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Legge regionale 6 luglio 2020, n. 52

Misure di sostegno alle guide turistiche della Toscana.

Bollettino Ufficiale n. 67, parte prima, del 10 luglio 2020





PREAMBOLO


Il Consiglio regionale


Visto l’articolo 117, commi terzo e quarto, della Costituzione;


Visto l’articolo 4, comma 1, lettere a), b) e m), e l’articolo 11 dello Statuto;


Vista la legge regionale 5 febbraio 2009, n. 4 (Autonomia dell’Assemblea legislativa regionale);


Considerato quanto segue:


1. La tutela del lavoro, il sostegno alla diffusione della conoscenza e all’accesso alla cultura, la valorizzazione del patrimonio storico - artistico della Regione, di cui i divulgatori quali le guide turistiche si fanno portatori, rientrano fra i principi informatori delle azioni della Regione Toscana;


2. L’emergenza coronavirus, imponendo per finalità di prevenzione della diffusione del contagio l’interruzione protratta della circolazione dei cittadini, italiani e stranieri, all’interno della nostra Regione e la chiusura dei musei e delle manifestazioni, ha determinato un blocco dei flussi turistici ed una crisi marcata di tutte le attività connesse ad essi, fra le quali quelle delle guide turistiche operanti sul nostro territorio;


3. Il Consiglio regionale, verificata la disponibilità di euro 500.000,00 derivanti dalla quota libera dall’avanzo di amministrazione 2019 del bilancio del Consiglio regionale così come destinati con la deliberazione del Consiglio regionale del 9 giugno 2020 n. 35 (Bilancio di previsione finanziario del Consiglio regionale per il triennio 2020-2021-2022. 3° variazione. Assestamento di bilancio), ritiene necessario offrire, per la sola annualità 2020, un sostegno economico alle guide turistiche iscritte negli elenchi provinciali della Regione Toscana in ragione della gravità della crisi che ha visto tale categoria professionale fra le più colpite dalla crisi in atto;


4. In attuazione del principio di semplificazione amministrativa, i contributi sono concessi con procedimento automatico che non richiede un’attività istruttoria di carattere tecnico, economico e finanziario;


5. Al fine di rispettare i tempi tecnici richiesti per l’espletamento delle procedure e la necessità di rendere disponibili i contributi con immediatezza, è necessario disporre l’entrata in vigore della presente legge il giorno successivo alla data di pubblicazione sul Bollettino ufficiale della Regione Toscana.


Approva la presente legge


Art. 1
Finalità
1. In coerenza con i principi espressi dallo Statuto regionale e con le conseguenti politiche regionali finalizzate alla tutela del lavoro e alla valorizzazione della conoscenza e alla diffusione della cultura, il Consiglio regionale, nella sua funzione di organo di rappresentanza della comunità toscana ai sensi dell’articolo 11 dello Statuto, dispone interventi a sostegno delle guide turistiche operanti in modo continuativo, sul territorio della Toscana, quale categoria professionale colpita dalla crisi economica che ha investito il settore turistico in conseguenza della emergenza coronavirus.
Art. 2
Soggetti beneficiari
1. La presente legge disciplina gli interventi del Consiglio regionale a sostegno delle guide turistiche operanti in modo continuativo, sul territorio toscano, quali risultano degli elenchi provinciali della Regione Toscana.
Art. 3
Contributi
1. Per le finalità di cui all’articolo 1, il Consiglio regionale è autorizzato a concedere contributi per spese correnti “una tantum” a favore dei soggetti di cui all’articolo 2.
2. I contributi sono concessi con procedimento automatico in misura fissa di ammontare predeterminato sulla base del numero delle domande validamente presentate.
3. Il soggetto incaricato di ricevere le domande accerta esclusivamente la completezza e la regolarità delle dichiarazioni protocollate secondo l’ordine cronologico di presentazione.
4. I contributi sono concessi entro il limite dell’importo complessivo di euro 500,00 per ciascun soggetto beneficiario.
Art. 4
Domande di concessione del contributo
1. La domanda di concessione del contributo, sottoscritta dal richiedente, è presentata nei termini e con le modalità stabilite nell’avviso emanato dall’ufficio competente.
Art. 5
Erogazione del contributo
1. L’erogazione del contributo avviene per l’intero ammontare dell’importo concesso entro il 30 ottobre 2020.
Art. 6
Norma finanziaria
1. Per la copertura degli oneri finanziari derivanti dalla presente legge per la sola annualità 2020 si fa fronte con gli stanziamenti del bilancio di previsione 2020-2021-2022 del Consiglio regionale, esercizio 2020, di cui alla Missione 20 “Fondi ed accantonamenti”, Programma 3 “Altri fondi”, Titolo 1 “Spese correnti” per l’importo totale di euro 500.000,00.
Art. 7
Entrata in vigore
1. La presente legge entra in vigore il giorno successivo alla data di pubblicazione sul Bollettino ufficiale della Regione Toscana.


Il presente testo non ha valore legale ed ufficiale.
Solo i testi pubblicati sul Bollettino Ufficiale della Regione Toscana hanno valore legale.