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Legge regionale 23 luglio 2020, n. 68

Ulteriori disposizioni in materia di commercio. Modifiche alla l.r. 62/2018 .

Bollettino Ufficiale n. 73, parte prima, del 29 luglio 2020

Art. 18
Sanzioni per l'attività di somministrazione di alimenti e bevande. Modifiche all’articolo 114 della l.r. 62/2018
1. Il comma 2 dell’articolo 114 della l.r. 62/2018 è sostituito dal seguente:
2. È soggetto alla sanzione amministrativa del pagamento di una somma da euro 500,00 a euro
3.000,00 chiunque violi:
a) le disposizioni in materia di somministrazione di alimenti e bevande di cui ai seguenti articoli:
1) articolo 48, commi 1 bis, 2, 3 4 e 6;
2) articolo 50, commi 2 e 3;
3) articolo 52, commi 2 e 4;
4) articolo 53, commi 2 e 4;
5) articolo 54, commi 2 e 4;
b) le disposizioni in materia di sospensione volontaria, variazioni e subingresso, di cui ai seguenti articoli:
1) articolo 86;
2) articolo 89;
3) articolo 90, commi 2, 3, 5, 6 e 7;
4) articolo 91;
c) le disposizioni in materia di pubblicità degli orari di cui all’articolo 99, comma 1;
d) le disposizioni in materia di pubblicità dei prezzi di cui all’articolo 100, commi 7, 8 e 9.
”.

Il presente testo non ha valore legale ed ufficiale.
Solo i testi pubblicati sul Bollettino Ufficiale della Regione Toscana hanno valore legale.