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Legge regionale 23 luglio 2020, n. 67

Disposizioni in materia di attività e di pagamento delle prestazioni rese dalla società Sviluppo Toscana spa. Modifiche alla l.r. 28/2008 .

Bollettino Ufficiale n. 73, parte prima, del 29 luglio 2020





PREAMBOLO



Il Consiglio regionale


Visto l'Sito esternoarticolo 117, comma quarto, della Costituzione ;


Visto l'articolo 4, comma 1, lettera z), dello Statuto;


Vista la legge regionale 21 maggio 2008, n. 28 (Acquisizione della partecipazione azionaria nella società Sviluppo Italia Toscana s.c.p.a. e trasformazione nella società Sviluppo Toscana spa);


Visto il parere favorevole, di cui all’articolo 46 dello Statuto, espresso dalla Prima Commissione consiliare nella seduta del 22 maggio 2020;


Considerato che:


1. Al fine di potenziare le funzioni di organismo intermedio che Sviluppo Toscana spa già svolge quale responsabile del programma operativo regionale (POR) del fondo europeo di sviluppo regionale (FESR) per il periodo 2014 – 2020, la presente legge estende tali funzioni con riferimento a cicli di programmazione successivi al 2020 e anche con riferimento a ulteriori fondi strutturali e di investimento europei (fondi SIE) rispetto al FESR;


2. Al fine di meglio allineare la disciplina della società Sviluppo Toscana spa alle disposizioni dell'Sito esternoarticolo 192, comma 2, del decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50 (Codice dei contratti pubblici), anche alla luce della prima applicazione della legge regionale 11 maggio 2018, n. 19 (Disposizioni in materia di attività e di modalità di finanziamento della società Sviluppo Toscana spa. Modifiche alla l.r. 28/2008 ), è necessario superare la distinzione fra le modalità di finanziamento delle attività istituzionali continuative e non continuative di Sviluppo Toscana pa; per entrambe le tipologie la presente legge riconosce un corrispettivo per l’attività svolta, determinato sulla base della valutazione di congruità di cui al sopracitato articolo 192 eliminando l'attuale previsione della corresponsione di un contributo per le attività a carattere continuativo;


3. Poiché è opportuno mantenere rilevanza a livello di remunerazione fra le due tipologie di attività della società, la presente legge prevede, in entrambi i casi, una diversa modalità di determinazione dei costi che concorrono, in modo diretto e indiretto, allo svolgimento delle stesse: nel caso delle attività non continuative si continua a applicare il tariffario già previsto, nel caso delle continuative si applica il dettaglio del catalogo-listino, costruito tenendo conto dei costi unitari approvati nel tariffario. Tariffario e catalogo-listino sono approvati dalla Giunta regionale e attestano la verifica di congruità richiesta dalla normativa nazionale;


