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Legge regionale 22 luglio 2020, n. 65

Norme di sostegno e promozione degli enti del Terzo settore toscano.

Bollettino Ufficiale n. 73, parte prima, del 29 luglio 2020

CAPO IV
Rapporti fra enti del Terzo settore e pubblica amministrazione
Art. 9
Co-programmazione
1. Fatte salve le discipline regionali di settore in materia di programmazione e di pianificazione e l’autonomia regolamentare degli enti locali, le amministrazioni di cui all’articolo 3, comma 1, assicurano il coinvolgimento degli enti del Terzo settore anche mediante l’attivazione di procedimenti di co-programmazione, ai sensi dell’Sito esternoarticolo 55 del d.lgs. 117/2017 , in relazione alle attività di interesse generale, motivando le esigenze che eventualmente impediscono l'attivazione di tale istituto.
2. La co-programmazione è finalizzata all'individuazione, da parte dei soggetti di cui all’articolo 3, comma 1, dei bisogni della comunità di riferimento da soddisfare, degli interventi a tal fine necessari, delle modalità di realizzazione degli stessi e delle risorse disponibili.
3. I soggetti di cui all’articolo 3, comma 1, mediante il procedimento di co-programmazione, quale attività istruttoria, acquisiscono gli interessi ed i bisogni rappresentati dagli enti del Terzo settore e dalle altre amministrazioni, elaborano il quadro dei bisogni e dell’offerta sociale, assumono eventuali determinazioni conseguenti nelle materie di propria competenza.
Art. 10
Principi in tema di procedimento di co-programmazione
1. I procedimenti di co-programmazione si svolgono nel rispetto dei seguenti principi:
a) la volontà dell’amministrazione procedente di attivare la co-programmazione risulta da un atto, con il quale si dà avvio al relativo procedimento;
b) all’esito dell'atto di cui alla lettera a), è pubblicato un avviso, nel rispetto della disciplina in materia di trasparenza e procedimento amministrativo, con il quale sono disciplinati le finalità, l’oggetto, i requisiti, i termini e le modalità di partecipazione al procedimento da parte degli enti di Terzo settore, nonché degli ulteriori soggetti, diversi dagli enti di Terzo settore, purché il relativo apporto sia direttamente connesso ed essenziale con le finalità e l’oggetto dell’avviso;
c) l’avviso è pubblicato per un termine congruo rispetto alle attività da svolgere nell’ambito del procedimento di co-programmazione e, comunque, non inferiore a venti giorni;
d) l’avviso specifica, in particolare, le modalità con le quali si svolge la partecipazione al procedimento da parte degli enti del Terzo settore;
e) il procedimento di co-programmazione si conclude con una relazione motivata del responsabile del procedimento, che viene trasmessa agli organi competenti per l’emanazione degli eventuali atti e provvedimenti conseguenti;
f) gli atti del procedimento di co-programmazione sono pubblicati sul sito dell’amministrazione procedente nel rispetto della vigente disciplina in materia di trasparenza.
2. Gli enti locali, qualora scelgano di attivare i procedimenti di co-programmazione di cui alla presente legge, danno attuazione ai principi di cui al comma 1 nell’ambito della propria autonomia regolamentare.
3. Le amministrazioni di cui all'articolo 3, comma 1, possono modificare o integrare gli strumenti di pianificazione e gli atti di programmazione, previsti dalla disciplina di settore, tenendo conto degli esiti dell’attività di co-programmazione.
Art. 11
Co-progettazione
1. Al fine di realizzare forme di partenariato con gli enti del Terzo settore, i soggetti di cui all’articolo 3, comma 1, attivano, nell’ambito di attività di interesse generale e nell’esercizio della propria autonomia, il procedimento della co-progettazione, ai sensi dell’Sito esternoarticolo 55 del d.lgs. 117/2017 , anche ad esito delle attività di co-programmazione.
