Legge regionale 6 luglio 2020, n. 52
Misure di sostegno alle guide turistiche della Toscana.
Bollettino Ufficiale n. 67, parte prima, del 10 luglio 2020
PREAMBOLO
Il Consiglio regionale
Visto l’articolo 117, commi terzo e quarto, della Costituzione;
Visto l’articolo 4, comma 1, lettere a), b) e m), e l’articolo 11 dello Statuto;
Vista la legge regionale 5 febbraio 2009, n. 4 (Autonomia dell’Assemblea legislativa regionale);
Considerato quanto segue:
1. La tutela del lavoro, il sostegno alla diffusione della conoscenza e all’accesso alla cultura, la valorizzazione del patrimonio storico - artistico della Regione, di cui i divulgatori quali le guide turistiche si fanno portatori, rientrano fra i principi informatori delle azioni della Regione Toscana;
2. L’emergenza coronavirus, imponendo per finalità di prevenzione della diffusione del contagio l’interruzione protratta della circolazione dei cittadini, italiani e stranieri, all’interno della nostra Regione e la chiusura dei musei e delle manifestazioni, ha determinato un blocco dei flussi turistici ed una crisi marcata di tutte le attività connesse ad essi, fra le quali quelle delle guide turistiche operanti sul nostro territorio;
3. Il Consiglio regionale, verificata la disponibilità di euro 500.000,00 derivanti dalla quota libera dall’avanzo di amministrazione 2019 del bilancio del Consiglio regionale così come destinati con la deliberazione del Consiglio regionale del 9 giugno 2020 n. 35 (Bilancio di previsione finanziario del Consiglio regionale per il triennio 2020-2021-2022. 3° variazione. Assestamento di bilancio), ritiene necessario offrire, per la sola annualità 2020, un sostegno economico alle guide turistiche iscritte negli elenchi provinciali della Regione Toscana in ragione della gravità della crisi che ha visto tale categoria professionale fra le più colpite dalla crisi in atto;
4. In attuazione del principio di semplificazione amministrativa, i contributi sono concessi con procedimento automatico che non richiede un’attività istruttoria di carattere tecnico, economico e finanziario;
5. Al fine di rispettare i tempi tecnici richiesti per l’espletamento delle procedure e la necessità di rendere disponibili i contributi con immediatezza, è necessario disporre l’entrata in vigore della presente legge il giorno successivo alla data di pubblicazione sul Bollettino ufficiale della Regione Toscana.
Approva la presente legge
Il presente testo non ha valore legale ed ufficiale. Solo i testi pubblicati sul Bollettino Ufficiale della Regione Toscana hanno valore legale.