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Legge regionale 23 luglio 2020, n. 67

Disposizioni in materia di attività e di pagamento delle prestazioni rese dalla società Sviluppo Toscana spa. Modifiche alla l.r. 28/2008 .

Bollettino Ufficiale n. 73, parte prima, del 29 luglio 2020





PREAMBOLO



Il Consiglio regionale


Visto l'Sito esternoarticolo 117, comma quarto, della Costituzione ;


Visto l'articolo 4, comma 1, lettera z), dello Statuto;


Vista la legge regionale 21 maggio 2008, n. 28 (Acquisizione della partecipazione azionaria nella società Sviluppo Italia Toscana s.c.p.a. e trasformazione nella società Sviluppo Toscana spa);


Visto il parere favorevole, di cui all’articolo 46 dello Statuto, espresso dalla Prima Commissione consiliare nella seduta del 22 maggio 2020;


Considerato che:


1. Al fine di potenziare le funzioni di organismo intermedio che Sviluppo Toscana spa già svolge quale responsabile del programma operativo regionale (POR) del fondo europeo di sviluppo regionale (FESR) per il periodo 2014 – 2020, la presente legge estende tali funzioni con riferimento a cicli di programmazione successivi al 2020 e anche con riferimento a ulteriori fondi strutturali e di investimento europei (fondi SIE) rispetto al FESR;


2. Al fine di meglio allineare la disciplina della società Sviluppo Toscana spa alle disposizioni dell'Sito esternoarticolo 192, comma 2, del decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50 (Codice dei contratti pubblici), anche alla luce della prima applicazione della legge regionale 11 maggio 2018, n. 19 (Disposizioni in materia di attività e di modalità di finanziamento della società Sviluppo Toscana spa. Modifiche alla l.r. 28/2008 ), è necessario superare la distinzione fra le modalità di finanziamento delle attività istituzionali continuative e non continuative di Sviluppo Toscana pa; per entrambe le tipologie la presente legge riconosce un corrispettivo per l’attività svolta, determinato sulla base della valutazione di congruità di cui al sopracitato articolo 192 eliminando l'attuale previsione della corresponsione di un contributo per le attività a carattere continuativo;


3. Poiché è opportuno mantenere rilevanza a livello di remunerazione fra le due tipologie di attività della società, la presente legge prevede, in entrambi i casi, una diversa modalità di determinazione dei costi che concorrono, in modo diretto e indiretto, allo svolgimento delle stesse: nel caso delle attività non continuative si continua a applicare il tariffario già previsto, nel caso delle continuative si applica il dettaglio del catalogo-listino, costruito tenendo conto dei costi unitari approvati nel tariffario. Tariffario e catalogo-listino sono approvati dalla Giunta regionale e attestano la verifica di congruità richiesta dalla normativa nazionale;


Approva la presente legge


Il presente testo non ha valore legale ed ufficiale.
Solo i testi pubblicati sul Bollettino Ufficiale della Regione Toscana hanno valore legale.