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Legge regionale 22 luglio 2020, n. 65

Norme di sostegno e promozione degli enti del Terzo settore toscano.

Bollettino Ufficiale n. 73, parte prima, del 29 luglio 2020

Art. 13
Principi in tema di procedimento di co-progettazione
1. I procedimenti di co-progettazione si svolgono nel rispetto dei seguenti principi:
a) i soggetti di cui all’articolo 3, comma 1, avviano i procedimenti di co-progettazione, nel rispetto dei principi Sito esternodella l. 241/1990 anche a seguito di iniziativa di uno o più enti del Terzo settore;
b) i soggetti di cui all’articolo 3, comma 1, pubblicano un avviso nel quale sono stabiliti:
1. le finalità, l’oggetto della procedura e il relativo quadro economico;
2. la durata del partenariato;
3. le modalità ed il termine congruo ai fini della presentazione delle domande di partecipazione, nonché la eventuale possibilità per l’amministrazione procedente di attivare e promuovere forme di consultazione tra i soggetti che hanno presentato le domande e la medesima amministrazione ai fini della formazione delle proposte progettuali;
4. l’eventuale partecipazione di soggetti diversi dagli enti del Terzo settore in qualità di sostenitori, finanziatori o partner di progetto; in quest’ultimo caso limitatamente ad attività secondarie e comunque funzionali alle attività principali;
5. i requisiti di affidabilità morale e professionale di partecipazione, correlati con le attività oggetto della procedura ad evidenza pubblica e nel rispetto dei principi di ragionevolezza e di proporzionalità;
6. la specificazione se il soggetto o i soggetti selezionati sono chiamati anche alla gestione del servizio;
7. criteri e modalità di valutazione delle proposte progettuali, anche di carattere comparativo;
c) l’avviso è pubblicato per un termine congruo rispetto alle attività da svolgere nell’ambito del procedimento di co-progettazione e, comunque, non inferiore a venti giorni;
d) l’amministrazione procedente verifica la regolarità delle domande di partecipazione pervenute entro il termine stabilito dall’avviso;
e) i soggetti di cui all’articolo 3, comma 1, dopo aver verificato la regolarità delle domande di partecipazione, valutano le proposte progettuali, concludendo, ai fini dell’attivazione del partenariato, il relativo procedimento con apposito atto;
f) in relazione alla proposta o alle proposte progettuali selezionate, gli enti pubblici che hanno avviato la co-progettazione, congiuntamente agli enti di Terzo settore con cui si intende attivare il partenariato, procedono alla formulazione condivisa del progetto operativo, nonché all'eventuale sottoscrizione della convenzione per la disciplina del rapporto di partenariato.
2. Le amministrazioni di cui all'articolo 3, comma 1, danno conto, con proprio atto, degli esiti dell’attività di co-progettazione e dell’impatto sociale conseguito rispetto agli obiettivi dell’avviso, in conformità al decreto del Ministro del lavoro e delle politiche sociali 23 luglio 2019 (Linee guida per la realizzazione di sistemi di valutazione dell'impatto sociale delle attività svolte dagli enti del Terzo settore).
3. Gli enti locali, qualora scelgano di attivare i procedimenti di co-progettazione di cui alla presente legge, danno attuazione ai principi di cui ai commi 1 e 2 nell’ambito della propria autonomia regolamentare.

Il presente testo non ha valore legale ed ufficiale.
Solo i testi pubblicati sul Bollettino Ufficiale della Regione Toscana hanno valore legale.