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Legge regionale 21 luglio 2020, n. 63

Disposizioni in materia di decorrenza degli incarichi dirigenziali, commissioni di concorso, termini di validità delle graduatorie concorsuali e azioni positive. Modifiche alle leggi regionali 1/2009, 38/2019 e 4/2008.

Bollettino Ufficiale n. 72, parte prima, del 24 luglio 2020

Art. 19
Norma finanziaria
1. Gli oneri per il finanziamento dei compensi di cui all’articolo 24, comma 2, lettere e) ed f), della l.r. 1/2009 , come sostituite dall’articolo 6, comma 1, sono stimati in euro 191.000,00 per l’anno 2020 ed euro 77.000,00 per ciascuno degli anni 2021 e 2022, la cui copertura finanziaria è assicurata dalle risorse già previste negli stanziamenti della Missione 1 “Servizi istituzionali, generali e di gestione”, Programma 10 “Risorse umane”, Titolo 1 “Spese correnti” del bilancio di previsione 2020 – 2022.
2. Dagli articoli 15 e 16, di modifica alla l.r. 38/2019 , non derivano nuovi o maggiori oneri a carico del bilancio regionale.
3. Agli oneri di cui al comma 1 per gli esercizi successivi si fa fronte con legge di bilancio.

Il presente testo non ha valore legale ed ufficiale.
Solo i testi pubblicati sul Bollettino Ufficiale della Regione Toscana hanno valore legale.