Menù di navigazione

Legge regionale 6 luglio 2020, n. 51

Legge di manutenzione dell’ordinamento regionale 2019.

Bollettino Ufficiale n. 66, parte prima, del 9 luglio 2020

SEZIONE III
Disciplina della comunicazione istituzionale, delle nomine, e del Difensore civico. Modifiche alle leggi regionali 22/2002, 5/2008, 34/2008, 19/2009, 46/2013 e 26/2017
Art. 6
Comunicazione con mezzi pubblicitari. Modifiche all’articolo 13 della l.r. 22/2002
1. Alla fine del comma 1 dell’articolo 13 della legge regionale 5 giugno 2002, n. 22 (Norme e interventi in materia di informazione e comunicazione. Disciplina del Comitato regionale per le comunicazioni), sono aggiunge le parole: “della l.r. 34/2013 ”;
Art. 7
Incompatibilità. Modifiche all’articolo 11 della l.r. 5/2008
1. La lettera f) del comma 1 dell’articolo 11 della legge regionale 8 febbraio 2008, n. 5 (Norme in materia di nomine e designazioni e di rinnovo degli organi amministrativi di competenza della Regione), è sostituita dalla seguente:
f) titolare di tre incarichi di membro effettivo in collegi sindacali o organi di controllo contabile di enti, aziende, agenzie e altri organismi pubblici dipendenti, istituiti e ordinati con legge regionale, di cui all’articolo 50, comma 1, dello Statuto, nonché presso le aziende unità sanitarie locali e aziende ospedaliero-universitarie del servizio sanitario della Regione Toscana;
”.
Art. 8
Sostituzione. Modifiche all’articolo 17 della l.r. 5/2008
1. Il comma 2 dell’articolo 17 della l.r. 5/2008 , è sostituito dal seguente:
2. A tal fine, entro il termine di quindici giorni dalla notizia della cessazione, l’organo regionale competente provvede ad avviare il procedimento relativo alla nuova nomina o designazione sulla base, ove presenti, delle candidature già presentate ai sensi dell’articolo 7, comma 3, in occasione dell’avviso pubblico per la nomina o designazione cui si riferisce il nominativo da sostituire, ovvero delle nuove candidature presentate ai sensi dell’articolo 7, comma 5, per la sostituzione da effettuare. Le proposte di candidatura presentate, ai sensi dell’articolo 7, comma 5, in occasione del procedimento di nomina o designazione cui si riferisce il nominativo da sostituire sono considerate decadute; i consiglieri regionali, i presidenti dei gruppi consiliari e la Giunta regionale possono presentare nuovamente la proposta di candidatura.
”.
Art. 9
Composizione e modalità di nomina. Modifiche all’articolo 2 della l.r. 34/2008
1. Il comma 2 dell’articolo 2 della legge regionale 4 giugno 2008, n. 34 (Costituzione e funzionamento del Collegio di garanzia), è sostituito dal seguente:
2. La votazione di cui al comma 1 avviene entro quarantacinque giorni dalla scadenza del mandato del Collegio. In caso di cessazione anticipata della legislatura, il Collegio resta comunque in carica fino al completamento del quinquennio della propria durata, ai sensi dell’articolo 57, comma 5, dello Statuto.
”.
2. Alla lettera a) del comma 3 dell’articolo 2 della l.r. 34/2008 dopo le parole: “professori universitari” sono eliminate le seguenti: “ordinari e associati”.
3. Il comma 4 dell’articolo 2 della l.r. 34/2008 è sostituito dal seguente:
4. Per quanto non diversamente stabilito dalla presente legge, alla nomina del
Collegio si applicano le disposizioni della legge regionale che disciplina le nomine e designazioni di
competenza della Regione.
”.
4. Il comma 5 dell’articolo 2 della l.r. 34/2008 è sostituito dal seguente:
5. Ai componenti del Collegio non si applicano le norme relative all’obbligo di osservanza delle direttive, previste dalla legge regionale che disciplina le nomine e designazioni di competenza della Regione.
”.
Art. 10
Durata in carica. Modifiche all’articolo 3 della l.r. 34/2008
1. Il comma 4 dell’articolo 3 della l.r. 34/2008 è sostituito dal seguente:
4. Ai fini della sostituzione del componente cessato per qualsiasi causa, si applicano le disposizioni della legge regionale che disciplina le nomine e designazioni di competenza della Regione
