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Legge regionale 22 luglio 2020, n. 65

Norme di sostegno e promozione degli enti del Terzo settore toscano.

Bollettino Ufficiale n. 73, parte prima, del 29 luglio 2020

Art. 17
Strutture e autorizzazioni temporanee per manifestazioni pubbliche in attuazione dell’Sito esternoarticolo 70 del d.lgs. 117/2017
1. Gli enti di cui all’articolo 3, comma 1, possono prevedere forme e modi per l'utilizzazione non onerosa di beni mobili e immobili per manifestazioni e iniziative temporanee degli enti del Terzo settore, nel rispetto dei principi di trasparenza, imparzialità, pluralismo e parità di trattamento, ai sensi dell’Sito esternoarticolo 70 del d. lgs. 117/2017 .
2. Ai fini di cui al comma 1 e per realizzare un sistema informativo regionale a favore degli enti del Terzo settore, gli enti di cui all’articolo 3, comma 1, rendono noti, anche in forma telematica, i beni mobili o immobili disponibili per manifestazioni e iniziative temporanee degli enti del Terzo settore. É fatta salva la possibilità per gli enti del Terzo settore di richiedere agli enti di cui all’articolo 3, comma 1, ulteriori beni mobili o immobili. Su tali richieste, gli enti di cui all’articolo 3, comma 1, si pronunciano nel rispetto dei principi di cui al comma 1, tenendo conto dell’esigenza di favorire le attività di interesse generale ed assicurando altresì la compatibilità con le esigenze di interesse pubblico e di servizio di ciascuna amministrazione.

Il presente testo non ha valore legale ed ufficiale.
Solo i testi pubblicati sul Bollettino Ufficiale della Regione Toscana hanno valore legale.