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Legge regionale 6 luglio 2020, n. 51

Legge di manutenzione dell’ordinamento regionale 2019.

Bollettino Ufficiale n. 66, parte prima, del 9 luglio 2020

Art. 72
Adeguamento tecnico funzionale del PRP. Modifiche all’articolo 44 ter della l.r. 65/2014
1. Il comma 1 dell’articolo 44 ter della l.r. 65/2014 è sostituito dal seguente:
1. La Giunta regionale verifica la coerenza delle modifiche al piano regolatore portuale (PRP), che costituiscono adeguamento tecnico funzionale, ai sensi dell'
articolo 5, comma 5, della legge regionale 28 gennaio 1994, n. 84
(Riordino della legislazione in materia portuale), con gli atti di pianificazione e programmazione regionale, entro trenta giorni dalla loro trasmissione da parte del
Comitato di gestione dell'Autorità di sistema portuale. Contestualmente, la proposta di adeguamento tecnico funzionale è trasmessa al Ministero per i beni e delle attività culturali e per il turismo per le valutazioni di sua competenza. Unitamente alle modifiche è trasmesso il parere del Consiglio superiore dei lavori pubblici.
”.
2. Alla fine del comma 4 dell’articolo 44 ter della l.r. 65/2014 sono aggiunte le seguenti parole: “,
nonché al Ministero per i beni e delle attività culturali e per il turismo
”.

Note del Redattore:

Ritorna alla nota nel testologo Nota del redattore

La Corte costituzionale, con Sito esternosentenza n. 145 del 2021 , si è espressa dichiarando non fondata la questione di legittimità costituzionale sollevata in merito all'articolo 48, comma 1, della presente legge, nella parte in cui abroga l’art. 1, commi 3 e 4, della l.r. 29 dicembre 2010, n. 65 (Legge finanziaria per l’anno 2011).

Il presente testo non ha valore legale ed ufficiale.
Solo i testi pubblicati sul Bollettino Ufficiale della Regione Toscana hanno valore legale.