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Legge regionale 23 luglio 2020, n. 66

Disposizioni in materia di funzioni di ente Terre regionali toscane. Modifiche alla l.r. 80/2012 .

Bollettino Ufficiale n. 73, parte prima, del 29 luglio 2020

Art. 3
Gestione della proprietà della Regione all’interno del perimetro dell’Ente parco regionale della Maremma. Inserimento dell’articolo 2 ter nella l.r. 80/2012 .
1. Dopo l’articolo 2 bis della l.r. 80/2012 è inserito il seguente:
Art. 2 ter Gestione della proprietà della Regione all’interno del perimetro dell’Ente parco regionale della Maremma.
1. Le aziende agricole e le superfici agricole e forestali di proprietà della Regione che insistono all’interno del perimetro dell’Ente parco regionale della Maremma sono assegnate in gestione al medesimo Ente parco.
2. Ai fini della gestione delle aziende agricole e delle superfici agricole di cui al comma 1, l’Ente parco regionale della Maremma, sentite la Comunità del Parco e le rappresentanze sociali di livello locale, adotta un programma pluriennale di gestione agricola che è allegato alla convenzione di cui al comma 3.
3. Per lo svolgimento delle attività agro silvo pastorali, l’Ente parco regionale della Maremma si avvale di ente Terre regionali toscane e stipula a tale fine una convenzione con la Regione e il medesimo ente.
4. Le disposizioni di cui al presente articolo si applicano a decorrere dalla data di stipulazione della convenzione di cui al comma 3, da effettuarsi entro il 31 dicembre 2020.
”.

Il presente testo non ha valore legale ed ufficiale.
Solo i testi pubblicati sul Bollettino Ufficiale della Regione Toscana hanno valore legale.