolo gratuito di immobili di proprietà degli enti pubblici;
b) può stabilire che gli enti pubblici assumano direttamente oneri per la realizzazione di azioni e interventi o per le spese relative alle utenze o ad interventi di manutenzione;
c) non può destinare contributi in denaro a favore dei cittadini attivi a carico degli enti pubblici.
6. Il patto di collaborazione è concluso ai sensi dell'Sito esternoarticolo 1, comma 1 bis, della legge 7 agosto 1990, n. 241 (Nuove norme sul procedimento amministrativo) e, ove ne ricorrano le condizioni, si applica l’Sito esternoarticolo 11 della medesima l. 241/1990 .
7. Qualora il patto di collaborazione preveda lo svolgimento in favore di terzi di attività o servizi sociali di interesse generale, si applica l’articolo 15 della l.r. 65/2020 .
8. Qualora il patto di collaborazione preveda interventi di rigenerazione che comportano attività di recupero del bene ad opera di cittadini, lo stesso è stipulato con un ente del Terzo settore che assume gli obblighi di cui all’Sito esternoarticolo 90 del decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81 (Attuazione dell'Sito esternoarticolo 1 della legge 3 agosto 2007, n. 123 , in materia di tutela della salute e della sicurezza nei luoghi di lavoro).
Art. 9
Informazioni sulla sussidiarietà sociale e beni comuni
1. Ai fini della implementazione della banca dati di cui all’articolo 6, comma 2, gli enti locali trasmettono all’amministrazione regionale gli atti adottati o stipulati inerenti alla cura, gestione e rigenerazione dei beni comuni materiali e immateriali.
2. Gli enti regionali e gli enti locali diffondono le informazioni sui contenuti della presente legge e sui patti di collaborazione stipulati e mettono a disposizione la relativa la documentazione mediante pubblicazione sul proprio sito internet, nonché tramite ogni altra forma di comunicazione istituzionale.
Il presente testo non ha valore legale ed ufficiale.
Solo i testi pubblicati sul Bollettino Ufficiale della Regione Toscana hanno valore legale.