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Legge regionale 22 luglio 2020, n. 65

Norme di sostegno e promozione degli enti del Terzo settore toscano.

Bollettino Ufficiale n. 73, parte prima, del 29 luglio 2020

Art. 18
Concessione in comodato di beni immobili e mobili di proprietà regionale e degli enti locali in attuazione dell’Sito esternoarticolo 71 del d.lgs. 117/2017
1. Ai sensi dell’Sito esternoarticolo 71 del d.lgs. 117/2017 , gli enti di cui all’articolo 3, comma 1, possono concedere in comodato beni mobili ed immobili di loro proprietà, non utilizzati per fini istituzionali, agli enti del Terzo settore, ad eccezione delle imprese sociali, per lo svolgimento delle loro attività di interesse generale, anche promuovendo quanto previsto dall’articolo 81 dello stesso Sito esternod.lgs. 117/2017 .
2. La cessione in comodato ha una durata massima di trenta anni, nel corso dei quali l’ente concessionario ha l’onere di effettuare sull’immobile, a proprie cura e spese, gli interventi di manutenzione e gli altri interventi necessari a mantenere la funzionalità dell'immobile.
3. Ai fini di cui al comma 1 e per realizzare un sistema informativo regionale a favore degli enti del Terzo settore, gli enti di cui all’articolo 3, comma 1, provvedono annualmente alla redazione di un elenco di beni mobili ed immobili, reso pubblico anche in forma telematica.
4. La Giunta regionale disciplina, secondo principi di trasparenza, imparzialità, pluralismo e parità di trattamento i criteri e le procedure per l’attribuzione dei beni, senza oneri a carico delle amministrazioni procedenti, nonché le forme di rendicontazione pubblica dell’attività svolta attraverso i beni mobili ed immobili.

Il presente testo non ha valore legale ed ufficiale.
Solo i testi pubblicati sul Bollettino Ufficiale della Regione Toscana hanno valore legale.