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Legge regionale 15 luglio 2020, n. 61

Gestione e tutela della fauna selvatica sul territorio regionale. Modifiche alla l.r. 3/1994 .

Bollettino Ufficiale n. 69, parte prima, del 17 luglio 2020

Art. 16
Oasi di protezione. Modifiche all’articolo 15 della l.r. 3/1994
1. Il comma 7 dell’articolo 15 della l.r. 3/1994 è sostituito dal seguente:
7. Qualora ricorrano particolari necessità ambientali, la Giunta regionale può procedere alla costituzione coattiva o alla modifica coattiva del perimetro delle oasi di protezione, sentiti i comuni o le unioni di comuni interessati e gli ATC, fermo restando quanto previsto dall’
articolo 5 della legge regionale 12 febbraio 2010, n. 10
(Norme in materia di valutazione ambientale strategica “VAS”, di valutazione di impatto ambientale “VIA”, di autorizzazione integrata ambientale “AIA” e di autorizzazione unica ambientale “AUA”).
”.
2. Al comma 8 dell’articolo 15 della l.r. 3/1994 le parole: “
si avvale
” sono sostituite dalle seguenti: “
può avvalersi attraverso specifiche convenzioni
3. Alla fine del comma 9 dell’articolo 15 della l.r. 3/1994 sono inserite le seguenti parole: “
ad eccezione delle operazioni di controllo della fauna selvatica ai sensi dell’articolo 37
”.

Note del Redattore:

Ritorna alla nota nel testologo Nota del redattore

La Corte costituzionale, con Sito esternosentenza n. 158 del 2021 si è espressa dichiarando non fondata la questione di legittimità costituzionale sollevata in merito agli artt. 24 e 30 della presente legge.

Il presente testo non ha valore legale ed ufficiale.
Solo i testi pubblicati sul Bollettino Ufficiale della Regione Toscana hanno valore legale.