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Legge regionale 6 luglio 2020, n. 51

Legge di manutenzione dell’ordinamento regionale 2019.

Bollettino Ufficiale n. 66, parte prima, del 9 luglio 2020

Norme sul procedimento elettorale relativo alle elezioni per il Consiglio regionale e per l'elezione del Presidente della Giunta regionale della Toscana. Modifiche alla l.r. 74/2004 e alla l.r. 79/2014
Art. 1
Schede elettorali. Modifiche all’articolo 7 della l.r. 74/2004
1. Il comma 2 dell’articolo 7 della legge regionale 23 dicembre 2004, n. 74 (Norme sul procedimento elettorale relativo alle elezioni per il Consiglio regionale e per l'elezione del Presidente della Giunta regionale della Toscana, in applicazione della legge regionale 26 settembre 2014, n. 51 “Norme per l'elezione del Consiglio regionale e del Presidente della Giunta regionale”), è sostituito dal seguente:
2. Le schede, rispettivamente per il primo o per il secondo turno di votazione, sono stampate in conformità ai modelli allegati A e B o B bis e B ter della presente legge
.”
Art. 2
Modello di scheda elettorale. Sostituzione degli allegati A e B e inserimento degli allegati B bis e B ter nella l.r. 74/2004
1. L’allegato A della l.r. 74/2004 è sostituito con l’allegato A della presente legge.
2. L’allegato B della l.r. 74/2004 è sostituito con l’allegato B della presente legge.
3. Dopo l’allegato B della l.r. 74/20 4 è inserito l’allegato B bis di cui all’allegato C della presente legge.
4. Dopo l’allegato B bis della l.r. 74/2004 è inserito l’allegato B ter di cui all’allegato D della presente legge.
Art. 3
Abrogazione degli allegati della l.r. 79/2014
1. Gli allegati della legge regionale 16 dicembre 2014, n. 79 (Norme in materia procedimento elettorale in attuazione della l.r. 51/2014 . Modifiche alla l.r. 74/2004 ), sono abrogati.
SEZIONE II
Norme per l’elezione del Consiglio regionale e del Presidente della Giunta regionale. Modifiche alla l.r. 51/2014
Art. 4
Scheda elettorale. Modifiche all’articolo 13 della l.r. 51/2014
1. Il comma 2 dell’articolo 13 della legge regionale 26 settembre 2014, n. 51 (Norme per l’elezione del Consiglio regionale e del Presidente della Giunta regionale), è sostituito dal seguente:
2. La scheda reca, entro un apposito rettangolo, il simbolo di ciascuna lista circoscrizionale. All'interno del medesimo rettangolo, sotto il simbolo della lista, qualora essa sia composta anche da una o più candidature regionali, è riportata la dicitura “lista regionale presente”. A fianco del simbolo, sono elencati i nomi e i cognomi delle candidate e candidati circoscrizionali secondo il rispettivo ordine di presentazione preceduti, ciascuno di essi, da un quadrato ove poter esprimere un segno indicante il voto di preferenza.
”.
2. Il comma 3 dell’articolo 13 della l.r. 51/2014 è sostituito dal seguente:
3. A destra del rettangolo di ciascuna lista circoscrizionale è posto il rettangolo contenente il nome e il cognome della candidata o candidato Presidente della Giunta regionale cui la lista è collegata
.”.
3. Il comma 4 dell’articolo 13 della l.r. 51/2014 è sostituito dal seguente:
4. Nel caso di più liste circoscrizionali collegate alla medesima candidata o candidato Presidente della Giunta regionale, i rettangoli di ciascuna lista circoscrizionale e quello del Presidente sono posti all’interno di un rettangolo più ampio. All’interno di tale rettangolo i rettangoli delle liste circoscrizionali sono posti sulla sinistra, in ordine progressivo, definito mediante sorteggio; il rettangolo del candidato o candidata Presidente della Giunta regionale è collocato sulla destra rispetto a quelli delle liste circoscrizionali e, all’interno di tale rettangolo, il nome e il
cognome del
candidato o candidata Presidente della Giunta regionale sono collocati in posizione
centrale
.”.
4. Al comma 5 dell’articolo 13 della l.r. 51/2014 le parole: “
di quelli più ampi di cui al comma 3
” sono sostituite con le seguenti: “
di quelli più ampi di cui al comma 4
”.
Art. 5
Riduzione del numero di sottoscrizioni per la presentazione delle liste circoscrizionali
1. Per la presentazione delle liste circoscrizionali che concorrono alle elezioni regionali per la XI legislatura il numero di firme di cui all’articolo 11, comma 2, della legge regionale 26 settembre 2014, n. 51 (Norme per l’elezione del Consiglio regionale e del Presidente della Giunta regionale), è ridotto a un terzo.

Note del Redattore:

Ritorna alla nota nel testologo Nota del redattore

La Corte costituzionale, con Sito esternosentenza n. 145 del 2021 , si è espressa dichiarando non fondata la questione di legittimità costituzionale sollevata in merito all'articolo 48, comma 1, della presente legge, nella parte in cui abroga l’art. 1, commi 3 e 4, della l.r. 29 dicembre 2010, n. 65 (Legge finanziaria per l’anno 2011).

Il presente testo non ha valore legale ed ufficiale.
Solo i testi pubblicati sul Bollettino Ufficiale della Regione Toscana hanno valore legale.