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Legge regionale 10 luglio 2020, n. 59

Intervento straordinario ed urgente per fronteggiare le gravi conseguenze economiche relative al crollo del Viadotto di Albiano sul Fiume Magra che collega l’abitato di Santo Stefano di Magra (SP) con l’abitato del Comune di Aulla (MS).

Bollettino Ufficiale n. 68, parte prima, del 15 luglio 2020





PREAMBOLO


Il Consiglio regionale



Visto l'Sito esternoarticolo 117, comma quarto, della Costituzione ;


Visti l’articolo 3, comma 2, e l'articolo 4 dello Statuto;


Vista la legge regionale 12 dicembre 2017, n. 71 (Disciplina del sistema regionale degli interventi di sostegno alle imprese);


Considerato quanto segue:


1. In data 8 aprile 2020 si è verificato il collasso del viadotto cosiddetto “di Albiano” che attraversava il fiume Magra sulla SS 330, evento che ha causato e continua a causare, in attesa della ricostruzione del viadotto, notevoli disagi alle popolazioni e danni alle attività economiche e produttive extra-agricole del territorio interessato;


2. Tali danni sono da ricondursi ad un significativo calo di fatturato delle imprese esercenti attività economiche e produttive extra-agricole e ad un consistente incremento di costi per spese di trasporto derivante dall’allungamento dei tragitti per il trasporto di materie prime e prodotti, soprattutto nel caso delle imprese manifatturiere;


3. Risulta in fase di approvazione il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri che, ai sensi dell'Sito esternoarticolo 4, comma 1, del decreto-legge 18 aprile 2019, n. 32 , convertito in legge, con modificazioni, dalla Sito esternolegge 14 giugno 2019, n. 55 (Disposizioni urgenti per il rilancio del settore dei contratti pubblici, per l'accelerazione degli interventi infrastrutturali, di rigenerazione urbana e di ricostruzione a seguito di eventi sismici) procede alla nomina del Commissario straordinario per la ricostruzione della infrastruttura in questione, ritenuta prioritaria dal dicastero competente;


4. Tuttavia, non risultano in corso di adozione provvedimenti nazionali finalizzati alla realizzazione di azioni di immediato sostegno alle comunità locali ed alle imprese danneggiate in quanto non più agevolmente raggiungibili;


5. Tale disagio si somma alla già critica situazione economica determinatasi a seguito della proclamazione dello stato di emergenza COVID-19 che ha portato all’adozione del provvedimento di cosiddetto “Lockdown”, ossia la sospensione di tutte attività economiche prevista dal decreto del Presidente del Consiglio dei ministri dell’11 marzo 2020, con la sola eccezione di alcune attività, seguito poi da successivi provvedimenti nazionali emanati per fronteggiare l'emergenza sanitaria in corso;


6. È necessario provvedere ad uno stanziamento finanziario straordinario per fronteggiare i danni causati alle attività economiche e produttive extra-agricole dal crollo del Viadotto di Albiano sul fiume Magra al fine di arginare le ricadute negative in termini occupazionali ed economici;


7. Nel definire gli aiuti da destinare alle attività economiche e produttive extra-agricole è opportuno focalizzare i danni derivanti, direttamente ed esclusivamente, dal crollo del ponte rispetto a quelli più generalizzati derivanti dall’emergenza epidemiologica da COVID-19;


8. Al fine di consentire una rapida attivazione degli interventi previsti dalla presente legge, è necessario disporre l’entrata in vigore il giorno successivo alla data di pubblicazione sul Bollettino ufficiale della Regione Toscana;


