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Legge regionale 15 luglio 2020, n. 61

Gestione e tutela della fauna selvatica sul territorio regionale. Modifiche alla l.r. 3/1994 .

Bollettino Ufficiale n. 69, parte prima, del 17 luglio 2020

Art. 23
Esercizio della caccia. Modifiche all’articolo 28 della l.r. 3/1994
1. Nel comma 4 dell’articolo 28 della l.r. 3/1994 le parole “non fa pervenire” sono sostituite dalle seguenti: “non comunica”.
2. Il comma 7 dell’articolo 28 della l.r. 3/1994 è sostituito dal seguente:
7. Per esercitare l’attività venatoria è altresì necessario essere muniti del tesserino regionale, che può essere rilasciato sia cartaceo che in formato digitale. La Giunta regionale può prevedere l’uso obbligatorio del formato digitale per specifiche forme di caccia o categorie di cacciatori
.”.

Note del Redattore:

Ritorna alla nota nel testologo Nota del redattore

La Corte costituzionale, con Sito esternosentenza n. 158 del 2021 si è espressa dichiarando non fondata la questione di legittimità costituzionale sollevata in merito agli artt. 24 e 30 della presente legge.

Il presente testo non ha valore legale ed ufficiale.
Solo i testi pubblicati sul Bollettino Ufficiale della Regione Toscana hanno valore legale.