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Legge regionale 6 luglio 2020, n. 53

Misure di sostegno all'attività sportiva dilettantistica. (1)

Titolo così sostituito con l.r. 10 luglio 2020, n. 57, art. 1.

Bollettino Ufficiale n. 67, parte prima, del 10 luglio 2020

Art. 3
Contributi
1. Per le finalità di cui all’articolo 1, il Consiglio regionale è autorizzato a concedere contributi per spese correnti “una tantum” a favore dei soggetti di cui all’articolo 2.
2. I contributi sono concessi con procedimento automatico in misura fissa di ammontare predeterminato sulla base del numero delle domande validamente presentate.
3. Il soggetto incaricato di ricevere le domande accerta esclusivamente la completezza e la regolarità delle dichiarazioni protocollate secondo l’ordine cronologico di presentazione.
4. I contributi sono concessi entro il limite dell’importo complessivo di 1.500,00 euro per ciascun soggetto beneficiario.

Note del Redattore:

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Titolo così sostituito con l.r. 10 luglio 2020, n. 57, art. 1.

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Parole così sostituite con l.r. 10 luglio 2020, n. 57, art. 1.

Il presente testo non ha valore legale ed ufficiale.
Solo i testi pubblicati sul Bollettino Ufficiale della Regione Toscana hanno valore legale.