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Legge regionale 6 luglio 2020, n. 51

Legge di manutenzione dell’ordinamento regionale 2019.

Bollettino Ufficiale n. 66, parte prima, del 9 luglio 2020

SEZIONE III
Disposizioni in materia di incarichi
Art. 47
Durata incarichi di cui all’articolo 16, comma 2, della l.r. 1/2009 nel rinnovo della legislatura
1. Al fine di assicurare la piena operatività della struttura organizzativa della Giunta regionale nel passaggio dalla X alla XI legislatura, in deroga a quanto previsto dalla legge regionale 8 gennaio 2009, n. 1 (Testo unico in materia di organizzazione e ordinamento del personale), sono mantenuti gli incarichi di direttore attribuiti ai sensi dell’articolo 16, comma 2, della l.r. 1/2009 , in essere alla data di entrata in vigore della presente legge, e fino alla data di decorrenza dei nuovi incarichi conferiti a seguito del rinnovo della legislatura.
Art. 48
Costi di funzionamento della Regione e contenimento della spesa delle aziende e degli enti del SSR. Abrogazione degli articoli 1 e 12 della l.r. 65/2010
2. L’articolo 12 della l.r. 65/2010 è abrogato.
Art. 49
Riduzione dei costi di funzionamento della Regione. Abrogazione dell'articolo 16 della l.r. 86/2014
1. L'articolo 16 della legge regionale 29 dicembre 2014, n. 86 (Legge finanziaria per l'anno 2015) è abrogato.”.
Art. 50
Programma regionale di sviluppo (PRS). Modifiche all’articolo 7 della l.r. 1/2015
1. Al comma 5 dell’articolo 7 della legge regionale 7 gennaio 2015, n. 1 (Disposizioni in materia di programmazione economica e finanziaria regionale e relative procedure contabili. Modifiche alla l.r. 20/2008 ) le parole: “
all'articolo 8
” sono sostituite dalle seguenti: “
alla SEZIONE III
”.

Note del Redattore:

Ritorna alla nota nel testologo Nota del redattore

La Corte costituzionale, con Sito esternosentenza n. 145 del 2021 , si è espressa dichiarando non fondata la questione di legittimità costituzionale sollevata in merito all'articolo 48, comma 1, della presente legge, nella parte in cui abroga l’art. 1, commi 3 e 4, della l.r. 29 dicembre 2010, n. 65 (Legge finanziaria per l’anno 2011).

Il presente testo non ha valore legale ed ufficiale.
Solo i testi pubblicati sul Bollettino Ufficiale della Regione Toscana hanno valore legale.