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Legge regionale 22 luglio 2020, n. 65

Norme di sostegno e promozione degli enti del Terzo settore toscano.

Bollettino Ufficiale n. 73, parte prima, del 29 luglio 2020

CAPO III
Misure di sostegno e promozione del volontariato nella Regione
Art. 8
Misure di sostegno e promozione del volontariato in ambito regionale
1. La Regione sostiene e promuove il volontariato organizzato quale forma originale e spontanea di adempimento dei doveri inderogabili di solidarietà da parte di ogni persona, secondo quanto previsto dall’Sito esternoarticolo 17 del d.lgs. 117/2017 .
2. Qualora, nelle materie di competenza regionale, gli enti pubblici di cui all’articolo 3, comma 1, intendano avvalersi dell’attività di volontariato svolta da singoli con i caratteri della occasionalità, accessorietà e totale gratuità in forma autonoma, determinano preventivamente le modalità di accesso e di svolgimento, disciplinando almeno i seguenti aspetti:
a) l’istituzione, in ciascun ente di cui all'articolo 3, comma 1, di un apposito registro dei volontari individuali;
b) le attività di interesse generale da svolgere, compatibili con i caratteri propri dell’attività di volontariato individuale;
c) i requisiti che i volontari individuali debbono possedere, correlati alle attività da svolgere e definiti secondo criteri non discriminatori, tenendo conto della necessaria idoneità psico-fisica ed attitudinale;
d) le modalità di espressione del consenso allo svolgimento dell’attività da parte dei volontari individuali;
e) le modalità di cancellazione dal registro, con la garanzia di rinuncia incondizionata alla disponibilità manifestata dal volontario, senza la possibilità di prevedere alcuna misura sanzionatoria;
f) l’obbligo di vigilare costantemente sull’incolumità dei volontari individuali e di adottare ogni misura idonea ad evitare possibili pregiudizi alla loro sfera personale e patrimoniale, nonché di comunicare ogni rischio connesso all’attività di volontariato e ogni altro evento che possa modificare le modalità di collaborazione.
3. Fatte salve le specifiche discipline di settore, la Regione promuove la collaborazione fra il volontariato individuale ed il volontariato organizzato e favorisce il consolidamento delle attività di volontariato di cui al comma 2, anche attraverso l’evoluzione in una forma organizzata secondo quanto previsto dall’Sito esternoarticolo 4, comma 1, del d.lgs. 117/2017 .
4. La disciplina del presente articolo non si applica ai volontari di protezione civile di cui al Sito esternodecreto legislativo 2 gennaio 2018, n. 1 (Codice della protezione civile).

Il presente testo non ha valore legale ed ufficiale.
Solo i testi pubblicati sul Bollettino Ufficiale della Regione Toscana hanno valore legale.