Approva la presente legge

Art. 1
Oggetto sociale. Modifiche all'articolo 2 della l.r. 28/2008
1. Il comma 1 dell'articolo 2 della legge regionale 21 maggio 2008, n. 28 (Acquisizione della partecipazione azionaria nella società Sviluppo Italia Toscana s.c.p.a. e trasformazione nella società Sviluppo Toscana spa), è sostituito dal seguente:
1. La società Sviluppo Toscana spa opera prevalentemente a supporto della Regione e degli enti dipendenti, nel rispetto dei requisiti della legislazione, comunitaria e statale, in materia di "in house providing" di cui all’Sito esternoarticolo 192 del decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50 (Codice dei contratti pubblici), nel quadro delle politiche di programmazione regionale ed ha il seguente oggetto sociale:
a) progettazione e attuazione dei programmi e progetti comunitari di interesse regionale;
b) consulenza e assistenza per la programmazione in materia di incentivi alle imprese, monitoraggio e valutazione;
c) gestione e controllo di fondi e istruttoria per la concessione di finanziamenti, incentivi, agevolazioni, contributi, strumenti di carattere finanziario ed ogni altro tipo di beneficio regionale, nazionale e comunitario, alle imprese e agli enti pubblici;
d) funzioni di organismo intermedio responsabile delle attività di gestione, controllo e pagamento di programmi operativi regionali (POR) di fondi strutturali e di investimento europei (fondi SIE);
e) collaborazione alla progettazione e attuazione delle politiche di intervento in materia di ricerca, innovazione e sostegno alla competitività del sistema imprenditoriale toscano, ivi comprese azioni di trasferimento tecnologico e di valorizzazione dei risultati della ricerca pubblica;
f) supporto a progetti di investimento e di sviluppo territoriale, ivi comprese azioni di internazionalizzazione;
g) sostegno tecnico-operativo ad iniziative ed attività rivolte alla realizzazione di obiettivi di sviluppo, economico e sociale, delle comunità locali regionali, nel quadro di programmi di committenza pubblica regionale;
h) informatizzazione e manutenzione evolutiva del sistema di gestione e controllo del POR del fondo europeo di sviluppo regionale (FESR);
i) informatizzazione e manutenzione evolutiva dei protocolli di colloquio tra i sistemi informativi regionali per la gestione degli aiuti di stato e il sistema del registro nazionale aiuti di cui all'Sito esternoarticolo 52, comma 1, della legge 24 dicembre 2012, n. 234 (Norme generali sulla partecipazione dell'Italia alla formazione e all'attuazione della normativa e delle politiche dell'Unione europea).
”.
Art. 2
Piano delle attività. Modifiche all'articolo 3 bis della l.r. 28/2008
1. Il comma 3 dell'articolo 3 bis della l.r. 28/2008 è sostituito dal seguente:
3. Il piano delle attività indica il corrispettivo a copertura dei costi che concorrono, in modo diretto o indiretto, allo svolgimento delle attività istituzionali a carattere continuativo e di quelle a carattere non continuativo di cui al comma 2. I costi sono calcolati sulla base del tariffario dei compensi da corrispondere alla società. Per lo svolgimento delle attività a carattere continuativo di cui al comma 2, lettera a), i costi sono dettagliati in apposito catalogo-listino, elaborato sulla base del tariffario
.”.
2. Il comma 4 dell'articolo 3 bis della l.r. 28/2008 è sostituito dal seguente:
4. La Giunta regionale con deliberazione da approvare entro il 31 ottobre dell'anno precedente a quello di riferimento definisce:
a) il tariffario dei compensi e il catalogo-listino di cui al comma 3, che recano la congruità in relazione all’oggetto e al valore della prestazione a confronto con analoghi servizi disponibili sul mercato, in attuazione dell’Sito esternoarticolo 192, comma 2, del d.lgs. 50/2016 ;
b) gli indirizzi per l'attività, la gestione e il controllo della società, ivi compresi quelli per la definizione degli obiettivi dell'amministratore unico e per la predisposizione del piano della qualità della prestazione organizzativa;
c) le attività di cui al comma 2 per le quali intende avvalersi di Sviluppo Toscana spa ed il valore complessivo delle risorse disponibili sul bilancio regionale.
”.
3. Il comma 5 dell'articolo 3 bis della l.r. 28/2008 è sostituito dal seguente:
5. La realizzazione delle attività previste nel piano delle attività è disciplinata da una convenzione quadro, il cui schema è approvato dalla Giunta regionale, di norma nel termine di cui all’articolo 4, comma 2, contestualmente al piano delle attività, redatta nel rispetto della normativa vigente e, in particolare, delle previsioni dei regolamenti comunitari, nonché dei sistemi di gestione e controllo dei programmi comunitari che concorrono al piano di attività.
”.
4. Al comma 7 dell’articolo 3 bis della l.r. 28/2008 le parole: “
Il piano delle attività è altresì trasmesso contestualmente
” sono sostituite dalle seguenti: “
La Giunta regionale trasmette il piano delle attività
”.
Art. 3
Autorizzazione all'assunzione di personale. Abrogazione dell'articolo 6 bis della l.r. 28/2008
Art. 4
Finanziamento. Sostituzione dell'articolo 6 ter della l.r. 28/2008
1. L'articolo 6 ter della l.r. 28/2008 è sostituito dal seguente:
Art. 6 ter Finanziamento
1. Le attività di cui all’articolo 2, comma 1, sono finanziate con corrispettivi, a copertura dei costi che concorrono, direttamente e indirettamente, al loro svolgimento.
2. Sono fatti salvi eventuali contributi disposti da norme
.”.
Art. 5
Disposizione finanziaria
1. Dalla presente legge non possono derivare nuovi o maggiori oneri a carico del bilancio regionale.


Il presente testo non ha valore legale ed ufficiale.
Solo i testi pubblicati sul Bollettino Ufficiale della Regione Toscana hanno valore legale.