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Legge regionale 6 luglio 2020, n. 51

Legge di manutenzione dell’ordinamento regionale 2019.

Bollettino Ufficiale n. 66, parte prima, del 9 luglio 2020

SEZIONE I
Strumenti di programmazione settoriale. Modifiche alle leggi regionali 32/2002, 16/2009 e 19/2019
Art. 32
Azienda regionale per il diritto allo studio universitario. Modifiche all'articolo 10 della l.r. 32/2002
1. Alla lettera b) del comma 8 dell'articolo 10 della legge regionale 26 luglio 2002, n. 32 (Testo unico della normativa della Regione Toscana in materia di educazione, istruzione, orientamento, formazione professionale e lavoro), dopo le parole: “piano di attività annuale” sono aggiunte le seguenti: “con proiezione triennale”.
Art. 33
Piano di attività. Modifiche alla l.r. 32/2002
1. Nelle seguenti disposizioni della l.r. 32/2002 la parola: “annuale” è soppressa:
a) articolo 10 bis, comma 5;
b) articolo 10 quinquies, comma 4, lettera d);
c) articolo 10 septies, comma 5, lettera b.
Art. 34
Azioni e progetti per la conciliazione vita-lavoro. Modifiche alla l.r. 16/2009
1. Il comma 5 dell'articolo 3 della legge regionale 2 aprile 2009, n. 16 (Cittadinanza di genere) è sostituito dal seguente:
5.Nell'ambito degli strumenti di programmazione di cui all’articolo 22 sono definiti gli obiettivi e i requisiti generali dei progetti di cui al comma 2, nonché l’ammontare complessivo delle risorse finanziarie ad essi destinate
.”.
Art. 35
Contributo straordinario all'Università degli studi di Firenze per la realizzazione della nuova sede del Dipartimento di scienze e tecnologie agrarie, alimentari ambientali e forestali. Modifiche all’articolo 15 della l.r. 19/2019
1. All’alinea del comma 2 dell’articolo 15 della legge regionale 16 aprile 2019, n. 19 (Interventi normativi relativi alla prima variazione al bilancio di previsione 2019 – 2021) le parole: “, entro il 2019” sono soppresse.”.

Note del Redattore:

Ritorna alla nota nel testologo Nota del redattore

La Corte costituzionale, con Sito esternosentenza n. 145 del 2021 , si è espressa dichiarando non fondata la questione di legittimità costituzionale sollevata in merito all'articolo 48, comma 1, della presente legge, nella parte in cui abroga l’art. 1, commi 3 e 4, della l.r. 29 dicembre 2010, n. 65 (Legge finanziaria per l’anno 2011).

Il presente testo non ha valore legale ed ufficiale.
Solo i testi pubblicati sul Bollettino Ufficiale della Regione Toscana hanno valore legale.