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Legge regionale 15 luglio 2020, n. 61

Gestione e tutela della fauna selvatica sul territorio regionale. Modifiche alla l.r. 3/1994 .

Bollettino Ufficiale n. 69, parte prima, del 17 luglio 2020





PREAMBOLO


Il Consiglio regionale


Visto l’Sito esternoarticolo 117, comma quarto, della Costituzione ;


Visto l’articolo 4, comma 1, lettere l) e n), dello Statuto;


Vista la Sito esternolegge 11 febbraio 1992, n. 157 (Norme per la protezione della fauna selvatica omeoterma e per il prelievo venatorio);


Vista la legge regionale 12 gennaio 1994, n. 3 (Recepimento della Sito esternolegge 11 febbraio 1992, n. 157 “Norme per la protezione della fauna selvatica omeoterma e per il prelievo venatorio”);


Visto l’Sito esternoarticolo 11 quaterdecies, comma 5, del decreto-legge 30 settembre 2005, n. 203 (Misure di contrasto all’evasione fiscale e disposizioni urgenti in materia tributaria e finanziaria), convertito, con modificazioni, dalla Sito esternolegge 2 dicembre 2005, n. 48 ;


Considerato quanto segue:


1. L’esperienza maturata nell’esercizio delle funzioni amministrative in materia di gestione faunistico venatoria a seguito del riordino istituzionale rende necessario modificare alcune disposizioni al fine di garantire maggiore efficacia nell’azione amministrativa; in particolare si prevede la possibilità di avvalersi di soggetti terzi per l’espletamento di alcune funzioni, si rivedono le norme in materia di affidamento dei contratti da parte degli ambiti territoriali di caccia (ATC), si interviene sulle funzioni degli ATC e si effettuano alcune precisazioni sulla disciplina degli istituti di gestione faunistica;


2. Per garantire la continuità operativa degli ATC anche nei casi di difficoltà finanziarie derivanti da cause di carattere eccezionale, viene istituito un fondo di rotazione regionale;


3. Nell’ottica di determinare la consistenza faunistica delle diverse specie presenti sul territorio regionale e assicurare, conseguentemente, la corretta gestione per il raggiungimento dell’equilibrio faunistico, è istituito un comitato scientifico composto da esperti al quale viene attribuito il compito di analizzare le dinamiche delle popolazioni;


4. Il modello sperimentato con la legge obiettivo per la gestione degli ungulati in Toscana (legge regionale 9 febbraio 2016, n.10 ) ha fornito elementi per introdurre nell’ordinamento regionale gli strumenti necessari per una gestione finalizzata al mantenimento delle densità sostenibili, anche interspecifiche, definite a livello locale, tenuto conto dei danneggiamenti effettivi e potenziali ed ai fini della riduzione dell’impatto sulla biodiversità e le attività antropiche.


Approva la seguente legge:

