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Legge regionale 6 luglio 2020, n. 51

Legge di manutenzione dell’ordinamento regionale 2019.

Bollettino Ufficiale n. 66, parte prima, del 9 luglio 2020

Art. 14
Pubblicità della situazione patrimoniale dei titolari di cariche istituzionali di garanzia. Modifiche all’articolo 14 della l.r. 26/2017
1. All’alinea del comma 1 dell’articolo 14 della legge regionale 5 giugno 2017, n. 26 (Disposizioni in materia di diritto di accesso, di pubblicità e trasparenza per consiglieri regionali, assessori e organi di garanzia. Modifiche alla l.r. 40/2009 ed alla l.r. 55/2014 ), dopo le parole: “
cariche istituzionali di garanzia
” sono aggiunte le seguenti: “
, che ricevono un’indennità
continuativa di carica o di funzione
,”.
2. Alla fine del comma 3 dell’articolo 14 della l.r. 26/2017 è aggiunto il seguente periodo: “
L’adempimento non è richiesto qualora sia stata presentata la dichiarazione di cui al comma 2 non oltre i sei mesi precedenti il predetto termine e sia stata allegata la copia della dichiarazione dei redditi soggetti all’imposta sui redditi delle persone fisiche relativa all’anno solare immediatamente precedente a quello corrente
.”.
3. Alla fine del comma 4 dell’articolo 14 della l.r. 26/2017 è aggiunto il seguente periodo: “
Qualora la scadenza naturale dell’incarico intercorra nei sei mesi successivi al termine di cui al comma 3, l’adempimento si considera assolto con la presentazione delle dichiarazioni annuali di cui al comma 3 stesso
.”.

Note del Redattore:

Ritorna alla nota nel testologo Nota del redattore

La Corte costituzionale, con Sito esternosentenza n. 145 del 2021 , si è espressa dichiarando non fondata la questione di legittimità costituzionale sollevata in merito all'articolo 48, comma 1, della presente legge, nella parte in cui abroga l’art. 1, commi 3 e 4, della l.r. 29 dicembre 2010, n. 65 (Legge finanziaria per l’anno 2011).

Il presente testo non ha valore legale ed ufficiale.
Solo i testi pubblicati sul Bollettino Ufficiale della Regione Toscana hanno valore legale.