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Legge regionale 15 luglio 2020, n. 61

Gestione e tutela della fauna selvatica sul territorio regionale. Modifiche alla l.r. 3/1994 .

Bollettino Ufficiale n. 69, parte prima, del 17 luglio 2020

Art. 10
Attività dell’ATC. Modifiche all’articolo 12 della l.r. 3/1994
1. Dopo la lettera e) del comma 1 dell’articolo 12 è inserita la seguente:
e bis) provvede alla realizzazione di centri di sosta e alla stipula di convenzioni con centri di lavorazione delle carni;
”.
2. La lettera h) del comma 1 dell’articolo 12 è sostituita dalla seguente:
h) determina ed eroga, nel rispetto delle linee guida stabilite dalla Giunta regionale, i contributi per l’indennizzo dei danni arrecati alle produzioni agricole dalla fauna selvatica e dall'esercizio dell'attività venatoria e i contributi per interventi tesi alla prevenzione dei danni stessi. In casi eccezionali l’ATC può richiedere alla Regione l’attivazione del fondo di cui all’articolo 12 bis nei limiti delle risorse disponibili;
”.
3. Dopo la lettera h) del comma 1 dell'articolo 12 della l.r. 3/1994 è inserita la seguente:
h bis) determina, anche in rapporto alle attività di cui alla lettera h), previo parere della Giunta regionale, la percentuale dei pioventi derivanti dalle quote di iscrizione all'ATC da utilizzarsi per operazioni di riequilibrio faunistico e miglioramento ambientale finalizzato all'incremento della piccola fauna selvatica stanziale e migratoria;
”.
4. Alla lettera j) del comma 1 dell’articolo 12 della l.r. 3/1994 dopo le parole “
l’istituzione
” sono inserite le seguenti: “
, la revoca
”.
5. Al comma 1 dell’articolo 12 della l.r. 3/1994 , dopo la lettera l) è aggiunta la seguente:
l bis) collabora allo svolgimento delle attività collegate alle richieste di controllo di cui all’articolo 37;
”.
6. Dopo il comma 1 dell’articolo 12 della l.r. 3/1994 è inserito il seguente:
1 bis. La Giunta regionale, nell’ambito delle risorse di cui all’articolo 7, comma 2, lettera a), può contribuire allo svolgimento dell’attività di cui al comma 1, lettera e bis).
”.

Note del Redattore:

Ritorna alla nota nel testologo Nota del redattore

La Corte costituzionale, con Sito esternosentenza n. 158 del 2021 si è espressa dichiarando non fondata la questione di legittimità costituzionale sollevata in merito agli artt. 24 e 30 della presente legge.

Il presente testo non ha valore legale ed ufficiale.
Solo i testi pubblicati sul Bollettino Ufficiale della Regione Toscana hanno valore legale.