Art. 1
Gestione e tutela della fauna selvatica. Modifiche all’articolo 1 della l.r. 3/1994
1. Al comma 1 dell’articolo 1 della legge regionale 12 gennaio 1994, n. 3 (Recepimento della Sito esternolegge 11 febbraio 1992, n. 157 “Norme per la protezione della fauna selvatica omeoterma e per il prelievo venatorio”), le parole: “
disciplina con la presente legge la gestione del territorio regionale ai fini faunistici, attuando la tutela di tutte le specie appartenenti alla fauna
selvatica
” sono sostituite dalle seguenti “
disciplina la gestione e la tutela di tutte le specie della fauna selvatica nonché la gestione del territorio regionale ai fini faunistici
.”.
Art. 2
Esercizio funzioni con soggetti terzi. Inserimento dell’articolo 5 bis nella l.r. 3/1994
1. Nella l.r. 3/1994 , dopo l’articolo 5 è inserito il seguente:
Art. 5 bis Esercizio funzioni con soggetti terzi.
1. La competente struttura della Giunta regionale, nell’ambito delle risorse di cui all’articolo 7, comma 2, lettera a), previo svolgimento di procedure di selezione idonee ad assicurare il rispetto dei principi di trasparenza, di non discriminazione e di efficienza, può avvalersi di soggetti terzi, in particolare delle associazioni venatorie e dei centri di assistenza agricola di cui alla
legge regionale 20 gennaio 2015, n. 7
(Disposizioni in materia di semplificazione di procedimenti in materia di agricoltura e di centri autorizzati di assistenza agricola) operanti sul territorio regionale per l'esercizio delle seguenti attività:
a) attività di carattere procedimentale che non implichi esercizio di discrezionalità amministrativa;
b) promozione della cultura della sicurezza.
2. L’individuazione delle attività e le modalità per l’esercizio delle funzioni di cui al comma 1 sono definite con delibera di Giunta regionale, entro centottanta giorni dall’entrata in vigore della
legge regionale 15 luglio 2020, n. 61
(Gestione e tutela della fauna selvatica sul territorio regionale. Modifiche alla
l.r. 3/1994
).
”.
Art. 3
Comprensori. Modifiche all’articolo 6 bis della l.r. 3/1994
“a) le zone di protezione lungo le rotte di migrazione dell’avifauna e le oasi di protezione;”
.
b) le zone di ripopolamento e cattura e le zone di rispetto venatorio;
”.
Art. 4
Programmazione regionale. Modifiche all’articolo 7 della l.r. 3/1994
c) nella misura del 32 per cento per la prevenzione e il risarcimento dei danni alle produzioni agricole e per l’eventuale attivazione del fondo di rotazione per il supporto finanziario agli ATC di cui all’articolo 12 bis
.”.
d) nella misura dell’8 per cento a favore delle associazioni venatorie riconosciute a livello Nazionale in proporzione della rispettiva documentata consistenza associativa a livello regionale a parziale copertura delle spese sostenute e documentate, per le finalità e le attività dell’associazione
.”.
Art. 5
Comitato scientifico regionale sulla fauna selvatica. Sostituzione dell’articolo 10 bis della l.r. 3/1994
1. L’articolo 10 bis della l.r. 3/1994 è sostituito dal seguente:
Art. 10 bis. Comitato scientifico regionale sulla fauna selvatica.
1. È istituito il comitato scientifico regionale sulla fauna selvatica, al quale è attribuito il compito di analizzare le dinamiche delle popolazioni di specie di fauna selvatica sul territorio regionale.
2. Il comitato è composto da esperti nelle materie faunistiche esponenti del mondo universitario o comunque dotati di comprovata esperienza nelle materie faunistiche, così individuati:
a) quattro esperti designati dal Presidente della Giunta regionale;
b) tre esperti designati dalle organizzazioni professionali agricole maggiormente rappresentative a livello nazionale ove presenti in forma organizzata sul territorio regionale. Ciascuna organizzazione designa un rappresentante;
c) tre esperti designati dalle organizzazioni venatorie maggiormente rappresentative a livello regionale, presenti in forma organizzata sul territorio e riconosciute a livello nazionale;
d) due esperti designati, secondo modalità definite con delibera di Giunta regionale, dalle associazioni di protezione ambientale presenti in forma organizzata sul territorio regionale e riconosciute ai sensi dell’
Sito esternoarticolo 13 della legge 8 luglio 1986, n. 349
(Istituzione del Ministero dell’ambiente e norme in materia di danno ambientale);
e) due esperti designati congiuntamente dagli ATC.
3. Il comitato è nominato dal Presidente della Giunta regionale previa designazione da parte dei soggetti di cui al comma 2. Il comitato può essere nominato in presenza di più della metà delle designazioni, fatte salve le successive integrazioni.
4. Il comitato resta in carica per la durata della legislatura e si riunisce su convocazione del Presidente della Giunta regionale.
5. Il comitato nomina il presidente e il vice presidente scegliendoli tra i propri componenti.
