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Legge regionale 6 luglio 2020, n. 51

Legge di manutenzione dell’ordinamento regionale 2019.

Bollettino Ufficiale n. 66, parte prima, del 9 luglio 2020

SEZIONE V
Norme sul sistema delle autonomie locali Modifiche alla l.r. 68/2011
Art. 17
Unione di comuni. Interpretazione autentica dell’articolo 24, comma 4, della l.r. 68/2011
1. All’articolo 24, comma 4, della legge regionale 27 dicembre 2011, n. 68 (Norme sul sistema delle autonomie locali), il primo periodo si interpreta autenticamente nel senso che i requisiti ivi previsti devono sussistere al momento della costituzione dell'unione e non rilevano successive variazioni derivanti da fusioni o incorporazioni, decremento demografico e modifiche dei confini.
Art. 18
Disposizioni sulle unioni che esercitano funzioni conferite dalla Regione. Modifiche all’articolo 50 della l.r. 68/2011
1. All’alinea del comma 1 dell’articolo 50 della l.r. 68/2011 , dopo le parole: “
o dei provvedimenti adottati ai sensi della
legge regionale 26 giugno 2008, n. 37
(Riordino delle Comunità montane)
” sono aggiunte le seguenti: “
o dalla
legge regionale 3 marzo 2015, n. 22
(Riordino delle funzioni provinciali e attuazione della
Sito esternolegge 7 aprile 2014, n. 56
“Disposizioni sulle città metropolitane, sulle province, sulle unioni e fusioni di comuni” Modifiche alle leggi regionali 32/2002, 67/2003, 41/2005, 68/2011, 65/2014
)”.
Art. 19
Modifiche all’allegato A della l.r. 68/2011
1. Nell’allegato A della l.r. 68/2011 , tabella Ambito 2, il numero “
6769
”, riferito agli abitanti del comune di Laterina Pergine Valdarno, è sostituito dal seguente: “
6.759
”, e il numero totale della popolazione dell’Ambito “
98.041
” è sostituito dal seguente: “
97.041
”.
2. Nell’allegato A della l.r. 68/2011 , tabella Ambito 19, il numero “
12566
” riferito agli abitanti del comune di Casciana Terme Lari è sostituito dal seguente: “1
2.366
”, e il numero totale della popolazione dell’Ambito “
138.424
” è sostituito dal seguente: “
138.224
”.
3. Nell’allegato A della l.r. 68/2011 la tabella Ambito 21 è soppressa, e le successive tabelle “
Ambito
” sono rinumerate 22, 23, 24, 25 e 26.

Note del Redattore:

Ritorna alla nota nel testologo Nota del redattore

La Corte costituzionale, con Sito esternosentenza n. 145 del 2021 , si è espressa dichiarando non fondata la questione di legittimità costituzionale sollevata in merito all'articolo 48, comma 1, della presente legge, nella parte in cui abroga l’art. 1, commi 3 e 4, della l.r. 29 dicembre 2010, n. 65 (Legge finanziaria per l’anno 2011).

Il presente testo non ha valore legale ed ufficiale.
Solo i testi pubblicati sul Bollettino Ufficiale della Regione Toscana hanno valore legale.