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Legge regionale 6 luglio 2020, n. 52

Misure di sostegno alle guide turistiche della Toscana.

Bollettino Ufficiale n. 67, parte prima, del 10 luglio 2020

Art. 1
Finalità
1. In coerenza con i principi espressi dallo Statuto regionale e con le conseguenti politiche regionali finalizzate alla tutela del lavoro e alla valorizzazione della conoscenza e alla diffusione della cultura, il Consiglio regionale, nella sua funzione di organo di rappresentanza della comunità toscana ai sensi dell’articolo 11 dello Statuto, dispone interventi a sostegno delle guide turistiche operanti in modo continuativo, sul territorio della Toscana, quale categoria professionale colpita dalla crisi economica che ha investito il settore turistico in conseguenza della emergenza coronavirus.
1.
Art. 2
Soggetti beneficiari
1. La presente legge disciplina gli interventi del Consiglio regionale a sostegno delle guide turistiche operanti in modo continuativo, sul territorio toscano, quali risultano degli elenchi provinciali della Regione Toscana.
1.
Art. 3
Contributi
1. Per le finalità di cui all’articolo 1, il Consiglio regionale è autorizzato a concedere contributi per spese correnti “una tantum” a favore dei soggetti di cui all’articolo 2.
2. I contributi sono concessi con procedimento automatico in misura fissa di ammontare predeterminato sulla base del numero delle domande validamente presentate.
3. Il soggetto incaricato di ricevere le domande accerta esclusivamente la completezza e la regolarità delle dichiarazioni protocollate secondo l’ordine cronologico di presentazione.
4. I contributi sono concessi entro il limite dell’importo complessivo di euro 500,00 per ciascun soggetto beneficiario.
1.
2.
3.
4.
Art. 4
Domande di concessione del contributo
1. La domanda di concessione del contributo, sottoscritta dal richiedente, è presentata nei termini e con le modalità stabilite nell’avviso emanato dall’ufficio competente.
1.
Art. 5
Erogazione del contributo
1. L’erogazione del contributo avviene per l’intero ammontare dell’importo concesso entro il 30 ottobre 2020.
1.
Art. 6
Norma finanziaria
1. Per la copertura degli oneri finanziari derivanti dalla presente legge per la sola annualità 2020 si fa fronte con gli stanziamenti del bilancio di previsione 2020-2021-2022 del Consiglio regionale, esercizio 2020, di cui alla Missione 20 “Fondi ed accantonamenti”, Programma 3 “Altri fondi”, Titolo 1 “Spese correnti” per l’importo totale di euro 500.000,00.
1.
Art. 7
Entrata in vigore
1. La presente legge entra in vigore il giorno successivo alla data di pubblicazione sul Bollettino ufficiale della Regione Toscana.
1.

Il presente testo non ha valore legale ed ufficiale.
Solo i testi pubblicati sul Bollettino Ufficiale della Regione Toscana hanno valore legale.