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Legge regionale 22 luglio 2020, n. 65

Norme di sostegno e promozione degli enti del Terzo settore toscano.

Bollettino Ufficiale n. 73, parte prima, del 29 luglio 2020

Art. 20
Norme transitorie
1. Fino all’insediamento della Consulta di cui all’articolo 6, continuano a operare le consulte nominate ai sensi dell'articolo 7 della legge regionale 26 aprile 1993, n. 28 (Norme relative ai rapporti delle organizzazioni di volontariato con la Regione, gli Enti locali e gli altri Enti pubblici – Istituzione del registro regionale delle organizzazioni del volontariato) e dell'articolo 15 della legge regionale 9 dicembre 2002, n. 42 (Disciplina delle Associazioni di promozione sociale. Modifica all'articolo 9 della legge regionale 3 ottobre 1997, n. 72 “Organizzazione e promozione di un sistema di diritti di cittadinanza e di pari opportunità: riordino dei servizi socio-assistenziali e socio-sanitari integrati”).

Il presente testo non ha valore legale ed ufficiale.
Solo i testi pubblicati sul Bollettino Ufficiale della Regione Toscana hanno valore legale.