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Legge regionale 6 luglio 2020, n. 53

Misure di sostegno all'attività sportiva dilettantistica. (1)

Titolo così sostituito con l.r. 10 luglio 2020, n. 57, art. 1.

Bollettino Ufficiale n. 67, parte prima, del 10 luglio 2020





PREAMBOLO


Il Consiglio regionale


Visto l’articolo 117, commi terzo e quarto, della Costituzione;


Visto l’articolo 4, comma 1, lettere ibis), o) e q), e l’articolo 11 dello Statuto;


Vista la legge regionale 5 febbraio 2009, n. 4 (Autonomia dell’Assemblea legislativa regionale);


Considerato quanto segue:


1. La tutela e valorizzazione dell’attività sportiva rientra fra i principi informatori delle azioni della Regione Toscana, in quanto tale attività è volta al benessere psico-fisico della persona;


2. L’emergenza coronavirus, imponendo per finalità di prevenzione della diffusione del contagio, l’interruzione protratta delle attività sportive, ha determinato, oltre che una crisi di carattere sociale connessa alla carenza di attività sportiva, una marcata crisi economica del settore che gestisce gli impianti sportivi soprattutto per la pratica sportiva a livello dilettantistico;


3. Nel corso del periodo emergenziale, il Consiglio regionale ha approvato atti d’indirizzo quali la risoluzione 8 maggio 2020, n. 311, la mozione 11 maggio 2020 n. 2310, e l’ordine del giorno 10 maggio 2020, n. 1010, finalizzati ad impegnare la Giunta regionale in varie azioni di sostegno al settore sportivo. Fra queste: la sospensione dei canoni delle utenze per gli impianti sportivi, la costituzione di un fondo di solidarietà e rilancio per le società sportive dilettantistiche l’impegno ad adoperarsi per la sospensione dei canoni dei mutui accesi per interventi su impianti sportivi, il supporto agli enti locali, con priorità ai piccoli comuni, per la sospensione dei canoni di concessione degli impianti, l’intervento presso l’Istituto di credito sportivo affinché sia garantita agli operatori del settore liquidità a tasso zero e, infine, più in generale, un rafforzamento delle politiche regionali per il sostegno allo sport con relativo incremento di risorse in bilancio;


4. Il Consiglio regionale, in coerenza con gli indirizzi rivolti alla Giunta regionale, per parte sua, verificata la disponibilità di euro 1.556.719,50 derivanti dalla quota libera dall’avanzo di amministrazione 2019 del bilancio del Consiglio regionale così come destinati con deliberazione del Consiglio regionale 9 giugno 2020 n. 35 (Bilancio di previsione finanziario del Consiglio regionale per il triennio 2020-2021-2022. 3° variazione. Assestamento di bilancio), ritiene necessario offrire, per la sola annualità 2020, un sostegno economico alle realtà fra le più colpite dalla crisi in atto, ovvero alle società sportive dilettantistiche (SSD), associazioni sportive dilettantistiche (ASD) regolarmente iscritte al registro del Comitato olimpico nazionale italiano (CONI) e agli organismi sportivi (2)

Parole inserite con l.r. 10 luglio 2020, n. 57, art. 1.

che garantiscono lo svolgimento di attività sportiva attraverso la gestione o la custodia di impianti sportivi di proprietà pubblica;


5. In attuazione del principio di semplificazione amministrativa, i contributi sono concessi con procedimento automatico che non richiede un’attività istruttoria di carattere tecnico, economico e finanziario;


6. Al fine di rispettare i tempi tecnici richiesti per l’espletamento delle procedure e la necessità di rendere disponibili i contributi con immediatezza, è necessario disporre l’entrata in vigore della presente legge il giorno successivo alla data di pubblicazione sul Bollettino ufficiale della Regione Toscana.


Approva la presente legge


Art. 1
Finalità
1. In coerenza con i principi espressi dalla Statuto regionale e con le conseguenti politiche regionali finalizzate alla valorizzazione della pratica sportiva quale attività volta a garantire il benessere psico-fisico della persona, il Consiglio regionale, nella sua funzione di organo di rappresentanza della comunità toscana ai sensi dell’articolo 11 dello Statuto, dispone interventi a sostegno delle società sportive dilettantistiche (SSD), associazioni sportive dilettantistiche (ASD) regolarmente iscritte al registro del Comitato olimpico nazionale italiano (CONI) ed organismi sportivi (2)

Parole inserite con l.r. 10 luglio 2020, n. 57, art. 1.

colpite dalla crisi economica conseguente alla emergenza coronavirus.
Art. 2
Soggetti beneficiari
1. La presente legge disciplina gli interventi del Consiglio regionale a sostegno delle società sportive dilettantistiche (SSD), associazioni sportive dilettantistiche (ASD) regolarmente iscritte al registro del CONI ed organismi sportivi (3)

Parole così sostituite con l.r. 10 luglio 2020, n. 57, art. 1.

che gestiscono o hanno in custodia impianti sportivi di proprietà pubblica sul territorio regionale.
Art. 3
Contributi
1. Per le finalità di cui all’articolo 1, il Consiglio regionale è autorizzato a concedere contributi per spese correnti “una tantum” a favore dei soggetti di cui all’articolo 2.
2. I contributi sono concessi con procedimento automatico in misura fissa di ammontare predeterminato sulla base del numero delle domande validamente presentate.
3. Il soggetto incaricato di ricevere le domande accerta esclusivamente la completezza e la regolarità delle dichiarazioni protocollate secondo l’ordine cronologico di presentazione.
4. I contributi sono concessi entro il limite dell’importo complessivo di 1.500,00 euro per ciascun soggetto beneficiario.
Art. 4
Domande di concessione del contributo
1. La domanda di concessione del contributo, sottoscritta dal rappresentante legale, è presentata nei termini e con le modalità stabilite nell’avviso emanato dall’ufficio competente.
Art. 5
Erogazione del contributo e relazione
1. L’erogazione del contributo avviene per l’intero ammontare dell’importo concesso entro il 30 ottobre 2020.
2. Entro il 31 dicembre 2021 tutti i soggetti beneficiari del contributo presentano una relazione sull’impiego del contributo medesimo.
Art. 6
Norma finanziaria
1. Per la copertura degli oneri finanziari derivanti dalla presente legge per la sola annualità 2020 si fa fronte con gli stanziamenti del bilancio di previsione 2020-2021-2022 del Consiglio regionale, esercizio 2020, di cui alla Missione 20 “Fondi ed accantonamenti”, Programma 3 “Altri fondi”, Titolo 1 “Spese correnti” per l’importo totale di euro 1.556.719,50.
Art. 7
Entrata in vigore
1. La presente legge entra in vigore il giorno successivo alla data di pubblicazione sul Bollettino ufficiale della Regione Toscana.

Note del Redattore:

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Il presente testo non ha valore legale ed ufficiale.
Solo i testi pubblicati sul Bollettino Ufficiale della Regione Toscana hanno valore legale.