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Legge regionale 15 luglio 2020, n. 61

Gestione e tutela della fauna selvatica sul territorio regionale. Modifiche alla l.r. 3/1994 .

Bollettino Ufficiale n. 69, parte prima, del 17 luglio 2020

Art. 19
Zone di rispetto venatorio. Modifiche all’articolo 17 bis della l.r. 3/1994
1. Al comma 1 dell’articolo 17 bis le parole “
La struttura regionale competente
” sono sostituite dalle seguenti “
La Giunta regionale
”.
2. Il comma 2 dell’articolo 17 bis della l.r. 3/1994 è sostituito dal seguente:
2. La Giunta regionale, nelle zone di rispetto, venatorio può autorizzare la caccia agli ungulati, alla volpe, alla cornacchia grigia e alla gazza
”.
3. Il comma 5 dell’articolo 17 bis della l.r. 3/1994 è sostituito dal seguente:
5. Qualora ricorrano particolari necessità ambientali, la Giunta regionale può procedere alla costituzione coattiva o alla modifica coattiva del perimetro delle zone di rispetto venatorio, sentiti i comuni o le unioni di comuni interessati e gli ATC, fermo restando quanto previsto dall’
articolo 5 della l.r. 10/2010 .”.
4. Il comma 6 dell’articolo 17 bis della l.r. 3/1994 è sostituito dal seguente:
6. La gestione delle zone di rispetto venatorio è affidata agli ATC che utilizzano in via prioritaria forme associate dei conduttori dei fondi rustici inclusi per le necessarie attività gestionali. In assenza di tali forme associate l’ATC costituisce per ogni zona di rispetto venatorio una commissione di verifica e controllo composta in misura paritetica da rappresentanti dei proprietari e conduttori dei fondi rustici ricompresi nelle zone e da rappresentanti dei cacciatori designati dal comitato di gestione per lo svolgimento delle necessarie attività gestionali.
5. Al comma 7 dell’articolo 17 bis della l.r. 3/1994 le parole: “
all’oasi
” sono sostituite dalle seguenti: “
alla zona
”.
6. Dopo il comma 7 dell’articolo 17 bis della l.r. 3/1994 è aggiunto il seguente:
7 bis. Le zone di rispetto venatorio sono considerate non vocate alla presenza degli ungulati
”.

Note del Redattore:

Ritorna alla nota nel testologo Nota del redattore

La Corte costituzionale, con Sito esternosentenza n. 158 del 2021 si è espressa dichiarando non fondata la questione di legittimità costituzionale sollevata in merito agli artt. 24 e 30 della presente legge.

Il presente testo non ha valore legale ed ufficiale.
Solo i testi pubblicati sul Bollettino Ufficiale della Regione Toscana hanno valore legale.