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Legge regionale 21 luglio 2020, n. 64

Disposizioni in materia di sistema regionale di istruzione e formazione, tirocini, lavoro e composizione del comitato di coordinamento istituzionale. Modifiche alla l.r. 32/2002 .

Bollettino Ufficiale n. 73, parte prima, del 29 luglio 2020

Art. 4
Tirocini: tipologie e destinatari. Modifiche all'articolo 17 bis della l.r. 32/2002
1. Il comma 3 dell’articolo 17 bis della l.r. 32/2002 è sostituito dal seguente:
3. I tirocini formativi e di orientamento sono finalizzati ad agevolare le scelte professionali e l’occupabilità dei soggetti neo-diplomati, neo-laureati, di coloro che hanno conseguito il certificato di specializzazione tecnica superiore in esito ai percorsi di cui all'articolo 14, comma 2, lettera a), il diploma di tecnico superiore in esito ai percorsi di cui all'articolo 14, comma 2, lettera b) o una qualifica professionale in esito ai percorsi di cui all'articolo 13 bis, comma 1, lettera a), entro ventiquattro mesi dal conseguimento del relativo titolo di studio o qualifica.
”.
5) titolari di permesso di soggiorno rilasciato per motivi umanitari di cui all’Sito esternoarticolo 5, comma 6, del d.lgs. 286/1998 nel testo vigente prima Sito esternodel decreto-legge 4 ottobre 2018, n. 113 (Disposizioni urgenti in materia di protezione internazionale e immigrazione, sicurezza pubblica, nonché misure per la funzionalità del Ministero dell'interno e l'organizzazione e il funzionamento dell'Agenzia nazionale per l'amministrazione e la destinazione dei beni sequestrati e confiscati alla criminalità organizzata), convertito, con modificazioni, dalla Sito esternolegge 1° dicembre 2018, n. 132 ;
”.
5 bis) titolari di permesso di soggiorno rilasciato per casi speciali di cui agli articoli 18, 18 bis, 19, comma 2, lettera d bis), 20 bis, 22, comma 12 quater e 42 bis, Sito esternodel d.lgs. 286/1998 e titolari di permesso di protezione speciale di cui all’Sito esternoarticolo 32, comma 3, del d.lgs. 25/2008 ;
”.
4. Al comma 6 dell’articolo 17 bis della l.r. 32/2002 la parola: “
promuove
” è sostituita dalla seguente: “
favorisce
”.

Il presente testo non ha valore legale ed ufficiale.
Solo i testi pubblicati sul Bollettino Ufficiale della Regione Toscana hanno valore legale.