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Legge regionale 6 luglio 2020, n. 51

Legge di manutenzione dell’ordinamento regionale 2019.

Bollettino Ufficiale n. 66, parte prima, del 9 luglio 2020

CAPO X
Organizzazione
SEZIONE I
Patrimonio. Modifiche alla l.r. 77/2004
Art. 43
Immobili confiscati. Modifiche all’articolo 12 bis della l.r. 77/2004
1. Al comma 1 dell’articolo 12 bis della legge regionale 27 dicembre 2004, n. 77 (Demanio e patrimonio della Regione Toscana. Modifiche alla legge regionale 21 marzo 2000, n. 39 “Legge forestale della Toscana”) le parole: “finalità di pubblico interesse” sono sostituite dalle seguenti: “finalità istituzionali o sociali”.
SEZIONE II
Trattamento dei dati sensibili e giudiziari da parte della Regione Toscana. Modifiche alla l.r. 13/2006
Art. 44
Sostituzione del titolo della l.r. 13/2006
1. Il titolo della legge regionale 3 aprile 2006, n. 13 (Trattamento dei dati sensibili e giudiziari da parte della Regione Toscana, aziende sanitarie, enti, aziende e agenzie regionali e soggetti pubblici nei confronti dei quali la Regione esercita poteri di indirizzo e controllo) è sostituito dal seguente: “Trattamento delle categorie particolari di dati personali e dei dati personali relativi a condanne penali e ai reati da parte della Regione Toscana, aziende sanitarie, enti, aziende e agenzie regionali e soggetti pubblici nei confronti dei quali la Regione esercita poteri di indirizzo e controllo”.
Art. 45
Disciplina del trattamento delle categorie particolari di dati personali e dei dati personali relativi a condanne penali e ai reati. Modifiche all’articolo 1 della l.r. 13/2006
1. La rubrica dell’articolo 1 della l.r. 13/2006 è sostituita dalla seguente: “
Disciplina del trattamento delle categorie particolari di dati personali e dei dati personali relativi a condanne penali e ai reati da parte della Giunta regionale, aziende sanitarie, enti, aziende e agenzie regionali e soggetti pubblici nei confronti dei quali la Regione esercita poteri di indirizzo e controllo
”.
2. Il comma 1 dell’articolo 1 della l.r. 13/2006 è sostituito dal seguente:
1. Il trattamento delle categorie particolari di dati personali e dei dati personali relativi a condanne penali e ai reati da parte della Giunta regionale, delle aziende sanitarie, degli enti, aziende e agenzie regionali, nonché degli altri soggetti pubblici nei confronti dei quali la Regione esercita poteri di indirizzo e controllo è disciplinato con regolamento regionale, nel rispetto dei principi del regolamento (UE) 2016/679 del Parlamento Europeo e del Consiglio del 27 aprile 2016 relativo alla protezione delle persone fisiche con riguardo al trattamento dei dati personali, nonché alla libera circolazione di tali dati e che abroga la direttiva 95/46/CE (regolamento generale sulla protezione dei dati) e del
Sito esternodecreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196
(Codice in materia di protezione dei dati personali, recante disposizioni per l’adeguamento dell’ordinamento nazionale al regolamento (UE) n. 2016/679 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 27 aprile 2016, relativo alla protezione delle persone fisiche con riguardo al trattamento dei dati personali, nonché alla libera circolazione di tali dati e che abroga la direttiva 95/46/CE)
.”.
b bis) il motivo di interesse pubblico rilevante
;”.
b ter) le misure appropriate e specifiche per tutelare i diritti fondamentali e gli interessi dell’interessato
.”.
Art. 46
Disciplina del trattamento delle categorie particolari di dati personali e dei dati personali relativi a condanne penali e ai reati da parte del Consiglio regionale. Sostituzione dell’articolo 2 della l.r. 13/2006
1. L’articolo 2 della l.r. 13/2006 è sostituito dal seguente:
Art. 2
-
Disciplina del trattamento delle categorie particolari di dati personali e dei dati personali relativi a condanne penali e ai reati da parte del Consiglio regionale
1. Il trattamento delle categorie particolari di dati personali e dei dati personali relativi a condanne penali e ai reati effettuato dal Consiglio regionale è disciplinato con regolamento dello stesso Consiglio, ai sensi dell'articolo 42, comma 6, dello Statuto.
”.
SEZIONE III
Disposizioni in materia di incarichi
Art. 47
Durata incarichi di cui all’articolo 16, comma 2, della l.r. 1/2009 nel rinnovo della legislatura
1. Al fine di assicurare la piena operatività della struttura organizzativa della Giunta regionale nel passaggio dalla X alla XI legislatura, in deroga a quanto previsto dalla legge regionale 8 gennaio 2009, n. 1 (Testo unico in materia di organizzazione e ordinamento del personale), sono mantenuti gli incarichi di direttore attribuiti ai sensi dell’articolo 16, comma 2, della l.r. 1/2009 , in essere alla data di entrata in vigore della presente legge, e fino alla data di decorrenza dei nuovi incarichi conferiti a seguito del rinnovo della legislatura.
Art. 48
Costi di funzionamento della Regione e contenimento della spesa delle aziende e degli enti del SSR. Abrogazione degli articoli 1 e 12 della l.r. 65/2010
2. L’articolo 12 della l.r. 65/2010 è abrogato.
Art. 49
Riduzione dei costi di funzionamento della Regione. Abrogazione dell'articolo 16 della l.r. 86/2014
1. L'articolo 16 della legge regionale 29 dicembre 2014, n. 86 (Legge finanziaria per l'anno 2015) è abrogato.”.
Art. 50
Programma regionale di sviluppo (PRS). Modifiche all’articolo 7 della l.r. 1/2015
1. Al comma 5 dell’articolo 7 della legge regionale 7 gennaio 2015, n. 1 (Disposizioni in materia di programmazione economica e finanziaria regionale e relative procedure contabili. Modifiche alla l.r. 20/2008 ) le parole: “
all'articolo 8
” sono sostituite dalle seguenti: “
alla SEZIONE III
”.

Note del Redattore:

Ritorna alla nota nel testologo Nota del redattore

La Corte costituzionale, con Sito esternosentenza n. 145 del 2021 , si è espressa dichiarando non fondata la questione di legittimità costituzionale sollevata in merito all'articolo 48, comma 1, della presente legge, nella parte in cui abroga l’art. 1, commi 3 e 4, della l.r. 29 dicembre 2010, n. 65 (Legge finanziaria per l’anno 2011).

Il presente testo non ha valore legale ed ufficiale.
Solo i testi pubblicati sul Bollettino Ufficiale della Regione Toscana hanno valore legale.