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Legge regionale 21 luglio 2020, n. 63

Disposizioni in materia di decorrenza degli incarichi dirigenziali, commissioni di concorso, termini di validità delle graduatorie concorsuali e azioni positive. Modifiche alle leggi regionali 1/2009, 38/2019 e 4/2008.

Bollettino Ufficiale n. 72, parte prima, del 24 luglio 2020

Art. 1
Accesso alla qualifica dirigenziale. Modifiche all’articolo 12 della l.r. 1/2009
1. Il comma 2 dell’articolo 12 della legge regionale 8 gennaio 2009, n. 1 (Testo unico in materia di organizzazione e ordinamento del personale), è sostituito dal seguente:
2. L'accesso alla qualifica dirigenziale avviene esclusivamente a seguito di concorso, cui possono partecipare i soggetti, muniti di laurea magistrale, in possesso dei seguenti requisiti:
a) dipendenti di ruolo delle pubbliche amministrazioni che abbiano compiuto almeno cinque anni di servizio nella categoria immediatamente inferiore a quella dirigenziale;
b) dipendenti di ruolo delle pubbliche amministrazioni in possesso del dottorato di ricerca o del diploma di specializzazione conseguito presso le scuole di specializzazione individuate ai sensi dell’articolo 7, comma 1, del regolamento emanato con Sito esternodecreto del Presidente della Repubblica 16 aprile 2013, n. 70 (Regolamento recante riordino del sistema di reclutamento e formazione dei dipendenti pubblici e delle Scuole pubbliche di formazione, a norma dell’Sito esternoarticolo 11 del decreto-legge 6 luglio 2012, n. 95 , convertito, con modificazioni, dalla Sito esternolegge 7 agosto 2012, n. 135 ), che abbiano maturato almeno tre anni di servizio, svolti in posizioni funzionali per l’accesso alle quali è richiesto il possesso del dottorato di ricerca o del diploma di specializzazione;
c) soggetti in possesso della qualifica di dirigente in enti e strutture pubbliche non ricomprese nel campo di applicazione dell’Sito esternoarticolo 1, comma 2, del d.lgs. 165/2001 , che hanno svolto per almeno
due anni le funzioni dirigenziali;
d) soggetti che hanno ricoperto incarichi dirigenziali in amministrazioni pubbliche per un periodo non inferiore a cinque anni.
”.

Il presente testo non ha valore legale ed ufficiale.
Solo i testi pubblicati sul Bollettino Ufficiale della Regione Toscana hanno valore legale.