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Legge regionale 6 luglio 2020, n. 51

Legge di manutenzione dell’ordinamento regionale 2019.

Bollettino Ufficiale n. 66, parte prima, del 9 luglio 2020

Art. 67
Modifiche all'allegato A della l.r. 2/2019
1. Alla lettera d2) del paragrafo 2 dell'allegato A della l.r. 2/2019 , dopo le parole: “
Tale disposizione non si applica in caso di immobili utilizzati per l'attività lavorativa prevalente de
l”, è inserita la seguente: “
nucleo
”.
2. Alla lettera d2) del paragrafo 2 dell'allegato A della l.r. 2/2019 , le parole: “
Le disposizioni di cui alle lettere d1) e d2) non si applicano quando il nucleo richiedente è proprietario di un solo immobili ad uso abitativo e ricorrono le seguenti fattispecie: 1) coniuge legalmente separato o divorziato che, a seguito di provvedimento dell'autorità giudiziaria, non è assegnatario o comunque non ha la disponibilità della casa di cui è proprietario
” sono sostituite dalle seguenti: “
Le disposizioni di cui
alle lettere d1) e d2) non si applicano quando il nucleo richiedente è titolare di un solo immobile ad uso abitativo con riferimento a ciascuna delle seguenti fattispecie: 1) coniuge legalmente separato o divorziato che, a seguito di provvedimento dell'autorità giudiziaria, non è assegnatario o comunque non ha la disponibilità della casa di cui è titolare
”.
3. Alla lettera f) del paragrafo 2 dell'allegato A della l.r. 2/2019 le parole: “
ad uso abitativo
” sono soppresse.
4. La lettera h) del paragrafo 2 dell'allegato A della l.r. 2/2019 è sostituita dalla seguente:
h) assenza di dichiarazione dell'annullamento dell'assegnazione o di dichiarazione di decadenza dell'assegnazione di un alloggio di ERP per i casi previsti all'articolo 38, comma 3, lettere b), d), e), f), salvo che il debito conseguente a morosità sia stato estinto prima della presentazione della domanda
;”.
5. Il paragrafo 3 dell'allegato A della l.r. 2/2019 è sostituito dal seguente: “
I requisiti sono riferiti ai componenti dell'intero nucleo familiare, fatta eccezione per quanto disposto al paragrafo 2, lettere a), b), b bis), che si riferiscono soltanto al soggetto richiedente
.”.
6. Nel paragrafo 4 dell'allegato A della l.r. 2/2019 le parole: “
ad uso abitativo
” sono soppresse.

Note del Redattore:

Ritorna alla nota nel testologo Nota del redattore

La Corte costituzionale, con Sito esternosentenza n. 145 del 2021 , si è espressa dichiarando non fondata la questione di legittimità costituzionale sollevata in merito all'articolo 48, comma 1, della presente legge, nella parte in cui abroga l’art. 1, commi 3 e 4, della l.r. 29 dicembre 2010, n. 65 (Legge finanziaria per l’anno 2011).

Il presente testo non ha valore legale ed ufficiale.
Solo i testi pubblicati sul Bollettino Ufficiale della Regione Toscana hanno valore legale.