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Legge regionale 10 luglio 2020, n. 59

Intervento straordinario ed urgente per fronteggiare le gravi conseguenze economiche relative al crollo del Viadotto di Albiano sul Fiume Magra che collega l’abitato di Santo Stefano di Magra (SP) con l’abitato del Comune di Aulla (MS).

Bollettino Ufficiale n. 68, parte prima, del 15 luglio 2020

Art. 1 bis
Intervento finanziario straordinario per i danni economici subiti dalle imprese a causa delle restrizioni degli spostamenti tra regioni e tra comuni (1)

Articolo inserito con l.r. 13 luglio 2021, n. 23, art. 1.

1. È riconosciuto altresì un intervento finanziario straordinario per i danni economici subìti dalle imprese che, nel corso dell’annualità 2020, pur esercitando regolarmente la propria attività, hanno avuto un calo del fatturato rispetto a quello del 2019 a causa delle restrizioni degli spostamenti tra regioni e tra comuni disposte a causa all’emergenza epidemiologica da COVID-19, particolarmente impattanti su questo territorio di confine regionale, e del conseguente calo drastico dei rapporti economici con operatori provenienti dalla zona limitrofa appartenente alla Regione Liguria.
2. L’intervento finanziario di cui al comma 1 è riconosciuto a fronte di una diminuzione di fatturato e di corrispettivi tra gli esercizi 2020 e 2019 pari ad almeno il 30 per cento, per un importo forfettario massimo pari a euro 5.000,00, a titolo di ristoro delle perdite subite.
3. Il sostegno finanziario di cui al comma 1 può cumularsi al sostegno finanziario previsto dall’articolo 1, nonché ad altri eventuali aiuti concessi da altre amministrazioni pubbliche a titolo di ristoro per il calo di fatturato e di corrispettivi, fino a concorrenza delle perdite subìte.
4. L’ammontare dell’intervento è soggetto a riduzione, in eguale proporzione per tutti i beneficiari, in caso di richieste superiori alla disponibilità finanziaria.
5. Il sostegno finanziario di cui al comma 1 è concesso nel rispetto della normativa europea in materia di aiuti di Stato (de minimis).
6. La Giunta regionale adotta gli atti necessari per dare attuazione al presente articolo entro sessanta giorni dalla sua entrata in vigore.

Note del Redattore:

Il presente testo non ha valore legale ed ufficiale.
Solo i testi pubblicati sul Bollettino Ufficiale della Regione Toscana hanno valore legale.