.”.
Art. 11
Ineleggibilità, incompatibilità, conflitto di interesse e decadenza. Modifiche all’articolo 4 della l.r. 34/2008
1. Il comma 1 dell’articolo 4 della l.r. 34/2008 è sostituito dal seguente:
1. Ai componenti del Collegio si applicano, oltre alle cause di incompatibilità previste dal presente articolo, le disposizioni in materia di ineleggibilità, incompatibilità e conflitto di interesse, nonché le limitazioni per l’esercizio degli incarichi, stabilite dalla legge regionale che disciplina le nomine e designazioni di competenza della Regione.
”.
Art. 12
Difensore civico regionale. Sostituzione dell’articolo 4 della l.r. 19/2009
1. L’articolo 4 della legge regionale 27 aprile 2009, n. 19 (Disciplina del Difensore civico regionale), è sostituito dal seguente:
Art. 4 Intervento nei confronti dei concessionari o gestori di servizi pubblici
1. Il Difensore civico interviene nei confronti dei concessionari o gestori di servizi pubblici ai sensi della presente legge, della disciplina in materia di servizi pubblici e di quanto previsto in ordine a tale intervento dalle concessioni o convenzioni di gestione.
2. Il Difensore civico promuove la sottoscrizione di intese, accordi e convenzioni con i gestori di pubblici servizi al fine di addivenire all’attribuzione, nei suoi confronti, della funzione di conciliazione delle controversie tra gestori e utenti.
3. Il Difensore civico interviene nei confronti dei concessionari o gestori di servizi pubblici nazionali nei limiti e secondo le modalità previste dalle leggi dello Stato.
”.
Art. 13
Istituzione e requisiti dell’Autorità regionale per la garanzia e la promozione della partecipazione. Modifiche all’articolo 3 della l.r. 46/2013
1. Al comma 2 dell’articolo 3 della legge regionale 2 agosto 2013, n. 46 (Dibattito pubblico regionale e promozione della partecipazione alla elaborazione delle politiche regionali e locali), la parola: “
designati
” è sostituita dalla seguente: “
nominati
”.
Art. 14
Pubblicità della situazione patrimoniale dei titolari di cariche istituzionali di garanzia. Modifiche all’articolo 14 della l.r. 26/2017
1. All’alinea del comma 1 dell’articolo 14 della legge regionale 5 giugno 2017, n. 26 (Disposizioni in materia di diritto di accesso, di pubblicità e trasparenza per consiglieri regionali, assessori e organi di garanzia. Modifiche alla l.r. 40/2009 ed alla l.r. 55/2014 ), dopo le parole: “
cariche istituzionali di garanzia
” sono aggiunte le seguenti: “
, che ricevono un’indennità
continuativa di carica o di funzione
,”.
2. Alla fine del comma 3 dell’articolo 14 della l.r. 26/2017 è aggiunto il seguente periodo: “
L’adempimento non è richiesto qualora sia stata presentata la dichiarazione di cui al comma 2 non oltre i sei mesi precedenti il predetto termine e sia stata allegata la copia della dichiarazione dei redditi soggetti all’imposta sui redditi delle persone fisiche relativa all’anno solare immediatamente precedente a quello corrente
.”.
3. Alla fine del comma 4 dell’articolo 14 della l.r. 26/2017 è aggiunto il seguente periodo: “
Qualora la scadenza naturale dell’incarico intercorra nei sei mesi successivi al termine di cui al comma 3, l’adempimento si considera assolto con la presentazione delle dichiarazioni annuali di cui al comma 3 stesso
.”.

Note del Redattore:

Ritorna alla nota nel testologo Nota del redattore

La Corte costituzionale, con Sito esternosentenza n. 145 del 2021 , si è espressa dichiarando non fondata la questione di legittimità costituzionale sollevata in merito all'articolo 48, comma 1, della presente legge, nella parte in cui abroga l’art. 1, commi 3 e 4, della l.r. 29 dicembre 2010, n. 65 (Legge finanziaria per l’anno 2011).

Il presente testo non ha valore legale ed ufficiale.
Solo i testi pubblicati sul Bollettino Ufficiale della Regione Toscana hanno valore legale.