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Legge regionale 21 luglio 2020, n. 63

Disposizioni in materia di decorrenza degli incarichi dirigenziali, commissioni di concorso, termini di validità delle graduatorie concorsuali e azioni positive. Modifiche alle leggi regionali 1/2009, 38/2019 e 4/2008.

Bollettino Ufficiale n. 72, parte prima, del 24 luglio 2020

Art. 11
Soggetti proponenti e durata del piano delle azioni positive. Sostituzione dell’articolo 37 della l.r. 1/2009
1. L’articolo 37 della l.r. 1/2009 è sostituito dal seguente:
Art. 37 Soggetti proponenti e durata del piano delle azioni positive
1. Il piano delle azioni positive ha durata triennale ed è aggiornato annualmente in coerenza con il piano della qualità della prestazione organizzativa disciplinato dal regolamento di cui all’articolo 69.
2. Il piano di cui al comma 1 è adottato con deliberazione della Giunta regionale, d’intesa con l’Ufficio di presidenza del Consiglio regionale, sulla base delle proposte formulate dal Comitato unico di garanzia per le pari opportunità, la valorizzazione del benessere di chi lavora e contro le discriminazioni, costituito ai sensi dell’Sito esternoarticolo 57 del d.lgs. 165/2001 , in raccordo con il Consigliere regionale di parità di cui all’Sito esternoarticolo 12 del decreto legislativo 11 aprile 2006, n. 198 (Codice delle pari opportunità), con la Commissione regionale per le pari opportunità di cui alla legge regionale 15 dicembre 2009, n. 76 (Commissione regionale per le pari opportunità) e con le strutture regionali competenti in materia.
3. Il piano delle azioni positive è trasmesso al Comitato unico di garanzia per le pari opportunità, la valorizzazione del benessere di chi lavora e contro le discriminazioni, alla Commissione regionale per le pari opportunità, al Consigliere regionale di parità ed è portato a conoscenza delle dipendenti e dei dipendenti regionali
.”.

Il presente testo non ha valore legale ed ufficiale.
Solo i testi pubblicati sul Bollettino Ufficiale della Regione Toscana hanno valore legale.