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Legge regionale 6 luglio 2020, n. 51

Legge di manutenzione dell’ordinamento regionale 2019.

Bollettino Ufficiale n. 66, parte prima, del 9 luglio 2020

Art. 47
Durata incarichi di cui all’articolo 16, comma 2, della l.r. 1/2009 nel rinnovo della legislatura
1. Al fine di assicurare la piena operatività della struttura organizzativa della Giunta regionale nel passaggio dalla X alla XI legislatura, in deroga a quanto previsto dalla legge regionale 8 gennaio 2009, n. 1 (Testo unico in materia di organizzazione e ordinamento del personale), sono mantenuti gli incarichi di direttore attribuiti ai sensi dell’articolo 16, comma 2, della l.r. 1/2009 , in essere alla data di entrata in vigore della presente legge, e fino alla data di decorrenza dei nuovi incarichi conferiti a seguito del rinnovo della legislatura.

Note del Redattore:

Ritorna alla nota nel testologo Nota del redattore

La Corte costituzionale, con Sito esternosentenza n. 145 del 2021 , si è espressa dichiarando non fondata la questione di legittimità costituzionale sollevata in merito all'articolo 48, comma 1, della presente legge, nella parte in cui abroga l’art. 1, commi 3 e 4, della l.r. 29 dicembre 2010, n. 65 (Legge finanziaria per l’anno 2011).

Il presente testo non ha valore legale ed ufficiale.
Solo i testi pubblicati sul Bollettino Ufficiale della Regione Toscana hanno valore legale.