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Legge regionale 15 luglio 2020, n. 61

Gestione e tutela della fauna selvatica sul territorio regionale. Modifiche alla l.r. 3/1994 .

Bollettino Ufficiale n. 69, parte prima, del 17 luglio 2020

  • VOCI
  • Protezione della natura e dell’ambiente, fauna
  • Attività faunistico - venatoria

INDICE

PREAMBOLO

Art. 1 - Gestione e tutela della fauna selvatica. Modifiche all’articolo 1 della l.r. 3/1994
Art. 2 - Esercizio funzioni con soggetti terzi. Inserimento dell’articolo 5 bis nella l.r. 3/1994
Art. 3 - Comprensori. Modifiche all’articolo 6 bis della l.r. 3/1994
Art. 4 - Programmazione regionale. Modifiche all’articolo 7 della l.r. 3/1994
Art. 5 - Comitato scientifico regionale sulla fauna selvatica. Sostituzione dell’articolo 10 bis della l.r. 3/1994
Art. 6 - Ripartizione del territorio regionale destinato a caccia programmata in ambiti territoriali di caccia (ATC). Modifiche all’articolo 11 della l.r. 3/1994.
Art. 7 - Natura e organi degli ATC. Modifiche all’articolo 11 bis della l.r. 3/1994
Art. 8 - Comitato di gestione e Presidente dell’ATC. Modifiche all’articolo 11 ter della l.r. 3/1994
Art. 9 - Procedure di affidamento dei contratti. Sostituzione dell’articolo 11 sexies della l.r. 3/1994
Art. 10 - Attività dell’ATC. Modifiche all’articolo 12 della l.r. 3/1994
Art. 11 - Fondo di rotazione per il supporto finanziario agli ATC. Inserimento dell’articolo 12 bis nella l.r. 3/1994
Art. 12 - Controllo sostitutivo. Modifiche all’articolo 13 della l.r. 3/1994
Art. 13 - Accesso agli ATC. Modifiche all’articolo 13 ter della l.r. 3/1994
Art. 14 - Coordinamento degli ATC. Modifiche all’articolo 13 quater della l.r. 3/1994
Art. 15 - Zone di protezione. Modifiche all’articolo 14 della l.r. 3/1994
Art. 16 - Oasi di protezione. Modifiche all’articolo 15 della l.r. 3/1994
Art. 17 - Zone di ripopolamento e cattura. Modifiche all’articolo 16 della l.r. 3/1994
Art. 18 - Centri pubblici di riproduzione di fauna selvatica allo stato naturale. Modifiche all’articolo 17 della l.r. 3/1994
Art. 19 - Zone di rispetto venatorio. Modifiche all’articolo 17 bis della l.r. 3/1994
Art. 20 - Aree per l’addestramento, l’allenamento e le gare dei cani. Modifiche all’articolo 24 della l.r. 3/1994
Art. 21 - Fondi chiusi e aree sottratte alla caccia programmata. Modifiche all’articolo 25 della l.r. 3/1994
Art. 22 - Tabelle di segnalazione. Modifiche all’articolo 26 alla l.r. 3/1994
Art. 23 - Esercizio della caccia. Modifiche all’articolo 28 della l.r. 3/1994
Art. 24 - Gestione faunistico venatoria degli ungulati. Sostituzione dell’articolo 28 bis della l.r. 3/1994
Art. 25 - Indennizzo dei danni. Sostituzione dell’articolo 28 ter della l.r. 3/1994
Art. 26 - Abilitazione alla caccia agli ungulati. Modifiche all’articolo 28 quater della l.r. 3/1994
Art. 27 - Divieti. Modifiche all’articolo 32 della l.r. 3/1994
Art. 28 - Cattura e gestione dei richiami vivi e appostamenti. Modifiche all’articolo 34 della l.r. 3/1994
Art. 29 - Controllo della fauna selvatica. Modifiche all’articolo 37 della l.r. 3/1994
Art. 30 - Disciplina del regime di deroga previsto dall’articolo 9 della dir. 2009/147/CE. Modifiche all’articolo 37 bis della l.r. 3/1994
Art. 31 - Soccorso di fauna selvatica in difficoltà. Modifiche all’articolo 38 della l.r. 3/1994
Art. 32 - Introduzione di specie di fauna selvatica dall’estero. Modifiche all’articolo 44 della l.r. 3/1994.
Art. 33 - Vigilanza venatoria. Modifiche all’articolo 51 della l.r. 3/1994.
Art. 34 - Guardie venatorie volontarie. Modifiche all’articolo 52 della l.r. 3/1994
Art. 35 - Convenzioni. Modifiche all’articolo 53 della l.r. 3/1994
Art. 36 - Annotazione delle infrazioni. Modifiche all’articolo 61 della l.r. 3/1994
Art. 37 - Norma finanziaria. Modifiche all’articolo 63 bis della l.r. 3/1994

Note del Redattore:

Ritorna alla nota nel testologo Nota del redattore

La Corte costituzionale, con Sito esternosentenza n. 158 del 2021 si è espressa dichiarando non fondata la questione di legittimità costituzionale sollevata in merito agli artt. 24 e 30 della presente legge.

Il presente testo non ha valore legale ed ufficiale.
Solo i testi pubblicati sul Bollettino Ufficiale della Regione Toscana hanno valore legale.