6. Le riunioni del comitato sono valide con la presenza della maggioranza dei componenti. Le deliberazioni sono adottate con il voto favorevole dei due terzi dei componenti.
7. La prima seduta è convocata dal componente più anziano entro trenta giorni dal provvedimento di nomina.
8. La partecipazione al comitato non comporta oneri per l’amministrazione regionale.
”.
Art. 6
Ripartizione del territorio regionale destinato a caccia programmata in ambiti territoriali di caccia (ATC). Modifiche all’articolo 11 della l.r. 3/1994 .
Art. 7
Natura e organi degli ATC. Modifiche all’articolo 11 bis della l.r. 3/1994
1. Alla fine del comma 5 dell’articolo 11 bis della l.r. 3/1994 sono aggiunte le seguenti parole: “
secondo uno schema definito dalla Giunta regionale
”.
2. Il comma 6 dell’articolo 11 bis della l.r. 3/1994 è sostituito dal seguente:
6. Il comitato di gestione dell’ATC garantisce idonee forme di pubblicità dei principali provvedimenti approvati, compresi i bilanci e i verbali delle riunioni del comitato di gestione, mediante pubblicazione sul sito internet dell’ATC. I verbali delle riunioni sono pubblicati entro quindici giorni dalla loro approvazione
.”.
3. Alla fine del comma 7 dell’articolo 11 bis della l.r. 3/1994 sono aggiunte le seguenti parole: “n
el rispetto delle normative regionali e nazionali
”.
Art. 8
Comitato di gestione e Presidente dell’ATC. Modifiche all’articolo 11 ter della l.r. 3/1994
1. Il comma 4 dell’articolo 11 ter della l.r. 3/1994 è sostituito dal seguente:
4. Il comitato di gestione è nominato dal Presidente della Giunta regionale, ai sensi del combinato disposto degli articoli 2 e 21, comma 6,
della legge regionale 8 febbraio 2008, n. 5
(Norme in materia di nomine e designazioni e di rinnovo degli organi amministrativi di competenza della Regione) ed è validamente costituito con la nomina di almeno sei componenti
.”.
Art. 9
Procedure di affidamento dei contratti. Sostituzione dell’articolo 11 sexies della l.r. 3/1994
1. L’articolo 11 sexies della l.r. 34/1994 è sostituito dal seguente:
Art. 11 sexies Procedure di affidamento dei contratti.
1. Gli ATC svolgono le procedure per l’affidamento di servizi e forniture nel rispetto
Sito esternodel decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50
(Codice dei contratti pubblici) ricorrendo ad una centrale di committenza, oppure avvalendosi di una o più stazioni appaltanti aventi la necessaria qualifica.
”.
Art. 10
Attività dell’ATC. Modifiche all’articolo 12 della l.r. 3/1994
1. Dopo la lettera e) del comma 1 dell’articolo 12 è inserita la seguente:
e bis) provvede alla realizzazione di centri di sosta e alla stipula di convenzioni con centri di lavorazione delle carni;
”.
2. La lettera h) del comma 1 dell’articolo 12 è sostituita dalla seguente:
h) determina ed eroga, nel rispetto delle linee guida stabilite dalla Giunta regionale, i contributi per l’indennizzo dei danni arrecati alle produzioni agricole dalla fauna selvatica e dall'esercizio dell'attività venatoria e i contributi per interventi tesi alla prevenzione dei danni stessi. In casi eccezionali l’ATC può richiedere alla Regione l’attivazione del fondo di cui all’articolo 12 bis nei limiti delle risorse disponibili;
”.
3. Dopo la lettera h) del comma 1 dell'articolo 12 della l.r. 3/1994 è inserita la seguente:
h bis) determina, anche in rapporto alle attività di cui alla lettera h), previo parere della Giunta regionale, la percentuale dei pioventi derivanti dalle quote di iscrizione all'ATC da utilizzarsi per operazioni di riequilibrio faunistico e miglioramento ambientale finalizzato all'incremento della piccola fauna selvatica stanziale e migratoria;
”.
4. Alla lettera j) del comma 1 dell’articolo 12 della l.r. 3/1994 dopo le parole “
l’istituzione
” sono inserite le seguenti: “
, la revoca
”.
5. Al comma 1 dell’articolo 12 della l.r. 3/1994 , dopo la lettera l) è aggiunta la seguente:
l bis) collabora allo svolgimento delle attività collegate alle richieste di controllo di cui all’articolo 37;
”.
6. Dopo il comma 1 dell’articolo 12 della l.r. 3/1994 è inserito il seguente:
1 bis. La Giunta regionale, nell’ambito delle risorse di cui all’articolo 7, comma 2, lettera a), può contribuire allo svolgimento dell’attività di cui al comma 1, lettera e bis).
”.
Art. 11
Fondo di rotazione per il supporto finanziario agli ATC. Inserimento dell’articolo 12 bis nella l.r. 3/1994
1. Dopo l’articolo 12 è inserito il seguente:
Art. 12 bis Fondo di rotazione per il supporto finanziario agli ATC
1. La Giunta regionale è autorizzata ad attivare, con deliberazione, un fondo di rotazione per il supporto finanziario agli ATC che, per motivi eccezionali debitamente giustificati, si trovino in difficoltà finanziarie.
2. La delibera di cui al comma 1 definisce altresì le modalità per l’erogazione delle risorse agli ATC e per la relativa restituzione.
”.
Art. 12
Controllo sostitutivo. Modifiche all’articolo 13 della l.r. 3/1994
