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Legge regionale 22 luglio 2020, n. 65

Norme di sostegno e promozione degli enti del Terzo settore toscano.

Bollettino Ufficiale n. 73, parte prima, del 29 luglio 2020

Art. 2
Oggetto
1. La presente legge, in attuazione ed in armonia con le norme di cui al Sito esternod. lgs. 117/2017 , reca disposizioni in materia di Terzo settore e nello specifico:
a) disciplina le sedi di confronto fra la Regione, gli enti del Terzo settore e le altre formazioni sociali di cui all’articolo 1, comma 1;
b) determina i criteri e le modalità con i quali la Regione promuove e sostiene il Terzo settore, nel suo complesso;
c) definisce le modalità di coinvolgimento attivo degli enti del Terzo settore nell’esercizio delle funzioni regionali di programmazione, indirizzo e coordinamento, nei settori in cui essi operano, nonché nella realizzazione di specifici progetti di servizio o di intervento finalizzati a soddisfare bisogni della comunità regionale.
2. Ai fini dell’attuazione della presente legge, la Regione supporta gli enti locali, singoli ed associati, anche mediante l’emanazione di linee guida, da approvarsi con deliberazione della Giunta regionale.

Il presente testo non ha valore legale ed ufficiale.
Solo i testi pubblicati sul Bollettino Ufficiale della Regione Toscana hanno valore legale.