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Legge regionale 21 luglio 2020, n. 64

Disposizioni in materia di sistema regionale di istruzione e formazione, tirocini, lavoro e composizione del comitato di coordinamento istituzionale. Modifiche alla l.r. 32/2002 .

Bollettino Ufficiale n. 73, parte prima, del 29 luglio 2020





PREAMBOLO


Il Consiglio regionale


Visto l’articolo 117, commi terzo e quarto, della Costituzione;


Visto l’articolo 4, comma 1, lettera a), dello Statuto;


Visti il Sito esternodecreto legislativo 1 aprile 2017, n. 61 (Revisione dei percorsi dell’istruzione professionale nel rispetto dell’Sito esternoarticolo 117 della Costituzione , nonché raccordo con i percorsi dell’istruzione e formazione professionale, a norma dell’articolo 1, commi 180 e 181, lettera d), Sito esternodella legge 13 luglio 2015, n. 107 ) e i relativi decreti attuativi, in particolare il decreto del Ministero dell’Istruzione, dell’Università e della Ricerca 17 maggio 2018 (Criteri generali per favorire il raccordo tra il sistema dell’istruzione professionale e il sistema di istruzione e formazione professionale e per la realizzazione, in via sussidiaria, di percorsi di istruzione e formazione professionale per il rilascio della qualifica e del diploma professionale quadriennale);


Visto il Sito esternodecreto-legge 4 ottobre 2018, n. 113 (Disposizioni urgenti in materia di protezione internazionale e immigrazione, sicurezza pubblica, nonché misure per la funzionalità del Ministero dell'interno e l'organizzazione e il funzionamento dell'Agenzia nazionale per l'amministrazione e la destinazione dei beni sequestrati e confiscati alla criminalità organizzata), convertito, con modificazioni, dalla Sito esternolegge 1° dicembre 2018, n. 132 ;


Vista la legge regionale 26 luglio 2002, n. 32 (Testo unico della normativa della Regione Toscana in materia di educazione, istruzione, orientamento, formazione professionale e lavoro);


Considerato quanto segue:


1. È necessario adeguare la l.r. 32/2002 a quanto disciplinato dal Sito esternod.lgs. 61/2017 e dal d.m. Istruzione 17 maggio 2018 (Criteri generali per favorire il raccordo tra il sistema dell'istruzione professionale e il sistema di istruzione e formazione professionale e per la realizzazione, in via sussidiaria, di percorsi di istruzione e formazione professionale per il rilascio della qualifica e del diploma professionale quadriennale), per inserire un esplicito riferimento alla competenza regionale in materia di promozione dell’apprendimento permanente per gli adulti attraverso percorsi di Istruzione e formazione professionale (IeFP) ad essi appositamente rivolti, da realizzarsi attraverso accordi tra la Regione e l’Ufficio scolastico regionale;


2. È necessario aggiornare la l.r. 32/2002 nella parte in cui indica i soggetti svantaggiati a favore dei quali può essere attivato il tirocinio non curriculare per recepire il Sito esternod.l. 113/2018 , convertito dalla Sito esternol.132/2018 , che ha sostituito il permesso per motivi umanitari con varie tipologie di permessi per casi speciali;


3. È opportuno prevedere, per gli esami in esito ai percorsi formativi, una tutela per l’utenza che accede all’esame di certificazione ponendo un limite massimo al contributo da corrispondere al soggetto erogatore del percorso o alla stessa Regione, nelle ipotesi in cui sia quest’ultima ad organizzare direttamente l’esame;


4. È opportuno modificare la composizione del Comitato di coordinamento istituzionale per renderlo più aderente alle competenze ad esso attribuite, che riguardano principalmente la materia dell’istruzione ed educazione;


5. In considerazione dell’urgenza di provvedere alla modifica delle norme del regolamento di esecuzione, è necessario disporre l’entrata in vigore della presente legge il giorno successivo alla data di pubblicazione sul Bollettino ufficiale della Regione Toscana;


Approva la presente legge



Il presente testo non ha valore legale ed ufficiale.
Solo i testi pubblicati sul Bollettino Ufficiale della Regione Toscana hanno valore legale.