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Legge regionale 6 luglio 2020, n. 51

Legge di manutenzione dell’ordinamento regionale 2019.

Bollettino Ufficiale n. 66, parte prima, del 9 luglio 2020

Art. 17
Unione di comuni. Interpretazione autentica dell’articolo 24, comma 4, della l.r. 68/2011
1. All’articolo 24, comma 4, della legge regionale 27 dicembre 2011, n. 68 (Norme sul sistema delle autonomie locali), il primo periodo si interpreta autenticamente nel senso che i requisiti ivi previsti devono sussistere al momento della costituzione dell'unione e non rilevano successive variazioni derivanti da fusioni o incorporazioni, decremento demografico e modifiche dei confini.

Note del Redattore:

Ritorna alla nota nel testologo Nota del redattore

La Corte costituzionale, con Sito esternosentenza n. 145 del 2021 , si è espressa dichiarando non fondata la questione di legittimità costituzionale sollevata in merito all'articolo 48, comma 1, della presente legge, nella parte in cui abroga l’art. 1, commi 3 e 4, della l.r. 29 dicembre 2010, n. 65 (Legge finanziaria per l’anno 2011).

Il presente testo non ha valore legale ed ufficiale.
Solo i testi pubblicati sul Bollettino Ufficiale della Regione Toscana hanno valore legale.