1. Al comma 1 dell’articolo 13 della l.r. 3/1994 le parole “
11 quinquies, 12 e 13 ter, comma 4 bis
” sono sostituite dalle seguenti “
12, 13 ter, comma 4 bis e 13 quater
”.
Art. 13
Accesso agli ATC. Modifiche all’articolo 13 ter della l.r. 3/1994
1. Al comma 4 bis dell’articolo 13 ter della l.r. 3/1994 le parole “
il 10 per cento
” sono sostituite dalle seguenti: “
il 5 per cento
”.
Art. 14
Coordinamento degli ATC. Modifiche all’articolo 13 quater della l.r. 3/1994
1. Dopo il comma 3 dell’articolo 13 quater della l.r. 3/1994 è aggiunto il seguente:
3 bis. Gli ATC costituiscono un organismo di coordinamento composto da tre membri individuati tra i presidenti e i commissari nominati ai sensi della
legge regionale 31 ottobre 2001, n. 53
(Disciplina dei commissari nominati dalla Regione) di cui uno con funzioni di responsabile del coordinamento. L’organismo di coordinamento degli ATC ha funzioni di raccordo e di consultazione con la Regione Toscana e resta in carica per la durata del mandato dei comitati di gestione
.”.
Art. 15
Zone di protezione. Modifiche all’articolo 14 della l.r. 3/1994
1. Dopo il comma 3 dell’articolo 14 della l.r. 3/1994 è aggiunto il seguente:
3 bis. Per la gestione delle zone di protezione la Regione può avvalersi degli ATC e del concorso di associazioni culturali, ambientaliste, venatorie ed agricole. La priorità per la realizzazione degli interventi è affidata ai proprietari o conduttori i cui terreni ricadono nella zona. Nel caso in cui le zone ricadano in terreni demaniali, la gestione avviene d’intesa con l’ente competente. Qualora ricorrano particolari condizioni ambientali la Regione può procedere alla modifica del perimetro delle zone di protezione esistente o la revoca delle stesse o la loro trasformazione in zone di rispetto venatorio previa intesa con l’ATC competente
.”.
Art. 16
Oasi di protezione. Modifiche all’articolo 15 della l.r. 3/1994
1. Il comma 7 dell’articolo 15 della l.r. 3/1994 è sostituito dal seguente:
7. Qualora ricorrano particolari necessità ambientali, la Giunta regionale può procedere alla costituzione coattiva o alla modifica coattiva del perimetro delle oasi di protezione, sentiti i comuni o le unioni di comuni interessati e gli ATC, fermo restando quanto previsto dall’
articolo 5 della legge regionale 12 febbraio 2010, n. 10
(Norme in materia di valutazione ambientale strategica “VAS”, di valutazione di impatto ambientale “VIA”, di autorizzazione integrata ambientale “AIA” e di autorizzazione unica ambientale “AUA”).
”.
2. Al comma 8 dell’articolo 15 della l.r. 3/1994 le parole: “
si avvale
” sono sostituite dalle seguenti: “
può avvalersi attraverso specifiche convenzioni
3. Alla fine del comma 9 dell’articolo 15 della l.r. 3/1994 sono inserite le seguenti parole: “
ad eccezione delle operazioni di controllo della fauna selvatica ai sensi dell’articolo 37
”.
Art. 17
Zone di ripopolamento e cattura. Modifiche all’articolo 16 della l.r. 3/1994
1. Al comma 2 dell’articolo 16 della l.r. 3/1994 dopo le parole “
struttura regionale competente
,” sono inserite le seguenti “,
sentiti gli ATC
,”.
2. Il comma 3 dell’articolo 16 della l.r. 3/1994 è sostituito dal seguente:
3. Qualora ricorrano particolari necessità ambientali, la Giunta regionale può procedere alla costituzione coattiva o alla modifica coattiva del perimetro delle zone di ripopolamento e cattura, sentiti i comuni o le unioni di comuni interessati e gli ATC, fermo restando quanto previsto dall’
articolo 5 della l.r. 10/2010 .”.
3. Dopo il comma 5 dell’articolo 16 della l.r. 3/1994 è aggiunto il seguente:
5 bis. Le zone di ripopolamento e cattura sono considerate non vocate alla specie ungulate e ai
predatori opportunisti
.”
Art. 18
Centri pubblici di riproduzione di fauna selvatica allo stato naturale. Modifiche all’articolo 17 della l.r. 3/1994
1. Dopo il comma 3 dell’articolo 17 della l.r. 3/1994 è aggiunto il seguente:
3 bis. I centri pubblici possono essere gestiti in collaborazione con gli enti cui è affidata la gestione e gli ATC tramite specifiche convenzioni. Le spese sostenute dagli ATC sono imputabili alle attività di immissione della fauna selvatica di cui all'articolo 12, comma 1, lettera c).
”.
Art. 19
Zone di rispetto venatorio. Modifiche all’articolo 17 bis della l.r. 3/1994
1. Al comma 1 dell’articolo 17 bis le parole “
La struttura regionale competente
” sono sostituite dalle seguenti “
La Giunta regionale
”.
2. Il comma 2 dell’articolo 17 bis della l.r. 3/1994 è sostituito dal seguente:
2. La Giunta regionale, nelle zone di rispetto, venatorio può autorizzare la caccia agli ungulati, alla volpe, alla cornacchia grigia e alla gazza
”.
3. Il comma 5 dell’articolo 17 bis della l.r. 3/1994 è sostituito dal seguente:
5. Qualora ricorrano particolari necessità ambientali, la Giunta regionale può procedere alla costituzione coattiva o alla modifica coattiva del perimetro delle zone di rispetto venatorio, sentiti i comuni o le unioni di comuni interessati e gli ATC, fermo restando quanto previsto dall’
