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Legge regionale 23 luglio 2020, n. 68

Ulteriori disposizioni in materia di commercio. Modifiche alla l.r. 62/2018 .

Bollettino Ufficiale n. 73, parte prima, del 29 luglio 2020





PREAMBOLO



Il Consiglio regionale



Visto l'articolo 117, commi terzo, quarto e quinto della Costituzione;


Visto l'articolo 4, comma 1, lettere n), o) e z), dello Statuto;


Vista la legge regionale 23 novembre 2018, n. 62 (Codice del Commercio);


Considerato quanto segue:


1. È opportuno completare il quadro dei moduli unici regionali per le attività commerciali intervenendo anche nelle fattispecie residuali per le quali non siano ancora stati raggiunti accordi in sede di Conferenza unificata e per fattispecie specifiche previste dalla legge regionale;


2. È necessario rendere più chiare le disposizioni in materia di requisiti soggettivi per l’esercizio dell’attività di somministrazione di alimenti e bevande, distinguendo tra attività rivolte a un pubblico generico e attività rivolte ad una cerchia limitata di persone, come previsto dall’Sito esternoarticolo 71, comma 6, del decreto legislativo 26 marzo 2010, n. 59 (Attuazione della direttiva 2006/123/CE relativa ai servizi nel mercato interno) e tenuto altresì conto della circolare Ministero dello Sviluppo economico n. 3656/C del 12/09/2012, indirizzata alle regioni, con la quale è stato chiarito che il possesso dei requisiti professionali non è richiesto nei casi in cui la somministrazione sia effettuata con modalità o in spazi nei quali l’accesso non è consentito liberamente in quanto è richiesto il previo possesso di un titolo di ingresso o è riservato a determinati soggetti;


3. È opportuno intervenire sulla durata delle iniziative nelle quali si effettua la somministrazione temporanea di alimenti e bevande;


4. È opportuno intervenire a disciplinare anche la tipologia dei mercatini degli hobbisti, in considerazione della diffusione e rilevanza che il fenomeno ha assunto;


5. L’aggiornamento della disciplina nazionale in tema di prevenzione incendi per l’installazione e l’esercizio di contenitori-distributori ad uso privato rende necessario l’adeguamento delle disposizioni regionali in materia;


6. È opportuno eliminare la previsione secondo la quale l’organizzatore della manifestazione fieristica deve presentare, contestualmente alla segnalazione certificata di inizio attività (SCIA), anche un’autocertificazione relativa alla qualificazione della manifestazione in quanto l’eventuale qualificazione della manifestazione è dichiarata nella SCIA;


7. È opportuno intervenire sulle disposizioni in materia di sanzioni al fine di chiarire quali siano le specifiche fattispecie ad esse soggette onde evitare difficoltà interpretative ed applicative per gli operatori;


Approva la presente legge


Il presente testo non ha valore legale ed ufficiale.
Solo i testi pubblicati sul Bollettino Ufficiale della Regione Toscana hanno valore legale.