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Legge regionale 24 luglio 2020, n. 70

Disposizioni in materia di cedole librarie. Modifiche alla l.r. 32/2002 .

Bollettino Ufficiale n. 73, parte prima, del 29 luglio 2020





PREAMBOLO


Il Consiglio regionale


Visto l’articolo 117, commi terzo e quarto, della Costituzione;


Visto il Sito esternodecreto legislativo 16 aprile 1994, n. 297 (Testo Unico delle disposizioni legislative vigenti in materia di istruzione, relative alle scuole di ogni ordine e grado) e, in particolare, l’articolo 156, comma 1;


Vista la legge regionale 26 luglio 2002, n. 32 (Testo unico della normativa della Regione Toscana in materia di educazione, istruzione, orientamento, formazione professionale e lavoro);


Considerato quanto segue:


1. In attuazione di quanto previsto dall’Sito esternoarticolo 156, comma 1, del d.lgs. 297/1994 , anche al fine di rendere maggiormente uniformi le procedure, è opportuno disporre limitate modifiche alla l.r. 32/2002 al fine di introdurre, in materia di cedole librarie per la scuola primaria, il principio della dematerializzazione e, in particolare, della libera scelta da parte delle famiglie rispetto agli esercizi commerciali in cui effettuare l’acquisto dei libri di testo;


Approva la presente legge


Art. 1
Finalità, destinatari e tipologie degli interventi per il diritto allo studio scolastico. Modifiche all’articolo 7 della l.r. 32/2002
1. Dopo il comma 2 dell’articolo 7 della l.r. 32/2002 è inserito il seguente:
2 bis. In attuazione di quanto previsto dall’Sito esternoarticolo 156, comma 1, del decreto legislativo 16 aprile 1994, n. 297 (Approvazione del testo unico delle disposizioni legislative vigenti in materia di istruzione, relative alle scuole di ogni ordine e grado), i comuni provvedono, con risorse statali, alla fornitura gratuita dei libri di testo alle famiglie degli alunni della scuola primaria del sistema nazionale di istruzione, attraverso il sistema della cedola libraria anche in modalità digitale, garantendo la libera scelta tra i fornitori da parte delle famiglie stesse.
”.
2. Dopo il comma 2 bis dell’articolo 7 della l.r.32/2002 è inserito il seguente:
2 ter. Il comune tenuto all’adempimento di cui al comma 2 bis è di norma quello di residenza anagrafica dello studente.
”.


Il presente testo non ha valore legale ed ufficiale.
Solo i testi pubblicati sul Bollettino Ufficiale della Regione Toscana hanno valore legale.