articolo 5 della l.r. 10/2010 .”.
4. Il comma 6 dell’articolo 17 bis della l.r. 3/1994 è sostituito dal seguente:
6. La gestione delle zone di rispetto venatorio è affidata agli ATC che utilizzano in via prioritaria forme associate dei conduttori dei fondi rustici inclusi per le necessarie attività gestionali. In assenza di tali forme associate l’ATC costituisce per ogni zona di rispetto venatorio una commissione di verifica e controllo composta in misura paritetica da rappresentanti dei proprietari e conduttori dei fondi rustici ricompresi nelle zone e da rappresentanti dei cacciatori designati dal comitato di gestione per lo svolgimento delle necessarie attività gestionali.
5. Al comma 7 dell’articolo 17 bis della l.r. 3/1994 le parole: “
all’oasi
” sono sostituite dalle seguenti: “
alla zona
”.
6. Dopo il comma 7 dell’articolo 17 bis della l.r. 3/1994 è aggiunto il seguente:
7 bis. Le zone di rispetto venatorio sono considerate non vocate alla presenza degli ungulati
”.
Art. 20
Aree per l’addestramento, l’allenamento e le gare dei cani. Modifiche all’articolo 24 della l.r. 3/1994
1. Dopo il comma 1 dell’articolo 24 della l.r. 3/1994 è inserito il seguente:
1 bis. Le autorizzazioni delle aree di cui al comma 1, costituite sul territorio degli ATC, su domanda puntualmente motivata da parte degli ATC, possono essere sospese e temporaneamente restituite alla caccia programmata.
”.
Art. 21
Fondi chiusi e aree sottratte alla caccia programmata. Modifiche all’articolo 25 della l.r. 3/1994
1. Al comma 2 dell’articolo 25 della l.r. 3/1994 dopo le parole “
al Comune
” sono inserite le seguenti “
e all’ATC
”.
Art. 22
Tabelle di segnalazione. Modifiche all’articolo 26 alla l.r. 3/1994
1. Al comma 2 dell’articolo 26 della l.r. 3/1994 le parole “
ad un’altezza da 2 a 4 metri, e a distanza di metri 100 circa l’una dall’altra, e in ogni caso
” sono soppresse.
Art. 23
Esercizio della caccia. Modifiche all’articolo 28 della l.r. 3/1994
1. Nel comma 4 dell’articolo 28 della l.r. 3/1994 le parole “non fa pervenire” sono sostituite dalle seguenti: “non comunica”.
2. Il comma 7 dell’articolo 28 della l.r. 3/1994 è sostituito dal seguente:
7. Per esercitare l’attività venatoria è altresì necessario essere muniti del tesserino regionale, che può essere rilasciato sia cartaceo che in formato digitale. La Giunta regionale può prevedere l’uso obbligatorio del formato digitale per specifiche forme di caccia o categorie di cacciatori
.”.
Art. 24
1. L’articolo 28 bis della l.r. 3/1994 è sostituito dal seguente:
Art. 28 bis Gestione faunistico venatoria degli ungulati
1. La gestione faunistico venatoria degli ungulati interessa l’intero territorio regionale, anche se soggetto a regime di protezione o di vincolo, persegue gli obiettivi indicati nel piano faunistico venatorio regionale ed è finalizzata al mantenimento delle densità sostenibili, anche interspecifiche, definite a livello locale, tenuto conto dei danneggiamenti effettivi e potenziali alle coltivazioni agricole e ai boschi ed ai fini della riduzione dell’impatto sulla biodiversità e le attività antropiche.
2. La Giunta regionale, sulla base dei dati forniti dall’osservatorio faunistico regionale, determina le densità sostenibili di cui al comma 1, sentiti gli ATC e le organizzazioni professionali agricole. Fino alla determinazione delle densità di cui al comma 1, la densità regionale nelle aree vocate di cui all’articolo 6 bis, comma 2, lettera i), è fissata, per il cinghiale, a 2,5 soggetti ogni 100 ettari.
3. La Giunta regionale adotta piani di prelievo di ungulati adeguati a garantire le densità sostenibili di cui al comma 2 nelle aree vocate.
4. Nelle aree non vocate di cui all’articolo 6 bis, comma 2, lettera i), la Giunta regionale adotta piani di prelievo con finalità di gestione non conservative delle specie.
5. Qualora i piani di prelievo degli ungulati siano adottati ai sensi dell’
Sito esternoarticolo 11 quaterdecies, comma 5, del decreto-legge 30 settembre 2005, n. 203
(Misure di contrasto all’evasione fiscale e disposizioni urgenti in materia tributaria e finanziaria) convertito, con modificazioni, dalla
Sito esternolegge 2 dicembre 2005, n. 48
, è richiesto il parere preventivo dell’ISPRA.
6. Al fine di rendere efficace la realizzazione dei piani di prelievo selettivo, l’ATC attua, nelle aree non vocate sino al raggiungimento dell’80 per cento del piano per ciascuna classe di sesso e di età, il prelievo scalare, consentendo l’attivazione contemporanea di tutti gli iscritti al distretto. Per la specie cinghiale, l’attivazione del prelievo nelle aree non vocate è effettuata in
considerazione degli effettivi danneggiamenti, anche potenziali, alle produzioni agricole. A tal fine la gestione dei tempi e delle modalità del prelievo per la predetta specie è svolta dagli ATC ai sensi del comma 7, lettera a). Il prelievo a scalare è altresì attuabile, a discrezione dell’ATC nelle aree vocate, o parte di esse, sino al massimo dell’80 per cento del piano assegnato per ogni singola specie.