2. La co-progettazione di cui al comma 1 si realizza mediante la collaborazione fra enti del Terzo settore ed enti di cui all'articolo 3, comma 1, per la definizione e la eventuale realizzazione di specifici progetti, servizi o interventi finalizzati a soddisfare bisogni definiti, nonché di progetti innovativi e sperimentali.
3. Nell’ambito della co-progettazione, gli enti del Terzo settore ed i soggetti di cui all’articolo 3, comma 1, che concorrono alla realizzazione del progetto, apportano proprie risorse materiali, immateriali ed economiche.
4. I soggetti di cui all’articolo 3, comma 1, possono concorrere anche mediante contributi ai sensi dell’Sito esternoarticolo 12 della legge 7 agosto 1990, n. 241 (Nuove norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso ai documenti amministrativi), nonché mediante l’utilizzo di beni pubblici da parte degli enti del Terzo settore.
5. Le amministrazioni di cui all'articolo 3, comma 1, detengono la titolarità delle scelte e, a tale scopo, devono predeterminare gli obiettivi generali e specifici degli interventi, definire le aree di intervento, stabilire la durata del progetto e individuarne le caratteristiche essenziali.
6. Gli enti del Terzo Settore coinvolti nella co-progettazione applicano, nei casi previsti dalla normativa nazionale vigente, il contratto collettivo nazionale, territoriale o aziendale, in vigore per il settore e per la zona nella quale si eseguono i servizi, sottoscritto dalle confederazioni sindacali comparativamente più rappresentative a livello nazionale, il cui ambito di applicazione sia strettamente connesso con le effettive attività da espletare.
Art. 12
Affidamento di servizi
1. Qualora i soggetti di cui all’articolo 3, comma 1, intendano procedere all’affidamento di servizi mediante esternalizzazione e con riconoscimento di un corrispettivo, si applica la disciplina in materia di contratti pubblici di cui al Sito esternodecreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50 (Codice dei contratti pubblici).
Art. 13
Principi in tema di procedimento di co-progettazione
1. I procedimenti di co-progettazione si svolgono nel rispetto dei seguenti principi:
a) i soggetti di cui all’articolo 3, comma 1, avviano i procedimenti di co-progettazione, nel rispetto dei principi Sito esternodella l. 241/1990 anche a seguito di iniziativa di uno o più enti del Terzo settore;
b) i soggetti di cui all’articolo 3, comma 1, pubblicano un avviso nel quale sono stabiliti:
1. le finalità, l’oggetto della procedura e il relativo quadro economico;
2. la durata del partenariato;
3. le modalità ed il termine congruo ai fini della presentazione delle domande di partecipazione, nonché la eventuale possibilità per l’amministrazione procedente di attivare e promuovere forme di consultazione tra i soggetti che hanno presentato le domande e la medesima amministrazione ai fini della formazione delle proposte progettuali;
4. l’eventuale partecipazione di soggetti diversi dagli enti del Terzo settore in qualità di sostenitori, finanziatori o partner di progetto; in quest’ultimo caso limitatamente ad attività secondarie e comunque funzionali alle attività principali;
5. i requisiti di affidabilità morale e professionale di partecipazione, correlati con le attività oggetto della procedura ad evidenza pubblica e nel rispetto dei principi di ragionevolezza e di proporzionalità;
6. la specificazione se il soggetto o i soggetti selezionati sono chiamati anche alla gestione del servizio;
7. criteri e modalità di valutazione delle proposte progettuali, anche di carattere comparativo;
c) l’avviso è pubblicato per un termine congruo rispetto alle attività da svolgere nell’ambito del procedimento di co-progettazione e, comunque, non inferiore a venti giorni;
d) l’amministrazione procedente verifica la regolarità delle domande di partecipazione pervenute entro il termine stabilito dall’avviso;
e) i soggetti di cui all’articolo 3, comma 1, dopo aver verificato la regolarità delle domande di partecipazione, valutano le proposte progettuali, concludendo, ai fini dell’attivazione del partenariato, il relativo procedimento con apposito atto;
f) in relazione alla proposta o alle proposte progettuali selezionate, gli enti pubblici che hanno avviato la co-progettazione, congiuntamente agli enti di Terzo settore con cui si intende attivare il partenariato, procedono alla formulazione condivisa del progetto operativo, nonché all'eventuale sottoscrizione della convenzione per la disciplina del rapporto di partenariato.