Approva la presente legge


Art. 1
Intervento finanziario straordinario a favore delle attività economiche e produttive extra-agricole
1. Al fine di fronteggiare la situazione di grave crisi economica e le conseguenze negative in ambito occupazionale, economico e sociale derivanti dal crollo del Viadotto di Albiano sul Fiume Magra sulla SS 330, è riconosciuto un sostegno finanziario straordinario in favore delle attività economiche e produttive extra-agricole, di seguito denominate “imprese”, aventi sede operativa nella frazione di Albiano Magra nel Comune di Aulla.
2. Il riconoscimento del sostegno finanziario di cui al comma 1, è effettuato tenuto conto anche degli effetti correlati all’emergenza epidemiologica COVID-19, differenziando il sostegno economico in favore delle imprese in funzione dell’attività svolta da ciascuna di esse e sulla base delle autorizzazioni all’esercizio dell’attività stessa disposte dai provvedimenti nazionali che sono stati adottati per fronteggiare l'emergenza sanitaria COVID-19.
3. Il sostegno finanziario di cui al comma 1, è riconosciuto a far data dall'8 aprile 2020 fino alla data di ricostruzione del viadotto, oppure alla costruzione di una struttura provvisoria o al ripristino di condizioni di mobilità comunque paragonabili a quelle garantite dalla presenza del ponte e, comunque, non oltre il 31 ottobre 2020.
4. Nel periodo temporale di vigenza dei provvedimenti nazionali di sospensione delle attività economiche emanati a seguito dell’emergenza epidemiologica COVID-19, il sostegno finanziario di cui al comma 1 è riconosciuto alle sole imprese autorizzate all’esercizio della propria attività dai provvedimenti nazionali medesimi oppure da autocertificazione presentata alla competente Prefettura territoriale, come previsto dai provvedimenti nazionali, e per il periodo di attività effettivamente autorizzato.
5. Il danno subito dalle imprese, fatto salvo quanto specificato al successivo comma 6, è quantificato dalla differenza tra il valore del fatturato registrato nel periodo considerato ai sensi del comma 4 ed il valore mediano del fatturato negli stessi periodi degli ultimi tre esercizi, riparametrati sullo stesso numero di giorni. Al valore risultante, previo abbattimento dei costi variabili eventualmente non sostenuti nel periodo di riferimento del 2020, da determinarsi con riferimento al valore mediano degli stessi nel corrispondente periodo del triennio precedente, è applicata una decurtazione del 20 per cento per il calcolo del contributo di cui al successivo comma 8.
6. Il danno subito dalle imprese che esercitano prevalentemente attività manifatturiere è quantificato dalla differenza tra il valore dei costi di trasporto e approvvigionamento registrati nel periodo considerato ai sensi del comma 4 ed il valore mediano di tali costi negli stessi periodi dei tre esercizi precedenti, riparametrati sullo stesso numero di giorni.
7. Per le imprese attive da un periodo inferiore al triennio, la base per il calcolo del sostegno finanziario di cui al comma 1 è determinata con riferimento al valore più basso di fatturato annuo al netto dei costi variabili oppure il valore più alto dei costi di trasporto registrato negli esercizi disponibili.
8. La misura massima del sostegno finanziario di cui al comma 1 è calcolata fino al 50 per cento del valore del danno come quantificato ai sensi dei commi 5 e 6, compatibilmente con le risorse regionali disponibili e tenuto conto del numero di richieste pervenute.
9. Il sostegno finanziario di cui al comma 1 è condizionato, fino alla erogazione del saldo del medesimo:
a) al mantenimento dei posti di lavoro risultanti alla data del 1° aprile 2020;
b) al rispetto dei diritti dei lavoratori delle imprese beneficiarie.
10. Il sostegno finanziario di cui al comma 1 è concesso nel rispetto della normativa europea in materia di aiuti di Stato (de minimis).
11. Il decremento di fatturato o l’aumento dei costi di trasporto e approvvigionamento sono dimostrati mediante dichiarazione del rappresentante legale resa ai sensi dell'Sito esternoarticolo 46 del decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445 (Testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di documentazione amministrativa), accompagnata dall'estratto autentico delle pertinenti scritture contabili attinenti ai periodi di riferimento indicati in precedenza. In alternativa alla produzione dell’estratto autentico delle scritture, è possibile ricorrere ad una attestazione rilasciata da un revisore legale.
12. La Giunta regionale, con deliberazione da adottarsi entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, dettaglia le modalità di determinazione del sostegno finanziario di cui al comma 1, nel rispetto dei criteri di cui ai commi da 2 a 9 e disciplina le modalità di presentazione ed istruttoria delle domande, nonché di erogazione delle somme.
Art. 1 bis
Intervento finanziario straordinario per i danni economici subiti dalle imprese a causa delle restrizioni degli spostamenti tra regioni e tra comuni (1)