7. Nelle aree non vocate contigue alle aree protette i piani di prelievo selettivo possono individuare le zone in cui l'attuazione del prelievo a scalare è effettuata anche oltre il raggiungimento dell'80 per cento del piano per ciascuna classe di sesso e di età.
8. Per la gestione faunistico venatoria degli ungulati gli ATC provvedono:
a) ad attuare le attività logistiche ed organizzative necessarie per svolgere l'attività di prelievo, ivi compresa la distribuzione a titolo gratuito dei contrassegni inamovibili e delle schede di prelievo da distribuire per il territorio del comprensorio nonché il ritiro delle schede di prelievo e la prima elaborazione dei dati;
b) a rendicontare alla Regione il numero dei cacciatori partecipanti al prelievo, il numero di fascette
distribuite e l'esito dei prelievi effettuati mediante sistema informatico con accesso diretto da parte degli uffici regionali;
c) a dividere il proprio territorio in unità di gestione.
9. Con regolamento regionale sono stabilite:
a) ulteriori funzioni degli ATC per la gestione faunistico venatoria degli ungulati;
b) le regole generali per la gestione faunistico venatoria degli ungulati;
c) le modalità per l'esercizio della caccia al cinghiale e per il prelievo selettivo degli altri ungulati;
d) i criteri per l’abilitazione all'esercizio venatorio e al prelievo degli ungulati.
10. Nelle aree di cui all’articolo 6 bis, comma 2, lettere a), b), c), d) e g), la Giunta regionale adotta, ai sensi dell’articolo 37, piani di controllo degli ungulati adeguati a garantire le densità sostenibili di cui al comma 1.
11. Nei parchi regionali e nelle aree protette di cui alla
l.r. 30/2015
, il soggetto gestore adotta piani di controllo degli ungulati che tengono conto delle densità sostenibili di cui al comma 1 e degli effettivi danneggiamenti alle coltivazioni agricole, anche limitrofi ai propri confini, e ai boschi. In caso di inadempienza e in presenza di danni alla produzione agricola, anche nelle aree limitrofe, la Giunta regionale interviene ai sensi dell’articolo 37.
”.
Art. 25
Indennizzo dei danni. Sostituzione dell’articolo 28 ter della l.r. 3/1994
1. L’articolo 28 ter della l.r. 3/1994 è sostituito dal seguente:
Art. 28 ter Indennizzo dei danni
1. Ai soggetti gestori delle aree protette di cui alla
l.r. 30/2015
e degli istituti pubblici e privati compete la determinazione dell’indennizzo, e la relativa liquidazione, dei danni alle produzioni agricole causate dalle specie ungulate.
2. Ai soggetti gestori di cui al comma 1 che non abbiano posto in essere i piani di prelievo e di controllo approvati dalla Giunta regionale è ulteriormente imputato l’indennizzo dei danni causati dalle specie ungulate entro la fascia di 200 metri circostanti i confini.
”.
Art. 26
Abilitazione alla caccia agli ungulati. Modifiche all’articolo 28 quater della l.r. 3/1994
1. Il comma 1 dell’articolo 28 quater della l.r. 3/1994 è sostituito dal seguente:
1. La caccia di selezione agli ungulati e la caccia al cinghiale in braccata e girata è esercitata da cacciatori abilitati e iscritti in apposito registro regionale. La competente struttura regionale può riconoscere l’equipollenza delle abilitazioni rilasciate da altre regioni a seguito della valutazione dei percorsi formativi e delle prove abilitative.
”.
Art. 27
Divieti. Modifiche all’articolo 32 della l.r. 3/1994
1. Alla lettera p) del comma 1 dell’articolo 32 della l.r. 3/1994 la parola “
INFS
” è sostituita con “
ISPRA
2. Alla lettera q) del comma 1 dell’articolo 32 della l.r. 3/1994 le parole: “
dalla provincia in tutti gli istituti faunistici, faunistico venatori e allevamenti
” sono sostituite dalle seguenti: “
dalla Regione
”.
3. Alla lettera v) del comma 1 dell’articolo 32 della l.r. 3/1994 dopo la parola “
forma
” sono aggiunte le seguenti: “
la beccaccia e
4. Alla lettera bb) del comma 1 dell’articolo 32 della l.r. 3/1994 la parola “
città
” è sostituita dalla parola “
caccia
”.
5. Alla lettera nn) del comma 1 dell’articolo 32 della l.r. 3/1994 la parola “
cattura
” è sostituita dalla parola “
controllo
” e le parole: “
la Giunta regionale, per comprovate esigenze, può, sentite le
organizzazioni agricole, autorizzare foraggiamento dissuasivo
” sono soppresse.”.
Art. 28
Cattura e gestione dei richiami vivi e appostamenti. Modifiche all’articolo 34 della l.r. 3/1994
1. Alla fine del comma 3 dell’articolo 34 della l.r. 3/1994 sono aggiunte le seguenti parole: “
e registrati nel portale di cui al comma 3 bis.
”.
2. Dopo il comma 3 dell’articolo 34 della l.r. 3/1994 , è inserito il seguente:
3 bis. Gli uccelli da richiamo per uso di caccia sono muniti di anello inamovibile numerato predisposto dalla Regione. Tali anelli hanno validità stabilita in anni dieci dalla data di primo inanellamento, come riportata sulla documentazione di origine del soggetto
