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Legge regionale 6 luglio 2020, n. 51

Legge di manutenzione dell’ordinamento regionale 2019.

Bollettino Ufficiale n. 66, parte prima, del 9 luglio 2020

CAPO III
Ambiente
SEZIONE I
Disposizioni in materia di gestione dei rifiuti. Modifiche alle leggi regionali 25/1998, 39/2009 e 69/2011
Art. 21
Attuazione sentenza della Corte costituzionale 129/2019. Modifiche all’articolo 5 della l.r. 25/1998
1. Le lettere e) e p) del comma 1 dell’articolo 5 della legge regionale 18 maggio 1998, n. 25 (Norme per la gestione dei rifiuti e la bonifica dei siti inquinati), sono abrogate.
Art. 22
Disposizioni in materia di recupero di rifiuti non pericolosi. Modifiche all’articolo 20 quinquies della l.r. 25/1998
2. Nell’alinea del comma 2 dell’articolo 20 quinquies della l.r. 25/1998 le parole: “, autorizzate ai sensi del comma 1,” sono soppresse.
Art. 23
Piano di attività. Modifiche all'articolo 5 della l.r. 39/2009
1. Alla rubrica e al comma 1 dell’articolo 5 della legge regionale 17 luglio 2009, n. 39 (Nuova disciplina del consorzio Laboratorio di monitoraggio e modellistica ambientale per lo sviluppo sostenibile – LAMMA) dopo la parola: “piano annuale” sono aggiunte le seguenti: “con proiezione triennale”.
2. Nelle seguenti disposizioni della l.r. 39/2009 la parola: “annuale” è soppressa:
a) articolo 2, comma 3 bis;
b) articolo 4, comma 3;
c) articolo 5, commi 3, 3 bis, 4 e 5;
d) articolo 8, comma 4, lettera b);
e) articolo 11, commi 9 e 10, lettera b);
f) articolo 14, comma 6;
g) articolo 16 bis, comma 2.
Art. 24
Conferenze territoriali della Toscana. Modifiche all’articolo 13 della l.r. 69/2011
1. Dopo il comma 2 dell’articolo 13 della legge regionale 28 dicembre 2011, n. 69 (Istituzione dell'autorità idrica toscana e delle autorità per il servizio di gestione integrata dei rifiuti urbani. Modifiche alla L.R. n. 25/1998 , alla L.R. n. 61/2007 , alla L.R. n. 20/2006 , alla L.R. n. 30/2005 , alla L.R. n. 91/1998 , alla L.R. n. 35/2011 e alla L.R. n. 14/2007 ), è inserito il seguente:
2 bis. Su richiesta del comune interessato, l’appartenenza alle conferenze territoriali può essere modificata con deliberazione della Giunta regionale, previo parere della commissione consiliare
competente, sentita l’Autorità idrica Toscana.

Note del Redattore:

Ritorna alla nota nel testologo Nota del redattore

La Corte costituzionale, con Sito esternosentenza n. 145 del 2021 , si è espressa dichiarando non fondata la questione di legittimità costituzionale sollevata in merito all'articolo 48, comma 1, della presente legge, nella parte in cui abroga l’art. 1, commi 3 e 4, della l.r. 29 dicembre 2010, n. 65 (Legge finanziaria per l’anno 2011).

Il presente testo non ha valore legale ed ufficiale.
Solo i testi pubblicati sul Bollettino Ufficiale della Regione Toscana hanno valore legale.