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Legge regionale 15 luglio 2020, n. 61

Gestione e tutela della fauna selvatica sul territorio regionale. Modifiche alla l.r. 3/1994 .

Bollettino Ufficiale n. 69, parte prima, del 17 luglio 2020





PREAMBOLO


Il Consiglio regionale


Visto l’Sito esternoarticolo 117, comma quarto, della Costituzione ;


Visto l’articolo 4, comma 1, lettere l) e n), dello Statuto;


Vista la Sito esternolegge 11 febbraio 1992, n. 157 (Norme per la protezione della fauna selvatica omeoterma e per il prelievo venatorio);


Vista la legge regionale 12 gennaio 1994, n. 3 (Recepimento della Sito esternolegge 11 febbraio 1992, n. 157 “Norme per la protezione della fauna selvatica omeoterma e per il prelievo venatorio”);


Visto l’Sito esternoarticolo 11 quaterdecies, comma 5, del decreto-legge 30 settembre 2005, n. 203 (Misure di contrasto all’evasione fiscale e disposizioni urgenti in materia tributaria e finanziaria), convertito, con modificazioni, dalla Sito esternolegge 2 dicembre 2005, n. 48 ;


Considerato quanto segue:


1. L’esperienza maturata nell’esercizio delle funzioni amministrative in materia di gestione faunistico venatoria a seguito del riordino istituzionale rende necessario modificare alcune disposizioni al fine di garantire maggiore efficacia nell’azione amministrativa; in particolare si prevede la possibilità di avvalersi di soggetti terzi per l’espletamento di alcune funzioni, si rivedono le norme in materia di affidamento dei contratti da parte degli ambiti territoriali di caccia (ATC), si interviene sulle funzioni degli ATC e si effettuano alcune precisazioni sulla disciplina degli istituti di gestione faunistica;


2. Per garantire la continuità operativa degli ATC anche nei casi di difficoltà finanziarie derivanti da cause di carattere eccezionale, viene istituito un fondo di rotazione regionale;


3. Nell’ottica di determinare la consistenza faunistica delle diverse specie presenti sul territorio regionale e assicurare, conseguentemente, la corretta gestione per il raggiungimento dell’equilibrio faunistico, è istituito un comitato scientifico composto da esperti al quale viene attribuito il compito di analizzare le dinamiche delle popolazioni;


4. Il modello sperimentato con la legge obiettivo per la gestione degli ungulati in Toscana (legge regionale 9 febbraio 2016, n.10 ) ha fornito elementi per introdurre nell’ordinamento regionale gli strumenti necessari per una gestione finalizzata al mantenimento delle densità sostenibili, anche interspecifiche, definite a livello locale, tenuto conto dei danneggiamenti effettivi e potenziali ed ai fini della riduzione dell’impatto sulla biodiversità e le attività antropiche.


Approva la seguente legge:


Note del Redattore:

Ritorna alla nota nel testologo Nota del redattore

La Corte costituzionale, con Sito esternosentenza n. 158 del 2021 si è espressa dichiarando non fondata la questione di legittimità costituzionale sollevata in merito agli artt. 24 e 30 della presente legge.

Il presente testo non ha valore legale ed ufficiale.
Solo i testi pubblicati sul Bollettino Ufficiale della Regione Toscana hanno valore legale.