.”.
3. Dopo il comma 3 bis dell’articolo 34 della l.r. 3/1994 , è inserito il seguente:
3 ter. Presso la competente struttura della Giunta regionale è realizzato un portale nel quale sono registrati gli anelli rilasciati, con evidenziato il numero dell’anello, il nominativo del detentore, la provenienza del soggetto inanellato e la specie. Il portale contiene, per un periodo massimo di anni dieci dalla data di primo inanellamento, i soggetti legittimamente detenuti posteriormente al primo gennaio 2011
.”.
4. Dopo il comma 3 ter dell’articolo 34 della l.r. 3/1994 , è inserito il seguente comma:
3 quater. La Giunta regionale stabilisce le caratteristiche degli anelli inamovibili, le modalità di consegna e, nell’ambito di quanto previsto dall’articolo 5 bis, le modalità di avvalimento delle associazioni venatorie per la gestione del portale ed il rilascio degli anelli inamovibili.
”.
5. Dopo il comma quater dell’articolo 34 è inserito il seguente:
3 quinquies Nelle more dell’iscrizione al portale di cui al comma 3 ter, per la legittima detenzione e l’utilizzo venatorio dei richiami fa fede la documentazione in possesso dei cacciatori
.”.
6. Il comma 6 dell’articolo 34 della l.r. 3/1994 è sostituito dal seguente:
6. La Regione autorizza gli appostamenti fissi per l’esercizio dell’attività venatoria in un determinato sito, in conformità al regolamento regionale. Gli appostamenti fissi collocati all’interno delle aziende faunistico venatorie sono soggetti al rispetto delle distanze previste dal regolamento esclusivamente in riferimento agli appostamenti autorizzati all’esterno dell’azienda, fermo restando il rispetto del limite di densità di cacciatori all’interno delle aziende definito nel
regolamento regionale
.”.
Art. 29
Controllo della fauna selvatica. Modifiche all’articolo 37 della l.r. 3/1994
1. Al comma 6 dell’articolo 37 della l.r. 3/1994 le parole: “
dell’INFS
” sono sostituite dalle seguenti: “
dell’ISPRA
”.
Art. 30
1. Dopo il comma 2 bis dell’articolo 37 bis della l.r. 3/1994 è aggiunto il seguente:
2 ter. Il limite al prelievo delle specie in deroga non si cumula con il numero totale di capi di fauna migratoria stabilito dall'
articolo 4, comma 1, della legge regionale 10 giugno 2002
n. 20 (Calendario venatorio e modifiche alla
legge regionale 12 gennaio 1994, n. 3
-Recepimento
Sito esternodella Legge 11 febbraio 1992, n. 157
"Norme per la protezione della fauna selvatica omeoterma e per il prelievo venatorio")
.”.
Art. 31
Soccorso di fauna selvatica in difficoltà. Modifiche all’articolo 38 della l.r. 3/1994
1. Al comma 3 dell’articolo 38 della l.r. 3/1994 dopo le parole: “
gli enti pubblici
” sono inserite le seguenti: “
e gli ATC
”.
Art. 32
Introduzione di specie di fauna selvatica dall’estero. Modifiche all’articolo 44 della l.r. 3/1994 .
1. Al comma 3 dell’articolo 44 della l.r. 3/1994 il termine “I
NFS
” è sostituito con “
ISPRA
”.
Art. 33
Vigilanza venatoria. Modifiche all’articolo 51 della l.r. 3/1994 .
1. Alla lettera b) del comma 1 dell’articolo 51 della l.r. 3/1994 la frase “
il corpo forestale dello Stato
” è sostituita con “
Carabinieri Forestali;
2. Alla lettera f) del comma 1 dell’articolo 51 della l.r. 3/1994 dopo la frase
“guardie venatorie volontari
e” aggiungere il termine “
convenzionate
”.
Art. 34
Guardie venatorie volontarie. Modifiche all’articolo 52 della l.r. 3/1994
1. Al comma 7 dell’articolo 52 della l.r. 3/1994 la parola “
Provincia
” è sostituita dalla seguente: “
Regione
”.
Art. 35
Convenzioni. Modifiche all’articolo 53 della l.r. 3/1994
1. Al comma 3 dell’articolo 53 della l.r. 3/1994 le parole: “
alla Regione
” sono sostituite dalle seguenti: “
alla polizia provinciale e alla polizia della Città metropolitana di Firenze
”.
Art. 36
Annotazione delle infrazioni. Modifiche all’articolo 61 della l.r. 3/1994
1. Alla fine del comma 3 dell’articolo 61 della l.r. 3/1994 sono aggiunte le seguenti parole: “
Nel caso di utilizzazione del tesserino elettronico, le annotazioni sono riportate sull’applicativo regionale.
”.
Art. 37
Norma finanziaria. Modifiche all’articolo 63 bis della l.r. 3/1994
2 ter. A decorrere dal 2020 le entrate di cui al comma 2 bis sono ridotte dell’importo di euro 450.000,00 annuo ed alla copertura di tali minori entrate si fa fronte con le seguenti variazioni da apportare al bilancio di previsione 2020-2022, rispettivamente per competenza e cassa e di sola competenza:
anno 2020
- in diminuzione, Tipologia 500 “Rimborsi ed altre entrate correnti” del Titolo 3 “Entrate extratributarie”, per euro 450.000,00;
- in diminuzione, Missione n. 16 “Agricoltura, politiche agroalimentari e pesca”, Programma 01 “Sviluppo del settore agricolo e del sistema agroalimentare”, Titolo 1 “ Spese correnti”, per euro 450.000,00;
anno 2021
