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Legge regionale 15 luglio 2020, n. 61

Gestione e tutela della fauna selvatica sul territorio regionale. Modifiche alla l.r. 3/1994 .

Bollettino Ufficiale n. 69, parte prima, del 17 luglio 2020

Art. 24
1. L’articolo 28 bis della l.r. 3/1994 è sostituito dal seguente:
Art. 28 bis Gestione faunistico venatoria degli ungulati
1. La gestione faunistico venatoria degli ungulati interessa l’intero territorio regionale, anche se soggetto a regime di protezione o di vincolo, persegue gli obiettivi indicati nel piano faunistico venatorio regionale ed è finalizzata al mantenimento delle densità sostenibili, anche interspecifiche, definite a livello locale, tenuto conto dei danneggiamenti effettivi e potenziali alle coltivazioni agricole e ai boschi ed ai fini della riduzione dell’impatto sulla biodiversità e le attività antropiche.
2. La Giunta regionale, sulla base dei dati forniti dall’osservatorio faunistico regionale, determina le densità sostenibili di cui al comma 1, sentiti gli ATC e le organizzazioni professionali agricole. Fino alla determinazione delle densità di cui al comma 1, la densità regionale nelle aree vocate di cui all’articolo 6 bis, comma 2, lettera i), è fissata, per il cinghiale, a 2,5 soggetti ogni 100 ettari.
3. La Giunta regionale adotta piani di prelievo di ungulati adeguati a garantire le densità sostenibili di cui al comma 2 nelle aree vocate.
4. Nelle aree non vocate di cui all’articolo 6 bis, comma 2, lettera i), la Giunta regionale adotta piani di prelievo con finalità di gestione non conservative delle specie.
5. Qualora i piani di prelievo degli ungulati siano adottati ai sensi dell’
Sito esternoarticolo 11 quaterdecies, comma 5, del decreto-legge 30 settembre 2005, n. 203
(Misure di contrasto all’evasione fiscale e disposizioni urgenti in materia tributaria e finanziaria) convertito, con modificazioni, dalla
Sito esternolegge 2 dicembre 2005, n. 48
, è richiesto il parere preventivo dell’ISPRA.
6. Al fine di rendere efficace la realizzazione dei piani di prelievo selettivo, l’ATC attua, nelle aree non vocate sino al raggiungimento dell’80 per cento del piano per ciascuna classe di sesso e di età, il prelievo scalare, consentendo l’attivazione contemporanea di tutti gli iscritti al distretto. Per la specie cinghiale, l’attivazione del prelievo nelle aree non vocate è effettuata in
considerazione degli effettivi danneggiamenti, anche potenziali, alle produzioni agricole. A tal fine la gestione dei tempi e delle modalità del prelievo per la predetta specie è svolta dagli ATC ai sensi del comma 7, lettera a). Il prelievo a scalare è altresì attuabile, a discrezione dell’ATC nelle aree vocate, o parte di esse, sino al massimo dell’80 per cento del piano assegnato per ogni singola specie.
7. Nelle aree non vocate contigue alle aree protette i piani di prelievo selettivo possono individuare le zone in cui l'attuazione del prelievo a scalare è effettuata anche oltre il raggiungimento dell'80 per cento del piano per ciascuna classe di sesso e di età.
8. Per la gestione faunistico venatoria degli ungulati gli ATC provvedono:
a) ad attuare le attività logistiche ed organizzative necessarie per svolgere l'attività di prelievo, ivi compresa la distribuzione a titolo gratuito dei contrassegni inamovibili e delle schede di prelievo da distribuire per il territorio del comprensorio nonché il ritiro delle schede di prelievo e la prima elaborazione dei dati;
b) a rendicontare alla Regione il numero dei cacciatori partecipanti al prelievo, il numero di fascette
distribuite e l'esito dei prelievi effettuati mediante sistema informatico con accesso diretto da parte degli uffici regionali;
c) a dividere il proprio territorio in unità di gestione.
9. Con regolamento regionale sono stabilite:
a) ulteriori funzioni degli ATC per la gestione faunistico venatoria degli ungulati;
b) le regole generali per la gestione faunistico venatoria degli ungulati;
c) le modalità per l'esercizio della caccia al cinghiale e per il prelievo selettivo degli altri ungulati;
d) i criteri per l’abilitazione all'esercizio venatorio e al prelievo degli ungulati.
10. Nelle aree di cui all’articolo 6 bis, comma 2, lettere a), b), c), d) e g), la Giunta regionale adotta, ai sensi dell’articolo 37, piani di controllo degli ungulati adeguati a garantire le densità sostenibili di cui al comma 1.
11. Nei parchi regionali e nelle aree protette di cui alla
l.r. 30/2015
, il soggetto gestore adotta piani di controllo degli ungulati che tengono conto delle densità sostenibili di cui al comma 1 e degli effettivi danneggiamenti alle coltivazioni agricole, anche limitrofi ai propri confini, e ai boschi. In caso di inadempienza e in presenza di danni alla produzione agricola, anche nelle aree limitrofe, la Giunta regionale interviene ai sensi dell’articolo 37.
”.

Note del Redattore:

Ritorna alla nota nel testologo Nota del redattore

La Corte costituzionale, con Sito esternosentenza n. 158 del 2021 si è espressa dichiarando non fondata la questione di legittimità costituzionale sollevata in merito agli artt. 24 e 30 della presente legge.

Il presente testo non ha valore legale ed ufficiale.
Solo i testi pubblicati sul Bollettino Ufficiale della Regione Toscana hanno valore legale.