Articolo inserito con l.r. 13 luglio 2021, n. 23, art. 1.

1. È riconosciuto altresì un intervento finanziario straordinario per i danni economici subìti dalle imprese che, nel corso dell’annualità 2020, pur esercitando regolarmente la propria attività, hanno avuto un calo del fatturato rispetto a quello del 2019 a causa delle restrizioni degli spostamenti tra regioni e tra comuni disposte a causa all’emergenza epidemiologica da COVID-19, particolarmente impattanti su questo territorio di confine regionale, e del conseguente calo drastico dei rapporti economici con operatori provenienti dalla zona limitrofa appartenente alla Regione Liguria.
2. L’intervento finanziario di cui al comma 1 è riconosciuto a fronte di una diminuzione di fatturato e di corrispettivi tra gli esercizi 2020 e 2019 pari ad almeno il 30 per cento, per un importo forfettario massimo pari a euro 5.000,00, a titolo di ristoro delle perdite subite.
3. Il sostegno finanziario di cui al comma 1 può cumularsi al sostegno finanziario previsto dall’articolo 1, nonché ad altri eventuali aiuti concessi da altre amministrazioni pubbliche a titolo di ristoro per il calo di fatturato e di corrispettivi, fino a concorrenza delle perdite subìte.
4. L’ammontare dell’intervento è soggetto a riduzione, in eguale proporzione per tutti i beneficiari, in caso di richieste superiori alla disponibilità finanziaria.
5. Il sostegno finanziario di cui al comma 1 è concesso nel rispetto della normativa europea in materia di aiuti di Stato (de minimis).
6. La Giunta regionale adotta gli atti necessari per dare attuazione al presente articolo entro sessanta giorni dalla sua entrata in vigore.
Art. 2
Norma finanziaria
1. Per l'attuazione di quanto previsto dall'articolo 1, è autorizzata la spesa massima di euro 150.000,00 cui si fa fronte con le risorse stanziate sulla Missione 14 “Sviluppo economico e competitività”, Programma 01 “Industria, PMI e artigianato”, Titolo 1 “Spese correnti” del bilancio di previsione 2020 – 2022, annualità 2020.
2. Ai fini della copertura degli oneri di cui al comma 1, è autorizzata la seguente variazione al bilancio di previsione 2020 – 2022, annualità 2020, per competenza e cassa di uguale importo:
Anno 2020
- In diminuzione
Missione 11 “Soccorso civile”, Programma 02 “Interventi a seguito di calamità naturali”, Titolo 1 “Spese correnti”, per euro 120.000,00;
Missione 20 “Fondi e accantonamenti”, Programma 01 “Fondo di riserva”, Titolo 1 “Spese correnti”, per euro 30.000,00.
- In aumento
Missione 14 “Sviluppo economico e competitività”, Programma 01 “Industria, PMI e artigianato”, Titolo 1 “Spese correnti”, per euro 150.000,00.
Art. 3
Entrata in vigore
1. La presente legge entra in vigore il giorno successivo alla data di pubblicazione sul Bollettino ufficiale della Regione Toscana.

Note del Redattore:

Il presente testo non ha valore legale ed ufficiale.
Solo i testi pubblicati sul Bollettino Ufficiale della Regione Toscana hanno valore legale.