- in diminuzione, Tipologia 500 “Rimborsi ed altre entrate correnti” del Titolo 3 “Entrate extratributarie”, per euro 450.000,00;
- in diminuzione, Missione n. 16 “Agricoltura, politiche agroalimentari e pesca”, Programma 01 “Sviluppo del settore agricolo e del sistema agroalimentare”, Titolo 1 “ Spese correnti”, per euro 450.000,00;
anno 2022
- in diminuzione, Tipologia 500 “Rimborsi ed altre entrate correnti” del Titolo 3 “Entrate extratributarie”, per euro 450.000,00;
- in diminuzione, Missione n. 16 “Agricoltura, politiche agroalimentari e pesca”, Programma 01 “Sviluppo del settore agricolo e del sistema agroalimentare”, Titolo 1 “ Spese correnti”, per euro
450.000,00.”.
2. Dopo il comma 2 ter dell’articolo 63 bis della l.r. 3/1994 è inserito il seguente:
2 quater. Per l’attuazione di quanto previsto agli articoli 5 bis e 12, comma 1bis, è autorizzata la spesa di euro 75.000,00 per ciascuno degli anni 2020, 2021 e 2022, cui si fa fronte nell’ambito degli stanziamenti della Missione 16 “Agricoltura, politiche agroalimentari e pesca”, Programma 02 “Caccia e pesca”, Titolo 1 “Spese correnti” del bilancio di previsione 2020-2022.
”.
2 quinquies. Per l’attuazione di quanto previsto all’articolo 12 bis è autorizzata la spesa di euro 25.000,00 per ciascuno degli anni 2020, 2021 e 2022, cui si fa fronte nell’ambito degli stanziamenti della Missione 16 “Agricoltura, politiche agroalimentari e pesca”, Programma 02 “Caccia e pesca”, Titolo 3 “Spese per incremento attività finanziarie” del bilancio di previsione 2020-2022.
”.
2 sexies. Per la realizzazione del portale di cui all’articolo 34, comma 3 ter, è autorizzata la spesa di euro 40.000,00 per l’anno 2020, cui si fa fronte nell’ambito degli stanziamenti della Missione 16 “Agricoltura, politiche agroalimentari e pesca”, Programma 02 “Caccia e pesca”, Titolo 2 “Spese in conto capitale” del bilancio di previsione 2020-2022, annualità 2020, mentre per la sua manutenzione ordinaria, a partire dall’anno 2021, è stimata una spesa annua di euro 5.000,00 cui si fa fronte con le risorse già disponibili nell’ambito della Missione 16 “Agricoltura, politiche agroalimentari e pesca”, Programma 02 “Caccia e pesca”, Titolo 1 “Spese correnti” del bilancio di previsione 2020-2022, annualità 2021 e 2022
”.
2 septies. Ai fini della copertura degli oneri di cui ai commi 2 quater, 2 quinquies e 2 sexies al bilancio di previsione 2020-2022 sono apportate le seguenti variazioni di uguale importo, rispettivamente per competenza e cassa e di sola competenza:
anno 2020
- in diminuzione, Missione 20 “Fondi e accantonamenti”, Programma 03 “Altri fondi”, Titolo 1 “Spese correnti”, per euro 100.000,00;
- in diminuzione, Missione n. 16 “Agricoltura, politiche agroalimentari e pesca”, Programma 01 “Sviluppo del settore agricolo e del sistema agroalimentare”, Titolo 2 “ Spese in conto capitale”, euro 40.000,00;”
- in aumento, Missione n. 16 “Agricoltura, politiche agroalimentari e pesca”, Programma 02 “Caccia e pesca”, Titolo 1 “Spese correnti”, per euro 75.000,00;
- in aumento, Missione n. 16 “Agricoltura, politiche agroalimentari e pesca”, Programma 02 “Caccia e pesca”, Titolo 3 “Spese per incremento attività finanziarie”, per euro 25.000,00;
- in aumento, Missione 16 “Agricoltura, politiche agroalimentari e pesca”, Programma 02 “Caccia e pesca”, Titolo 2 “Spese in conto capitale”, per euro 40.000,00;
anno 2021
- in diminuzione, Missione 20 “Fondi e accantonamenti”, Programma 03 “Altri fondi”, Titolo 1 “Spese correnti”, per euro 100.000,00;
- in aumento, Missione n. 16 “Agricoltura, politiche agroalimentari e pesca”, Programma 02 “Caccia e pesca”, Titolo 1 “Spese correnti”, per euro 75.000,00;
- in aumento, Missione n. 16 “Agricoltura, politiche agroalimentari e pesca”, Programma 02 “Caccia e pesca”, Titolo 3 “Spese per incremento attività finanziarie”, per euro 25.000,00;
anno 2022
- in diminuzione, Missione 20 “Fondi e accantonamenti”, Programma 03 “Altri fondi”, Titolo 1 “Spese correnti”, per euro 100.000,00;
- in aumento, Missione n. 16 “Agricoltura, politiche agroalimentari e pesca”, Programma 02 “Caccia e pesca”, Titolo 1 “Spese correnti”, per euro 75.000,00;
- in aumento, Missione n. 16 “Agricoltura, politiche agroalimentari e pesca”, Programma 02 “Caccia e pesca”, Titolo 3 “Spese per incremento attività finanziarie”, per euro 25.000,00
;”
6. Al comma 3 dell’articolo 63 bis della l.r. 3/1994 dopo la parola: “
esercizi
.” sono inserite le seguenti: “
, con l’esclusione dell’articolo 12 bis
,”.


Note del Redattore:

Ritorna alla nota nel testologo Nota del redattore

La Corte costituzionale, con Sito esternosentenza n. 158 del 2021 si è espressa dichiarando non fondata la questione di legittimità costituzionale sollevata in merito agli artt. 24 e 30 della presente legge.

Il presente testo non ha valore legale ed ufficiale.
Solo i testi pubblicati sul Bollettino Ufficiale della Regione Toscana hanno valore legale.