2. Le amministrazioni di cui all'articolo 3, comma 1, danno conto, con proprio atto, degli esiti dell’attività di co-progettazione e dell’impatto sociale conseguito rispetto agli obiettivi dell’avviso, in conformità al decreto del Ministro del lavoro e delle politiche sociali 23 luglio 2019 (Linee guida per la realizzazione di sistemi di valutazione dell'impatto sociale delle attività svolte dagli enti del Terzo settore).
3. Gli enti locali, qualora scelgano di attivare i procedimenti di co-progettazione di cui alla presente legge, danno attuazione ai principi di cui ai commi 1 e 2 nell’ambito della propria autonomia regolamentare.
Art. 14
Piano di inclusione zonale e piano integrato di salute
1. Il piano di inclusione zonale di cui all'articolo 29 della l.r. 41/2005 ed il piano integrato di salute di cui all'articolo 21 della legge regionale 24 febbraio 2005, n. 40 (Disciplina del Servizio sanitario regionale) sono attuati relativamente agli aspetti concernenti il coinvolgimento attivo degli enti del Terzo settore, mediante la co-programmazione e la co-progettazione di cui al Titolo IV.
Art. 15
Convenzioni nelle materie di competenza regionale
1. I soggetti di cui all’articolo 3, comma 1, nelle materie di competenza regionale, possono sottoscrivere con le organizzazioni di volontariato e le associazioni di promozione sociale, iscritte da almeno sei mesi nel Registro unico nazionale del Terzo settore, convenzioni finalizzate allo svolgimento in favore di terzi di attività o servizi sociali di interesse generale, se più favorevoli rispetto al ricorso al mercato, ai sensi dell’Sito esternoarticolo 56 del d. lgs 117/2017 .
2. Ai fini di cui al comma 1, il maggior favore rispetto al mercato è valutato, oltre che con riferimento alla convenienza economica, anche in relazione ai maggiori benefici conseguibili per la collettività in termini di maggior attitudine del sistema a realizzare i principi di sussidiarietà, universalità, solidarietà, accessibilità, adeguatezza. I soggetti di cui all’articolo 3, comma 1, motivano tale aspetto all’avvio delle procedure per l’individuazione dell’ente con il quale stipulare la convenzione.
3. Le convenzioni possono prevedere esclusivamente il rimborso alle organizzazioni di volontariato e alle associazioni di promozione sociale delle spese effettivamente sostenute e documentate. Il rimborso spese avverrà, nel rispetto del principio dell'effettività delle stesse, con esclusione di qualsiasi attribuzione a titolo di maggiorazione, accantonamento, ricarico o simili, e con la limitazione del rimborso dei costi indiretti alla quota parte imputabile direttamente all'attività oggetto della convenzione.
Art. 16
Accesso al fondo sociale europeo in attuazione dell’Sito esternoarticolo 69 del d.lgs. 117/2017
1. La Regione nella fase di programmazione della destinazione del fondo sociale europeo e di altri finanziamenti europei, favorisce e promuove, con misure e azioni dedicate, l'accesso degli enti del Terzo settore per progetti finalizzati al consolidamento e diffusione degli stessi in Toscana, ai sensi dell’Sito esternoarticolo 69 del d.lgs. 117/2017 .
