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Legge regionale 22 luglio 2020, n. 65

Norme di sostegno e promozione degli enti del Terzo settore toscano.

Bollettino Ufficiale n. 73, parte prima, del 29 luglio 2020

Art. 6
Consulta regionale del Terzo settore
1. La Consulta regionale del Terzo settore, di seguito denominata Consulta, è nominata dal Presidente della Giunta regionale entro novanta giorni dall’entrata in vigore della presente legge ed è composta dai seguenti membri:
a) sette rappresentanti designati dalle organizzazioni di volontariato maggiormente rappresentative in ragione del numero dei soggetti aderenti. Ogni ente designa un solo rappresentante;
b) sette rappresentanti designati dalle associazioni di promozione sociale maggiormente rappresentative in ragione del numero dei soggetti aderenti. Ogni ente designa un solo rappresentante;
c) tre rappresentanti designati dalle organizzazioni di rappresentanza della cooperazione sociale maggiormente rappresentative. Ogni ente designa un solo rappresentante;
d) tre rappresentanti designati dal Forum del Terzo settore della Toscana;
e) un rappresentante designato dal centro servizi per il volontariato accreditato di cui all’articolo 5;
f) un rappresentante designato dall’Associazione regionale dei comuni della Toscana (ANCI Toscana) e un rappresentante designato da ANCI Giovani Toscana;
g) un rappresentante designato dalle fondazioni di origine bancaria di cui al Sito esternodecreto legislativo 17 maggio 1999, n. 153 (Disciplina civilistica e fiscale degli enti conferenti di cui all'Sito esternoarticolo 11, comma 1, del d.lgs. 20 novembre 1990, n. 356 , e disciplina fiscale delle operazioni di ristrutturazione bancaria, a norma dell'Sito esternoarticolo 1 della L. 23 dicembre 1998, n. 461 ), che abbiano sede legale in Toscana;
h) i rappresentanti degli altri enti del Terzo settore nominati ai sensi del comma 2.
2. La composizione della Consulta è integrata con deliberazione della Giunta regionale che prevede la rappresentanza degli altri enti del Terzo settore iscritti nelle specifiche sezioni del Registro unico nazionale del Terzo settore di cui all’Sito esternoarticolo 46 del d.lgs. 117/2017 .
3. Nelle more della deliberazione di cui al comma 2, la Consulta è operativa con la nomina della maggioranza dei componenti di cui al comma 1, lettere da a) fino a g).
4. La partecipazione alla Consulta è gratuita e non dà diritto alla corresponsione di alcun compenso, indennità, rimborso od emolumento comunque denominato.
5. I membri durano in carica per l'intera legislatura regionale e restano in carica fino alla nomina della nuova Consulta.
6. Il Presidente della Consulta è eletto fra i membri della medesima con la maggioranza dei due terzi.
7. La Consulta ha sede presso l’amministrazione regionale e approva un regolamento per il proprio funzionamento. Le funzioni di segreteria sono assicurate dalla struttura regionale competente in materia di enti del Terzo settore.

Il presente testo non ha valore legale ed ufficiale.
Solo i testi pubblicati sul Bollettino Ufficiale della Regione Toscana hanno valore legale.