Art. 17
Strutture e autorizzazioni temporanee per manifestazioni pubbliche in attuazione dell’Sito esternoarticolo 70 del d.lgs. 117/2017
1. Gli enti di cui all’articolo 3, comma 1, possono prevedere forme e modi per l'utilizzazione non onerosa di beni mobili e immobili per manifestazioni e iniziative temporanee degli enti del Terzo settore, nel rispetto dei principi di trasparenza, imparzialità, pluralismo e parità di trattamento, ai sensi dell’Sito esternoarticolo 70 del d. lgs. 117/2017 .
2. Ai fini di cui al comma 1 e per realizzare un sistema informativo regionale a favore degli enti del Terzo settore, gli enti di cui all’articolo 3, comma 1, rendono noti, anche in forma telematica, i beni mobili o immobili disponibili per manifestazioni e iniziative temporanee degli enti del Terzo settore. É fatta salva la possibilità per gli enti del Terzo settore di richiedere agli enti di cui all’articolo 3, comma 1, ulteriori beni mobili o immobili. Su tali richieste, gli enti di cui all’articolo 3, comma 1, si pronunciano nel rispetto dei principi di cui al comma 1, tenendo conto dell’esigenza di favorire le attività di interesse generale ed assicurando altresì la compatibilità con le esigenze di interesse pubblico e di servizio di ciascuna amministrazione.
Art. 18
Concessione in comodato di beni immobili e mobili di proprietà regionale e degli enti locali in attuazione dell’Sito esternoarticolo 71 del d.lgs. 117/2017
1. Ai sensi dell’Sito esternoarticolo 71 del d.lgs. 117/2017 , gli enti di cui all’articolo 3, comma 1, possono concedere in comodato beni mobili ed immobili di loro proprietà, non utilizzati per fini istituzionali, agli enti del Terzo settore, ad eccezione delle imprese sociali, per lo svolgimento delle loro attività di interesse generale, anche promuovendo quanto previsto dall’articolo 81 dello stesso Sito esternod.lgs. 117/2017 .
2. La cessione in comodato ha una durata massima di trenta anni, nel corso dei quali l’ente concessionario ha l’onere di effettuare sull’immobile, a proprie cura e spese, gli interventi di manutenzione e gli altri interventi necessari a mantenere la funzionalità dell'immobile.
3. Ai fini di cui al comma 1 e per realizzare un sistema informativo regionale a favore degli enti del Terzo settore, gli enti di cui all’articolo 3, comma 1, provvedono annualmente alla redazione di un elenco di beni mobili ed immobili, reso pubblico anche in forma telematica.
4. La Giunta regionale disciplina, secondo principi di trasparenza, imparzialità, pluralismo e parità di trattamento i criteri e le procedure per l’attribuzione dei beni, senza oneri a carico delle amministrazioni procedenti, nonché le forme di rendicontazione pubblica dell’attività svolta attraverso i beni mobili ed immobili.
Art. 19
Forme speciali di partenariato con enti del Terzo settore in attuazione dell’Sito esternoarticolo 89, comma 17, del d.lgs. 117/2017
1. La Giunta regionale, in coerenza con gli indirizzi ed i criteri espressi nel documento di economia e finanza regionale, provvede ad individuare le forme speciali di partenariato di cui all’Sito esternoarticolo 89, comma 17, del d.lgs. 117/2017 , in attuazione dell'Sito esternoarticolo 115 del decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42 (Codice dei beni culturali e del paesaggio, ai sensi dell'Sito esternoarticolo 10 della legge 6 luglio 2002, n. 137 ).
2. Nel medesimo provvedimento sono definiti, in particolare, le modalità operative, i criteri per l’elaborazione e svolgimento delle procedure semplificate di cui all'Sito esternoarticolo 151, comma 3, del d.lgs. 50/2016 concernenti l’individuazione degli enti del Terzo settore che prestano attività dirette alla valorizzazione di beni culturali immobili di appartenenza pubblica.

Il presente testo non ha valore legale ed ufficiale.
Solo i testi pubblicati sul Bollettino Ufficiale della Regione Toscana hanno valore legale.